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Sentenza

Sentenza n. 7386/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale n. RU2306 dell'11/6/2025 con cui la SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per l'affidamento in concessione della installazione e gestione del servizio di n. 12 distributori automatici di bevande calde/fredde e snack all'interno dell'Istituto di Istruzione Superiore “Via di Saponara 150” - 00125 Roma (CIG B5B26F70ED), per la durata di n. 5 anni, “per non aver dimostrato l'equivalenza delle tutele sia economiche che normative relativamente al CCNL applicato al proprio personale dedicato all'affidamento rispetto al CCNL individuato dalla Stazione Appaltante”; - comunicazione di esclusione trasmessa a mezzo pec il 11/6/2025; - verbali di gara del 27/3/2025, del 1/4/2025 e ogni altro verbale di gara, di estremi e data ignoto, relativo alla verifica di anomalia ex art. 110 D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. svolta dalla SUA in relazione all'offerta della ricorrente; - verbale del 25/6/2025 con il quale la SUA ha preso atto dell'esclusione della ricorrente e ha disposto lo scorrimento della graduatoria individuando quale nuovo primo classificato l'O.E. S.D.A. s.r.l.; - ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, connesso e/o conseguente alla predetta D.D. n. RU2306 dell'11/6/2025 e alla verifica di congruità svolta dalla SUA; - Bando/Disciplinare di gara - PA ESF03/25/SUA CIG B5B26F70ED - pubblicato il 19/2/2025 sulla PVL Piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, unitamente al Capitolato tecnico, nella parte in cui determina il costo della manodopera e individua il CCNL applicabile; - della D.D., di estremi e contenuto ignoti, di aggiudicazione della procedura in esame, ove intervenuta; - contratto, ignoto negli estremi e nell'esatto contenuto, ove intervenuto, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato nelle more del giudizio ex artt. 121 e 122 c.p.a. e per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma: a) della reintegrazione in forma specifica, con affidamento del servizio alla ricorrente per l'intero periodo di durata previsto dalla lex specialis con subentro nel contratto ove nelle more stipulato; b) o, in subordine, per equivalente ai sensi dell'art. 124 c.p.a., con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali la Stazione Unica Appaltante dovrà formulare una proposta di pagamento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5.9.2025: - annullamento D.D. n. RU3024 del 28/7/2025 di aggiudicazione relativa all’affidamento in oggetto all’O.E. S.D.A. s.r.l.; - accertamento dell’illegittimità, ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 36 D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., del diniego di accesso, condannando l’Amministrazione resistente all’ostensione della documentazione richiesta ex art. 22 ss. L. 241/90 ovvero, in alternativa, disporne l’acquisizione in via istruttoria; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1.12.2025: - valutazione congruità SDA ex art. 110 Codice Appalti; - giustificativi prodotti da SDA il 14/4/2025 unitamente a n. 8 allegati; - nota SUA prot. n. PI009372-25 del 3/4/2025.

Giustizia amministrativa202507702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici, motivata dal mancato accertamento dell'equivalenza delle tutele del CCNL applicato rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante; successiva aggiudicazione all'impresa controinteressata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura e, con motivi aggiunti, la successiva aggiudicazione, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro o il risarcimento per equivalente e, in una fase successiva, l'accertamento dell'illegittimità del diniego di accesso. Ha dedotto, con i primi motivi, la violazione degli artt. 10, 11, 108, 110, 176, 182 e 183 del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01, sostenendo che la disciplina sul CCNL e sulla verifica di equivalenza non fosse applicabile a una concessione di servizi, che non fosse legittima l'esclusione in caso di esito negativo della verifica e che il CCNL indicato dalla lex specialis fosse erroneamente individuato, così come il costo della manodopera. Con gli ulteriori motivi ha contestato nel merito la valutazione di non equivalenza tra il CCNL indicato nella propria offerta, codice CNEL H024, e quello individuato dalla stazione appaltante, codice CNEL H011, sostenendo che i propri giustificativi e il regolamento aziendale avrebbero garantito tutele complessivamente equivalenti o migliorative. Ha inoltre impugnato gli atti successivi della gara, inclusa l'aggiudicazione all'impresa controinteressata, e ha dedotto l'illegittimità del diniego di accesso alla documentazione di gara.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto applicabile l'art. 11 del d.lgs. 36/2023 anche al personale impiegato nelle concessioni, escludendo che la natura concessoria dell'affidamento sottragga la procedura alla disciplina sui contratti collettivi. Ha rilevato che l'art. 11, comma 4, richiama le modalità di verifica dell'art. 110 e che quest'ultima disposizione impone l'esclusione quando le spiegazioni non giustificano adeguatamente i costi o l'offerta risulta anormalmente bassa; pertanto, l'esito negativo della verifica dell'equivalenza può comportare l'esclusione. La stazione appaltante aveva indicato nel bando il CCNL H011, ritenuto coerente con l'oggetto della gara e maggiormente rappresentativo, e aveva previsto conformemente alla legge la possibilità di indicare un diverso CCNL, subordinandola alla dichiarazione e alla verifica dell'equivalenza delle tutele. La valutazione di equivalenza, svolta secondo le modalità dell'art. 110, costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacata solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, travisamento o errore evidente. Nel caso concreto la verifica era stata preceduta dalla richiesta dei giustificativi mancanti ed era stata sorretta da un'istruttoria analitica, con il raffronto tra i due contratti e l'individuazione di condizioni peggiorative relative, tra l'altro, al lavoro straordinario, alla malattia e ai permessi retribuiti. L'esclusione non era quindi dovuta alla mera applicazione di un CCNL diverso, ma al mancato accertamento della sua equivalenza. Il TAR ha ritenuto non consentita una rivalutazione sostitutiva proposta dalla ricorrente sulla base del regolamento aziendale, poiché permanevano differenze in materia di malattia, infortunio e monte ore dei permessi retribuiti. Il rigetto del ricorso principale ha determinato l'improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, compresa l'impugnazione dell'aggiudicazione e le ulteriori censure sugli atti di gara. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della stazione appaltante e dell'aggiudicataria, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori per ciascuna, con compensazione nei confronti delle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale pertinente; gli operatori economici possono indicare un differente contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele; la dichiarazione di equivalenza è verificata con le modalità dell'articolo 110

    La disciplina sui contratti collettivi e sulla verifica di equivalenza si applica anche alle concessioni. L'operatore può indicare un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, ma deve dimostrare l'equivalenza delle tutele; in mancanza, l'esclusione è legittima.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti oppure se l'offerta è anormalmente bassa

    La disposizione disciplina anche, per il rinvio dell'art. 11, comma 4, la verifica dell'equivalenza delle tutele. L'esito negativo della verifica può condurre all'esclusione dell'operatore.

  • Allegato I.01 d.lgs. 36/2023

    Stabilisce le modalità alle quali deve conformarsi la verifica dell'equivalenza delle tutele prevista dall'art. 11 del Codice dei contratti pubblici.

  • art. 120 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina processuale del rito applicabile alle controversie relative alla procedura di gara.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Sono richiamati dalla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, domanda divenuta priva di interesse dopo il rigetto del ricorso principale.

  • art. 124 c.p.a.

    È richiamato dalla domanda subordinata di risarcimento per equivalente, divenuta priva di interesse per effetto del rigetto dell'impugnazione dell'esclusione.

Massime di principio

  • La disciplina dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023, relativa all'applicazione dei contratti collettivi e all'equivalenza delle tutele, si applica al personale impiegato anche nell'esecuzione di concessioni, non soltanto di appalti.
  • L'operatore economico può indicare un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante soltanto se dichiara e dimostra che esso assicura tutele equivalenti; la mancata verifica positiva dell'equivalenza legittima l'esclusione dalla procedura.
  • La verifica dell'equivalenza delle tutele, svolta secondo le modalità dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e non può essere sostituita dal giudice con una propria valutazione, salvo che risulti manifestamente irragionevole, illogica, arbitraria, fondata su travisamento o su errori evidenti.
  • È legittima la valutazione negativa di equivalenza quando la stazione appaltante svolge un'istruttoria analitica e documentata, confrontando le condizioni dei CCNL quanto ai diversi istituti retributivi e normativi e individuando tutele peggiorative non adeguatamente compensate da altri elementi.
  • Il rigetto dell'impugnazione dell'esclusione determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità delle impugnazioni degli atti successivi della gara, compresa l'aggiudicazione a un altro concorrente.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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