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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11561/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un provvedimento di diniego del gratuito patrocinio emesso in sede tributaria. Il presidente della CTR Lombardia aveva respinto il ricorso avverso quel diniego, ritenendo che il provvedimento della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la CTP fosse impugnabile solo con ricorso per cassazione e non con reclamo davanti alla Commissione presso la CTR, ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2000 e dell'art. 46 d.P.R. n. 445/2000, sostenendo che il provvedimento impugnato avrebbe omesso di annullare il decreto di rigetto del patrocinio, si sarebbe pronunciato su un diverso procedimento, e avrebbe erroneamente valorizzato la mancanza del documento d'identità e l'asserita irrilevanza dell'autentica della firma apposta dall'avvocato. Tuttavia, le censure si appuntavano su affermazioni attribuite ad altro e diverso provvedimento, senza confrontarsi con la reale ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, fondata invece sulla inammissibilità dello strumento del reclamo e sulla impugnabilità solo per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non censurava specificamente la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, limitandosi a critiche rivolte a un provvedimento diverso da quello effettivamente oggetto di ricorso. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente e, per la manifesta inconsistenza delle argomentazioni, è stata anche disposta la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. Inoltre, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta non pertinente perché rivolta a un provvedimento diverso da quello impugnato.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la decisione non conforme a diritto; la Corte non ha esaminato il merito perché il motivo non colpiva la ratio decidendi.

  • art. 99 d.P.R. n. 115/2000

    È richiamato per affermare che il provvedimento di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito tributario è impugnabile solo con ricorso per cassazione e non con reclamo davanti alla Commissione per il patrocinio presso la CTR.

  • art. 46 d.P.R. n. 445/2000

    Invocato per sostenere che la certificazione dei limiti di reddito sarebbe sostituita dall'autocertificazione; la Corte non entra nel merito della doglianza per difetto di specifico confronto con la decisione impugnata.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la palese inconsistenza delle argomentazioni del ricorso, prive di riferimento alle ragioni della decisione, con condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario censurare in modo specifico la ratio decidendi della pronuncia impugnata; censure che si rivolgano a un provvedimento diverso o a passaggi non decisivi non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
  • La deduzione di violazione di legge non basta se non è accompagnata da un effettivo confronto con il contenuto e con le ragioni giuridiche della decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è manifestamente privo di pertinenza rispetto alla decisione gravata, la Corte può dichiararlo inammissibile e disporre la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per la inconsistenza delle argomentazioni.
  • Nel procedimento di legittimità, la soccombenza comporta anche la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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