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Sentenza

Sentenza n. 193/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento del Questore della Provincia di Novara emesso in data -OMISSIS- (pratica Cat.A -OMISSIS-), notificato in data 06/05/2021, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno proposta da -ricorrente- ed è stato intimato al richiedente di abbandonare il territorio nazionale entro il susseguente termine 15 giorni; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;

Giustizia amministrativa202100473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e rigetto della richiesta di rilascio di un permesso per motivi familiari, con intimazione ad abbandonare il territorio nazionale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 4, 5 e 19 d.lgs. 286/1998 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione, sostenendo che la Questura non avrebbe considerato la sua integrazione familiare e lavorativa in Italia; violazione dell’art. 2 l. 241/1990, perché l’Amministrazione avrebbe esaminato la domanda di rinnovo per lavoro nonostante la rinuncia comunicata dal ricorrente, che avrebbe insistito per il solo titolo familiare; ulteriore eccesso di potere per motivazione perplessa e contraddittoria, non essendo chiaro quale istanza fosse stata esaminata e per quali ragioni fosse stata respinta. L’Amministrazione ha sostenuto di avere esaminato entrambe le domande e ha contestato la ritualità della richiesta familiare, non corredata da procura o da atto sottoscritto dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha distinto le due pretese. Quanto al permesso per motivi familiari, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 11 c.p.a.: le controversie sul diniego del permesso per motivi familiari spettano al giudice ordinario, Sezione specializzata in materia di immigrazione, davanti al quale la causa può essere riassunta nei termini di legge. Quanto al rinnovo del permesso per lavoro, il ricorso è stato respinto. La condanna irrevocabile per spaccio di stupefacenti costituisce causa automaticamente ostativa al rilascio del titolo ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, trattandosi di reato di non lieve entità e non risultando applicabile la parziale declaratoria di incostituzionalità esaminata dal giudice. Non era quindi necessario accertare in concreto la pericolosità sociale né valutare il grado di integrazione del ricorrente; l’espiazione della pena e la buona condotta non superano l’effetto ostativo della condanna. L’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998 riguarda il diverso divieto di espulsione e non incide sui presupposti del permesso per lavoro. La presenza del fratello in Italia non comporta l’applicazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, non essendo stata proposta domanda di ricongiungimento familiare e non rientrando il fratello tra i familiari ricongiungibili o tra i familiari rilevanti ai sensi del d.lgs. 30/2007. In ogni caso, la Questura aveva valutato il rapporto familiare e, sulla base della documentazione, aveva escluso l’esistenza di un legame significativo; tale valutazione tecnico-discrezionale non presentava travisamenti o macroscopiche incongruenze. È stata inoltre ritenuta insussistente una lacuna istruttoria quanto alla situazione economica, non essendo provato un reddito sufficiente dal 2018. Il ricorso è stato quindi parzialmente dichiarato inammissibile e, per il resto, respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite per € 2.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    non è ammesso in Italia lo straniero che […] risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale […] per reati inerenti gli stupefacenti

    La condanna per un reato in materia di stupefacenti di non lieve entità opera come causa automaticamente ostativa al rilascio del permesso di soggiorno; non sono necessari un autonomo accertamento concreto della pericolosità sociale o una valutazione dell’integrazione dello straniero.

  • art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Le controversie relative al diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, Sezione specializzata in materia di immigrazione.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dalla disposizione.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    La disposizione riguarda il divieto di espulsione e non modifica i presupposti sostanziali per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Non trova applicazione in assenza di una domanda di ricongiungimento familiare; la presenza di un fratello in Italia non neutralizza automaticamente la causa ostativa al rilascio del permesso per lavoro.

  • art. 29 d.lgs. 286/1998

    Il fratello non rientra nella categoria ordinaria dei familiari ricongiungibili ai sensi della disciplina richiamata.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30/2007

    Il fratello non è qualificabile come familiare di cittadino dell’Unione europea ai fini della disposizione, sulla base degli elementi considerati nella decisione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le osservazioni presentate nel procedimento sono state considerate nel quadro dell’istruttoria che ha condotto all’esame di entrambe le richieste.

Massime di principio

  • Il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, Sezione specializzata in materia di immigrazione, ai sensi dell’art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998; il giudice amministrativo deve dichiarare il difetto di giurisdizione e indicare la possibilità di riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
  • La condanna irrevocabile per un reato in materia di stupefacenti di non lieve entità costituisce causa automaticamente ostativa al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, senza necessità di una distinta valutazione concreta della pericolosità sociale o del grado di integrazione dello straniero.
  • L’espiazione della pena, anche se anticipata per buona condotta, non elimina l’effetto ostativo derivante dalla gravità della condanna penale rilevante ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
  • La disciplina del divieto di espulsione non modifica, di per sé, i presupposti sostanziali per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  • La presenza di un fratello sul territorio nazionale non rende applicabile la disciplina del ricongiungimento familiare né consente di superare automaticamente una causa ostativa penale; la valutazione dei legami familiari resta sindacabile solo in presenza di travisamento dei fatti o di macroscopiche incongruenze o contraddizioni.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoria

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