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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2245

Regolamento delegato (UE) 2021/2245 della Commissione del 12 ottobre 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli

Normativa europea32021R2245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, per attenuare gli effetti economici di calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie e infestazioni parassitarie. Aumenta la soglia di salvaguardia già prevista dal regolamento delegato (UE) 2017/891 dal 65 % all’85 % e introduce una tutela rafforzata al 100 % per le organizzazioni che dimostrino di aver adottato adeguate misure preventive. La modifica è motivata dall’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi dannosi e mira a preservare la stabilità economica e il riconoscimento delle organizzazioni di produttori. Il regolamento è direttamente applicabile e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 sul calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo in caso di calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie.

Ambito di applicazione

Si applica alle organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli nell’Unione europea, con riferimento al calcolo del valore della produzione commercializzata per il periodo di riferimento precedente e al conseguente importo dell’aiuto finanziario dell’Unione. Rileva quando un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per cause non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione e fuori dal suo controllo; prevede una soglia dell’85 % in via generale e del 100 % se l’organizzazione dimostra di aver adottato le misure preventive necessarie. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del calcolo del valore della produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Il regolamento delegato (UE) 2021/2245 modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per adeguare la disciplina del calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo. L’intervento nasce dal crescente impatto di calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie e infestazioni parassitarie sulla produzione agricola nell’Unione e mira a rafforzare la resilienza economica delle organizzazioni colpite.

Contesto e finalità

La Commissione rileva che eventi come alluvioni, piogge torrenziali e gelate hanno provocato negli ultimi anni perdite molto rilevanti di produzione in diversi Stati membri. Poiché l’importo dell’aiuto dell’Unione concesso alle organizzazioni di produttori è calcolato in percentuale del valore della produzione commercializzata, una perdita consistente di raccolto comporta anche una forte riduzione del sostegno pubblico nell’anno successivo. Inoltre, il venir meno di un valore minimo di produzione commercializzata può incidere sul riconoscimento stesso dell’organizzazione, generando una doppia penalizzazione economica.

Nuova disciplina dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891

La disposizione sostituita introduce una soglia uniforme di perdita: quando un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per effetto di calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie non imputabili all’organizzazione e fuori dal suo controllo, il valore della produzione commercializzata di quel prodotto non è più calcolato integralmente, ma è considerato pari all’85 % del valore registrato nel precedente periodo di riferimento.

Per ottenere tale trattamento, l’organizzazione di produttori deve provare dinanzi all’autorità competente dello Stato membro interessato che gli eventi dannosi non le sono imputabili e sfuggono al suo controllo.

Soglia rafforzata al 100 % in presenza di misure preventive

Il regolamento introduce una tutela più favorevole per le organizzazioni che abbiano adottato le misure preventive necessarie contro i rischi indicati. In tal caso, il valore della produzione commercializzata del prodotto è considerato pari al 100 % del valore registrato nel precedente periodo di riferimento. Il testo menziona, come esempi di misure preventive, sistemi di riscaldamento, reti installate nei campi, regimi assicurativi e fondi di mutualizzazione.

Effetti pratici per le organizzazioni di produttori

La modifica è concepita per attenuare l’effetto delle perdite di produzione sul livello dell’aiuto finanziario dell’Unione e per evitare che le organizzazioni colpite da eventi avversi perdano anche il riconoscimento per insufficienza del valore minimo di produzione commercializzata. In termini operativi, il regolamento rafforza la stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori e valorizza le misure di prevenzione del rischio.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 dicembre 2021. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891

Il secondo comma dell’articolo 23, paragrafo 4, è sostituito. Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e fuori dal suo controllo, il valore della produzione commercializzata è considerato pari all’85 % del valore registrato nel precedente periodo di riferimento.

Condizione probatoria a carico dell’organizzazione di produttori

L’organizzazione di produttori deve dimostrare all’autorità competente dello Stato membro interessato che le cause del deprezzamento non sono imputabili alla sua responsabilità e che esulano dal suo controllo.

Tutela rafforzata per misure preventive adottate

Se l’organizzazione di produttori dimostra di aver adottato le misure preventive necessarie contro calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie, il valore della produzione commercializzata del prodotto è considerato pari al 100 % del valore registrato nel precedente periodo di riferimento. Il considerando richiama, a titolo esemplificativo, sistemi di riscaldamento, reti installate nei campi, regimi assicurativi e fondi di mutualizzazione.

Motivazione e finalità della modifica

La modifica risponde all’aumento della frequenza di eventi climatici e fitosanitari dannosi e mira a evitare che le organizzazioni subiscano una doppia penalizzazione: perdita del valore della produzione commercializzata e riduzione dell’aiuto finanziario dell’Unione, nonché il rischio di perdita del riconoscimento per mancato raggiungimento del valore minimo di produzione commercializzata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiaiuti di stato e sostegno agricologestione del rischioortofrutta

Testo integrale

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