Sentenza del 18/03/2016 n. 5413 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo contro un avviso di accertamento relativo all’anno 2003. La CTR aveva ritenuto mancante l’indicazione personale del legale rappresentante della società nella procura e nel ricorso. La società sosteneva invece che il rappresentante fosse identificabile dalla firma leggibile apposta sulla procura e dagli altri documenti presenti nel fascicolo, sicché non vi fosse alcuna incertezza assoluta sulla sua identità. Con un ulteriore motivo contestava anche la mancata interruzione del processo dopo la morte del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo errata la dichiarazione di inammissibilità fondata sulla mera assenza dell’indicazione personale del legale rappresentante. Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992, l’omissione determina l’inammissibilità soltanto quando provochi un’incertezza assoluta sull’identità del rappresentante; il giudice avrebbe dovuto verificare se il nominativo fosse ricavabile dalla firma della procura o dagli altri atti di causa. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese. Il ricorso contro il Ministero dell’economia e delle finanze è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 18, comma 2, lett. b), e comma 4
L’inammissibilità opera quando le carenze dell’atto introduttivo determinano un’incertezza assoluta sull’identità del legale rappresentante.
La mancata indicazione formale del rappresentante legale di una società non comporta automaticamente l’inammissibilità del ricorso tributario. Occorre accertare concretamente se il rappresentante sia comunque identificabile attraverso la procura, la firma o gli altri documenti del processo.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 56
La questione dell’ammissibilità può essere esaminata nei limiti e secondo le modalità previste per le eccezioni e i motivi dedotti nel giudizio d’appello, ma nel caso concreto il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento dei primi due.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 40, comma 1, lett. b), e comma 2
La norma riguarda l’interruzione del processo, invocata dalla contribuente in conseguenza della morte del difensore; la Corte non ha deciso nel merito tale questione perché il relativo motivo è stato assorbito.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 12, comma 3
La disposizione riguarda la rappresentanza e l’assistenza tecnica nel processo tributario; anche tale censura è rimasta assorbita.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
Sono state dedotte, rispettivamente, violazioni di legge e omessa o insufficiente motivazione; la Cassazione ha accolto le censure relative alla violazione dell’art. 18 e al difetto di esame delle circostanze rilevanti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un vizio formale relativo all’indicazione del legale rappresentante di una società comporta l’inammissibilità soltanto se rende assolutamente incerta l’identità del rappresentante.
- Prima di dichiarare inammissibile il ricorso, il giudice deve esaminare l’intero fascicolo e verificare se l’identità del rappresentante emerga dalla procura, dalla firma o da altri atti già depositati.
- Le formalità processuali non devono essere interpretate in modo meramente automatico quando la funzione dell’atto, cioè identificare con certezza la parte e il suo rappresentante, risulta comunque soddisfatta.
- Quando la Cassazione accoglie il ricorso per omessa verifica dell’incertezza assoluta, normalmente cassa la sentenza e rinvia al giudice di merito per un nuovo esame.
- Il ricorso contro un’amministrazione priva di legittimazione passiva, come il Ministero dell’economia e delle finanze nelle controversie attribuite all’Agenzia delle Entrate, può essere dichiarato inammissibile limitatamente a tale soggetto.
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