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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1805

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1805 della Commissione del 12 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32021R1805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma e reintroduce un dazio antidumping definitivo sulle vergelle originarie della RPC, esito di un riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione conclude che, in assenza di misure, vi è un rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione, già in situazione fragile. Il testo disciplina anche le modalità di applicazione dell’aliquota individuale per il Gruppo Valin e dell’aliquota residuale per tutte le altre società.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di vergelle o bordioni laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), di ferro, di acciai non legati o di acciai legati diversi dall’acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese, classificate nei codici NC indicati all’articolo 1. Le misure riguardano gli importatori nell’UE e, in particolare, le società esportatrici cinesi espressamente menzionate, con aliquota individuale per il Gruppo Valin e aliquota residuale per tutte le altre società. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Dazio antidumping definitivo sulle vergelle originarie della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1805 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e mantiene le misure antidumping sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione giunge alla conclusione che, se le misure cessassero, sarebbe probabile la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione. Il testo si fonda anche sull’omessa collaborazione dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, con applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

Contesto procedurale

Le misure iniziali risalgono al regolamento (CE) n. 703/2009, mentre un precedente riesame in previsione della scadenza aveva già portato alla reintroduzione delle misure con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1846. La domanda di riesame è stata presentata da Eurofer il 14 luglio 2020 per conto di produttori dell’Unione rappresentanti circa il 60 % della produzione totale di vergelle dell’Unione. La Commissione ha aperto il riesame il 14 ottobre 2020, dopo aver constatato la sufficienza degli elementi di prova, e ha definito il periodo dell’inchiesta di riesame dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, mentre il periodo in esame ai fini del pregiudizio va dal 1° gennaio 2017 alla fine del PIR.

Partecipazione delle parti e campionamento

La Commissione ha invitato a partecipare all’inchiesta il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, i produttori della RPC, le autorità cinesi, importatori, utilizzatori e operatori commerciali. Nessuna parte interessata, salvo le osservazioni finali di Eurofer, ha presentato osservazioni o chiesto audizioni. È stato effettuato il campionamento dei produttori dell’Unione: quattro produttori inclusi nel campione, rappresentativi di quasi il 25 % della produzione totale stimata dell’Unione e ben distribuiti geograficamente. Nessun importatore o produttore esportatore cinese ha collaborato; la Commissione ha quindi utilizzato i dati disponibili.

Definizione del prodotto e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame coincide con quello delle precedenti inchieste: vergelle o bordioni laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate, di ferro, acciai non legati o acciai legati diversi dall’inossidabile, classificati nei codici NC elencati nel dispositivo. La Commissione conferma che il prodotto importato dalla RPC, quello venduto sul mercato interno cinese e quello fabbricato nell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi usi, costituendo dunque prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Dumping, valore normale e distorsioni significative

La Commissione ha ritenuto appropriato applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in quanto il fascicolo conteneva elementi di prova di distorsioni significative nell’economia cinese, soprattutto nel settore siderurgico. In assenza di collaborazione cinese, il valore normale è stato costruito sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, utilizzando il Perù come paese rappresentativo. Le fonti impiegate includono dati di importazione GTA, prezzi regolati da Osinergmin per gas ed elettricità, tariffe Sunass per l’acqua, statistiche ILO per il lavoro e i dati finanziari 2019 di Aceros Arequipa per SGAV e profitti.

Scelta del paese rappresentativo e costruzione del valore normale

La selezione del Perù si è fondata sui criteri dell’articolo 2, paragrafo 6 bis: livello di sviluppo economico simile alla RPC, produzione del prodotto oggetto del riesame, disponibilità di dati pubblici pertinenti e, ove possibile, adeguato livello di protezione sociale e ambientale. Per materie prime e cascami la Commissione ha utilizzato prezzi all’importazione peruviani ponderati, escludendo la Cina. Per alcune voci con importazioni nulle o non rappresentative sono stati utilizzati prezzi di billette e cascami di specifiche sottoclassi e, per i costi di lavoro, un salario orario calcolato dai dati ILO maggiorato dei contributi sociali. Le spese generali di produzione sono state determinate con dati dell’industria dell’Unione, mentre SGAV e profitti sono stati ancorati ad Aceros Arequipa.

Persistenza del dumping e rischio di reiterazione

Poiché nel PIR le importazioni cinesi nell’Unione erano trascurabili, la Commissione non ha potuto compiere un’analisi significativa della persistenza del dumping e si è concentrata sul rischio di reiterazione. I dati GTA hanno mostrato che la RPC esporta ingenti volumi di vergelle verso altri mercati, a prezzi medi inferiori di oltre il 40 % al valore normale costruito. La capacità produttiva inutilizzata in Cina è stata stimata in circa 90 milioni di tonnellate, superiore di oltre cinque volte al consumo totale dell’Unione nel periodo di riesame, e il mercato dell’Unione è risultato attraente per i prezzi più elevati. La Commissione conclude quindi che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni cinesi nell’UE potrebbero riprendere in volumi significativi e a prezzi di dumping.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è composta da 62 produttori. Il consumo dell’Unione sul libero mercato è diminuito del 9 % nel periodo in esame, anche per effetto della pandemia di COVID-19. La produzione dell’Unione è scesa del 9 %, l’utilizzo degli impianti è calato al 67 %, le vendite sul libero mercato sono diminuite del 9 % e la quota di mercato è scesa di 1,3 punti percentuali nel periodo finale. Sul versante microeconomico, il prezzo medio di vendita è calato del 2 % mentre il costo unitario di produzione è cresciuto del 10 %, con redditività scesa al –10,4 %, flusso di cassa negativo e utile sul capitale investito al –8,5 %. La Commissione ha quindi accertato un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.

Nesso causale e altri fattori

La Commissione ha escluso che il pregiudizio fosse causato dalle importazioni cinesi, poiché esse erano trascurabili nel periodo di riesame. Ha invece evidenziato la pressione concorrenziale esercitata da importazioni a basso prezzo da altri paesi terzi, in particolare Turchia, Russia e Bielorussia. Nonostante ciò, il pregiudizio attribuibile alla situazione dell’industria dell’Unione non è stato ricondotto alle importazioni cinesi, ma alla fragilità generale del mercato e alla concorrenza di altri fornitori.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato gli interessi dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli operatori commerciali e degli utilizzatori. Ha concluso che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione, che resterebbe vulnerabile senza protezione. Non sono emersi elementi tali da dimostrare un impatto negativo di rilievo per importatori e utilizzatori; uno degli utilizzatori ha anzi evidenziato l’esigenza di stabilità dei prezzi. Ne deriva l’assenza di motivi contrari al mantenimento delle misure.

Dispositivo e condizioni applicative

L’articolo 1 istituisce il dazio definitivo: 7,9 % per il Gruppo Valin e 24,0 % per tutte le altre società. L’aliquota individuale è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con una dichiarazione specifica del produttore, datata e firmata, attestante quantità, produttore, indirizzo e codice TARIC; in difetto si applica la tariffa residuale del 24 %. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e misura antidumping

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle o bordioni laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), di ferro, di acciai non legati o di acciai legati diversi dall’acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese, classificati nei codici NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 e 7227 90 95.

Aliquote del dazio

L’aliquota individuale per il Gruppo Valin è fissata al 7,9 % (codice addizionale TARIC A930). Per tutte le altre società si applica il 24,0 % (codice addizionale TARIC A999). Il dazio si applica al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Condizioni per l’aliquota individuale

L’applicazione dell’aliquota individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile dell’emittente, con specifica attestazione dell’origine cinese, del produttore e del codice addizionale TARIC. In mancanza di tale fattura si applica l’aliquota per tutte le altre società.

Riesame in previsione della scadenza e base giuridica

Il regolamento è adottato in seguito a riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha confermato, sulla base dei dati disponibili, il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

Valore normale e paese rappresentativo

Per la costruzione del valore normale la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che i prezzi e costi interni cinesi fossero viziati da distorsioni significative. Il Perù è stato scelto come paese rappresentativo; per le principali voci sono stati utilizzati dati GTA, Osinergmin, Sunass, ILO e i dati finanziari di Aceros Arequipa per SGAV e profitti.

Utilizzo dei dati disponibili per omessa collaborazione

Nessun produttore esportatore cinese e il governo della RPC hanno collaborato all’inchiesta. La Commissione ha quindi fatto ricorso all’articolo 18 del regolamento di base e ai dati disponibili per le conclusioni su dumping, pregiudizio e interesse dell’Unione.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione, composta da 62 produttori, abbia subito un pregiudizio notevole nel periodo di riesame ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5. Sono stati rilevati cali di produzione, vendite, quota di mercato, utilizzo degli impianti, produttività, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

In caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha ritenuto probabile la ripresa di importazioni cinesi a prezzi pregiudizievoli, data l’elevata capacità inutilizzata nella RPC, l’attrattiva del mercato dell’Unione e il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso altri mercati, con undercutting medio ponderato stimato al 4,5 %.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha concluso che non vi sono motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure. L’industria dell’Unione trarrebbe beneficio dalla protezione, mentre per importatori e utilizzatori non sono emerse conseguenze negative di rilievo tali da prevalere.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialecommercio internazionaleindustria siderurgica

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