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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1832

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Normativa europea32021R1832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo organico la nomenclatura combinata dell’Unione e le relative aliquote doganali, sostituendo l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. L’intervento recepisce modifiche del sistema armonizzato, introduce nuove sottovoci per prodotti emergenti o di rilevanza statistica/commerciale e adegua regole di classificazione, esenzioni e sospensioni. Dal 1° gennaio 2022 la NC aggiornata diventa il riferimento unico per la classificazione tariffaria e doganale nell’Unione.

Aggiornamento e sostituzione della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale comune dell’Unione per il 2022, con modifiche a codici, sottovoci, note e aliquote tariffarie.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci classificate nella nomenclatura combinata dell’UE e, conseguentemente, alle operazioni di importazione nell’Unione europea ai fini doganali, statistici e di politica commerciale. Incide sugli operatori economici che importano o classificano merci secondo la NC/TARIC, sugli Stati membri e sulle autorità doganali, con efficacia dal 1° gennaio 2022; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Sono incluse previsioni specifiche per alcuni prodotti e casi particolari (prodotti del tabacco, prodotti farmaceutici, aeromobili civili, navi, prodotti agricoli, gas fluorurati e prodotti soggetti a sospensioni o esenzioni), mentre il testo opera in modo generale su tutta la NC.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832: aggiornamento della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune

Il regolamento aggiorna la nomenclatura combinata dell’Unione europea, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. L’intervento recepisce l’evoluzione del sistema armonizzato, adegua la struttura tariffaria e introduce modifiche utili alla classificazione doganale, statistica e di politica commerciale delle merci.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama la funzione della nomenclatura combinata come strumento comune per tariffa doganale, statistiche del commercio estero e altre politiche UE relative all’importazione ed esportazione. Tra i considerando, vengono evidenziate:

  • l’esigenza di ammodernare e semplificare la NC;
  • l’allineamento alle modifiche del sistema armonizzato SA 2022, secondo la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 28 giugno 2019;
  • la necessità di nuove voci per prodotti del tabacco di nuova generazione, prodotti tecnologici e prodotti monitorati ai fini statistici e commerciali;
  • l’opportunità di inserire codici TARIC aggiuntivi per i gas fluorurati a effetto serra e una nuova unità supplementare in t. CO2.

Ambito di applicazione e decorrenza

Il regolamento si applica alla NC e, quindi, a tutte le merci importate nel territorio doganale dell’Unione soggette alla classificazione tariffaria. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2022.

Struttura della NC e regole generali

Le disposizioni preliminari ribadiscono le regole generali di interpretazione:

  • la classificazione è determinata dal testo delle voci e delle note di sezione o di capitolo;
  • le merci incomplete o smontate possono essere classificate come il prodotto finito se ne presentano le caratteristiche essenziali;
  • le merci miste o composte seguono, in via principale, la voce più specifica o, in alternativa, il componente che conferisce il carattere essenziale;
  • in mancanza di criteri precedenti, vale la voce posta per ultima in ordine numerico.

Sono anche disciplinate le regole relative ai dazi:

  • i dazi convenzionali si applicano, in linea generale, alle merci importate da paesi WTO o da paesi con clausola della nazione più favorita;
  • i dazi autonomi speciali e quelli preferenziali continuano ad applicarsi nei casi previsti;
  • i dazi espressi in percentuale sono dazi ad valorem;
  • la tariffa utilizza elementi agricoli (EA), dazi addizionali su zucchero e farina (AD S/Z e AD F/M), importi minimi/massimi e conversioni in euro per Stati membri non partecipanti.

Regimi speciali: navi, piattaforme, aeromobili e destinazione particolare

Il testo conferma sospensioni/esenzioni di dazio per:

  • prodotti destinati a determinate navi;
  • prodotti incorporati in piattaforme di perforazione o sfruttamento, comprese le connessioni al continente;
  • aeromobili civili, prodotti per aeromobili civili e apparecchiature al suolo per addestramento al volo.

Le agevolazioni sono subordinate, in linea generale, al controllo doganale della destinazione secondo le norme UE pertinenti, con un’esenzione da alcune condizioni per specifici aeromobili registrati in uno Stato membro o in un paese terzo in conformità alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 e con richiamo in dichiarazione doganale al certificato di registrazione.

Tassazione forfettaria per spedizioni non commerciali

Per le importazioni prive di carattere commerciale contenute in:

  • spedizioni tra privati;
  • bagagli personali dei viaggiatori, si applica un dazio forfettario del 2,5 % ad valorem, purché il valore intrinseco non superi 700 euro per spedizione o per viaggiatore.

Sono escluse:

  • le merci per le quali la tariffa prevede già la menzione «esenzione»;
  • le merci del capitolo 24 oltre i limiti quantitativi richiamati dal regolamento (CE) n. 1186/2009.

Il regolamento precisa anche quando l’importazione è considerata priva di carattere commerciale, richiedendo occasionalità, uso personale/familiare e assenza di intento commerciale.

Capitolo 24: tabacco e prodotti contenenti nicotina

Il capitolo 24 è uno dei punti più significativi dell’intervento. Le novità riguardano:

  • tabacchi greggi o non lavorati e cascami di tabacco;
  • sigari, sigarette e tabacco lavorato;
  • prodotti destinati all’inalazione senza combustione, anche contenenti nicotina;
  • altri prodotti contenenti nicotina destinati all’assunzione di nicotina nel corpo umano.

La classificazione tiene conto di una nota di sottovoce che definisce il tabacco per narghilè come miscela di tabacco e glicerina, eventualmente con oli, estratti aromatici, melasse o zucchero. È invece escluso il prodotto senza tabacco destinato al narghilè.

Capitolo 30: prodotti farmaceutici

Per i prodotti farmaceutici, il regolamento mantiene un sistema articolato di esenzioni e classificazioni specifiche. Sono rilevanti:

  • la disciplina dei prodotti opoterapici e delle sostanze umane o animali preparate per fini terapeutici o profilattici;
  • il trattamento degli antisieri, vaccini, colture cellulari e prodotti immunologici;
  • la distinzione tra medicamenti non presentati in dosi e medicamenti presentati sotto forma di dosi o al minuto;
  • la voce 3006, riservata a prodotti e preparazioni farmaceutiche particolari (catgut sterili, laminarie sterili, emostatici, barriere antiaderenziali, reattivi diagnostici da impiegare sul paziente, cementi dentari, kit clinici in cieco, dispositivi per stomia, ecc.).

Le note di capitolo e di sottovoce includono anche:

  • la definizione di prodotti immunologici;
  • la disciplina dei prodotti a base di erbe, vitamine, minerali, amminoacidi essenziali e acidi grassi presentati come medicinali;
  • i criteri per il riconoscimento dei medicamenti antimalarici e di altri prodotti specifici.

Capitoli 31 e 32: concimi, coloranti e preparazioni chimiche correlate

Il capitolo 31 disciplina i concimi minerali e chimici azotati, fosfatici, potassici e composti. Il testo distingue con precisione:

  • urea e sali di ammonio;
  • nitrati e miscele di nitrato di ammonio;
  • perfosfati e fosfati naturali trattati;
  • concimi potassici e miscele NPK;
  • forme di confezionamento soggette a voce specifica.

Il capitolo 32 aggiorna la classificazione di estratti per concia, tannini, coloranti di origine vegetale o animale, coloranti sintetici, lacche coloranti, pigmenti e preparazioni per pitture e vernici, oltre a stucchi, inchiostri e prodotti analoghi. Sono incluse note tecniche sulle soluzioni in solventi organici, sui pigmenti dispersi in mezzi non acquosi e sui prodotti da usare come sostanze luminescenti o fogli per impressione a caldo.

Capitoli 33 e 34: profumeria, cosmesi, saponi e detergenti

Il regolamento dettaglia:

  • oli essenziali, resinoidi, oleoresine ed acque distillate aromatiche;
  • miscugli di sostanze odorifere e preparazioni per bevande;
  • profumi, cosmetici, preparazioni per capelli e per l’igiene orale;
  • prodotti per la cura della persona e deodoranti;
  • saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per bucato, preparazioni lubrificanti, cere artificiali e preparate, candele e prodotti simili.

Le note di capitolo e di voce definiscono criteri di classificazione essenziali, ad esempio per saponi, tensioattivi, cere artificiali e prodotti con olio di petrolio come componente di base.

Capitoli 39 e 40: materie plastiche e gomma

I capitoli 39 e 40 sono aggiornati con numerose sottovoci tecniche per:

  • polimeri in forme primarie;
  • fogli, lastre, pellicole, strisce, tubi e profilati di materie plastiche;
  • articoli per imballaggio, rivestimenti, oggetti per uso domestico e tecnico;
  • gomma naturale, gomma sintetica, gomma rigenerata, mescole, pneumatici, camere d’aria, guanti e altri lavori di gomma.

Sono presenti definizioni tecniche di "materie plastiche", "forme primarie", "copolimeri" e "gomma sintetica", nonché una disciplina specifica per i guanti confezionati con supporti tessili e gomma alveolare.

Capitoli 41, 42 e 43: pelli, cuoio, articoli di cuoio e pellicceria

Il regolamento mantiene una classificazione dettagliata per:

  • pelli gregge, conciate, in crosta o preparate di bovini, ovini, caprini, suini, rettili e altri animali;
  • cuoi finiti, scamosciati, verniciati o metallizzati;
  • cuoi ricostituiti e cascami di cuoio;
  • oggetti di selleria, bauli, valigie, borse, borsette e contenitori simili;
  • indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio;
  • pelli da pellicceria gregge, conciate o preparate e pellicce artificiali.

Le note definiscono anche l’ambito di esclusione rispetto ai capitoli 41, 42 e 43 e l’uso del criterio della superficie esterna per i contenitori del capitolo 42.

Capitolo 44: legno e lavori di legno

Il capitolo 44 disciplina:

  • legna da ardere, carbone di legna, segatura e cascami di legno;
  • legno grezzo e legno segato, tranciato o sfogliato;
  • pannelli di particelle, OSB, pannelli di fibre, compensato e legno stratificato;
  • legno profilato e prodotti di falegnameria.

Le note forniscono definizioni tecniche per pellet di legno, mattonelle di legno, farina di legno e legni tropicali rilevanti per la classificazione. Numerose sottovoci differenziano le merci in base a specie legnosa, lavorazioni e impieghi specifici.

Prodotti minerali, chimici e petrolchimici

I capitoli 25, 26 e 27 aggiornano in modo esteso la disciplina tariffaria di sale, zolfo, pietre, minerali, scorie, combustibili minerali, oli di petrolio e derivati. In particolare:

  • il capitolo 25 definisce prodotti ammessi solo se greggi o sottoposti a lavorazioni limitate;
  • il capitolo 26 classifica minerali, scorie e ceneri, con esclusioni e note per materiali radioattivi e residui contenenti metalli;
  • il capitolo 27 contiene definizioni tecniche molto dettagliate per oli di petrolio, benzine speciali, oli medi/pesanti, oli combustibili, oli da gas, biodiesel, vaselina, paraffine, coke di petrolio e gas di petrolio, con note su trattamenti definiti, distillazione, viscosità, colore diluito e contenuto di biodiesel.

Capitoli 28 e 29: chimica inorganica e organica

I capitoli 28 e 29 recano un ampio elenco di elementi chimici, composti inorganici, sali, ossidi, acidi, composti organo-inorganici e composti organici. Le note di capitolo e sottovoce stabiliscono regole di classificazione per:

  • composti chimicamente definiti;
  • soluzioni e stabilizzanti;
  • isotopi e sostanze radioattive;
  • sali doppi o complessi;
  • composti a funzione alcolica, fenolica, eterica, aldeidica, chetonica, carbossilica, azotata, eterociclica, alcaloidi, vitamine, ormoni, antibiotici e intermedi chimici.

Molte sottovoci riguardano prodotti con profili tecnici specifici e, in diversi casi, prevedono esenzione o aliquote ridotte, nonché unità supplementari (kg, g, kg U, gi F/S, kg met.am., ecc.).

Capitolo 38: prodotti vari delle industrie chimiche

Il capitolo 38 include un’articolata disciplina per:

  • grafite artificiale e carboni attivati;
  • essenze di trementina e derivati del legno;
  • insetticidi, fungicidi, erbicidi, disinfettanti e prodotti simili;
  • additivi chimici industriali;
  • antistatici, catalizzatori, solventi, reagenti diagnostici, liquidi per freni, antigelo, mezzi di coltura, materiali di riferimento certificati, prodotti residuali e rifiuti;
  • biodiesel e miscele, nonché miscele contenenti gas fluorurati o composti specifici.

Sono presenti note di sottovoce che limitano la classificazione di determinati prodotti alla presenza di specifiche sostanze attive, e una definizione autonoma di materiali di riferimento certificati e di rifiuti urbani/clinici.

Esito pratico per gli operatori

Per i professionisti italiani, il regolamento rileva soprattutto perché:

  • modifica i codici NC e TARIC da usare nelle dichiarazioni doganali dal 1° gennaio 2022;
  • incide sulle aliquote daziarie e sulle esenzioni in numerosi settori;
  • richiede attenzione alle note di capitolo e sottovoce, spesso decisive per la classificazione;
  • impone di verificare eventuali condizioni documentali, tecniche o di destinazione per beneficiare di sospensioni ed esenzioni;
  • introduce nuove categorie rilevanti per tabacco, prodotti farmaceutici, chimica e prodotti con impatto ambientale, con possibili riflessi su compliance, audit doganali e pricing all’importazione.

Disposizioni principali

Sostituzione della NC e decorrenza

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° gennaio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Aggiornamento della nomenclatura combinata e adeguamento al sistema armonizzato

Nei considerando si afferma la necessità di modernizzare la NC, semplificarne la struttura e adeguarla alle modifiche del sistema armonizzato SA 2022, in attuazione degli impegni internazionali richiamati dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 28 giugno 2019. Viene anche segnalata la possibile futura revisione, nel ciclo SA 2027, della classificazione dei prodotti del tabacco di nuova generazione.

Nuove sottovoci e monitoraggio di prodotti specifici

Il regolamento introduce o rivede sottovoci per consentire il monitoraggio di prodotti specifici e per esigenze statistiche e di politica commerciale, tra cui olio di rosa non deterpenato, pannelli di fibre di legno e legno compensato, taluni tubi di acciaio e pannelli compositi di alluminio. Sono inoltre aggiornate le descrizioni e le sottovoci in numerosi capitoli della NC.

Prodotti del tabacco e prodotti contenenti nicotina

Il capitolo 24 è aggiornato per includere il tabacco e i succedanei lavorati, i prodotti destinati all’inalazione senza combustione e altri prodotti contenenti nicotina destinati all’assunzione di nicotina nel corpo umano. Sono previste sottovoci specifiche per i prodotti del tabacco di nuova generazione, con note interpretative dedicate, tra cui la definizione di tabacco per narghilè e la priorità classificatoria della voce 2404 per i prodotti che vi possono rientrare.

Prodotti farmaceutici e intermedi farmaceutici

Sono modificate le classificazioni relative alle sostanze farmaceutiche elencate negli allegati 3 e 6 della parte terza dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Il testo disciplina le esenzioni da dazio per sostanze con DCI e CAS RN, sali/esteri/idrati, prodotti farmaceutici intermedi e specifiche condizioni tecniche di classificazione; sono confermate e dettagliate le regole per l’identificazione di prodotti farmaceutici e intermedi esenti da dazio.

Gas fluorurati a effetto serra e unità supplementare t. CO2

Per esigenze di monitoraggio dell’impatto climatico degli scambi di gas fluorurati a effetto serra, vengono inseriti codici TARIC aggiuntivi nell’allegato 10 della NC e creata la nuova unità supplementare 't. CO2' (tonnellate di CO2 equivalente).

Regole generali di classificazione e di determinazione dei dazi

Le disposizioni preliminari ribadiscono le regole generali di interpretazione della NC (priorità del testo delle voci e delle note, classificazione di merci incomplete o miste, regole per assortimenti e imballaggi). Sono inoltre disciplinate le regole generali relative ai dazi: applicazione dei dazi convenzionali, rapporti con dazi autonomi o preferenziali, natura ad valorem, elementi agricoli (EA), dazi addizionali zucchero/farina (AD S/Z e AD F/M), criteri di peso, valore e conversione in euro, nonché la decorrenza dal 1° gennaio 2022 per l’applicazione dei dazi convenzionali aggiornati.

Regimi speciali: navi, piattaforme, aeromobili e destinazioni particolari

Sono confermate o dettagliate sospensioni/esenzioni per prodotti destinati a navi, piattaforme di perforazione o sfruttamento, aeromobili civili e apparecchiature al suolo di allenamento al volo. Le esenzioni/sospensioni sono subordinate al controllo doganale della destinazione ai sensi, in particolare, dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, con eccezioni specifiche per taluni aeromobili regolarmente registrati.

Tassazione forfettaria per traffici non commerciali

È confermata l’applicazione di un dazio forfettario del 2,5 % ad valorem per spedizioni da privato a privato e bagagli personali dei viaggiatori, quando l’importazione è priva di carattere commerciale e il valore intrinseco non supera 700 euro per spedizione o per viaggiatore. Sono previste esclusioni per merci già esenti e per taluni prodotti del capitolo 24 oltre i limiti del regolamento (CE) n. 1186/2009.

Prodotti agricoli, alimentari e zootecnici

Numerose disposizioni di dettaglio riguardano prodotti agricoli e alimentari: carne, pesce, latte, uova, zuccheri, cacao, preparazioni a base di cereali, frutta e ortaggi, succhi, bevande, tabacco e mangimi. Per molti prodotti sono fissate aliquote, unità supplementari, soglie di zuccheri/alcole, criteri di classificazione tecnica e casi di esenzione, con richiami a regolamenti UE e direttive specifiche per sementi, prodotti DOP/IGP, mosti, vini, e altri prodotti trasformati.

Capitoli industriali e chimici

I capitoli da 25 a 40 aggiornano la tariffa per prodotti minerali, chimici, petrolchimici, materie plastiche, gomma, cuoio, legno e relativi manufatti. Sono presenti regole dettagliate di classificazione per composti chimici, polimeri, sostanze farmaceutiche/intermedie, prodotti chimici vari, pesticidi, catalizzatori, emulsioni, liquidi tecnici e prodotti residuali, con numerose esenzioni e aliquote specifiche.

Come è indicizzato

Materieunione doganaletariffa doganale comuneclassificazione delle mercipolitica commercialestatistica del commercio estero

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