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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1795

Regolamento (UE) 2021/1795 della Commissione dell'11 ottobre 2021 che rettifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di terbutilazina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge un errore materiale contenuto nel regolamento (UE) 2021/618 in merito ai livelli massimi di residui di terbutilazina. Per mais dolce, mais/granturco e sorgo, il limite corretto è fissato a 0,02 mg/kg come limite di quantificazione, invece di 0,01 mg/kg. La rettifica è adottata per garantire coerenza con il parere EFSA e certezza del diritto, con applicazione dal 6 novembre 2021.

Rettifica del regolamento (CE) n. 396/2005 per correggere i livelli massimi di residui di terbutilazina in mais dolce, mais/granturco e sorgo.

Ambito di applicazione

Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) della sostanza terbutilazina nei prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, limitatamente alle voci dell’allegato II relative ai codici 0234000 (mais dolce), 0500030 (mais/granturco) e 0500080 (sorgo). Rileva per operatori economici e autorità competenti nell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 6 novembre 2021.

Rettifica dei livelli massimi di residui di terbutilazina

Il regolamento (UE) 2021/1795 della Commissione interviene per correggere un errore materiale contenuto nel regolamento (UE) 2021/618, che aveva modificato gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. La rettifica riguarda esclusivamente i livelli massimi di residui (LMR) della terbutilazina per alcuni prodotti a base di mais e per il sorgo, con l’obiettivo di riallineare i valori al limite di quantificazione corretto e di assicurare certezza del diritto agli operatori e alle autorità.

Base normativa e contesto

L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i limiti massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La Commissione richiama in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2, nonché il parere motivato dell’EFSA relativo alla revisione degli LMR esistenti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Oggetto della correzione

Secondo i considerando, nel regolamento (UE) 2021/618 i LMR di terbutilazina per mais dolce, mais/granturco e sorgo erano stati fissati erroneamente a 0,01 mg/kg. Il valore corretto è invece 0,02 mg/kg, corrispondente al limite di quantificazione (LOQ). La rettifica è quindi volta a correggere la tabella dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

Modifiche puntuali all’allegato II

Nel testo rettificativo, la voce "Terbutilazina (F) (R)" dell’allegato II viene modificata per i seguenti codici prodotto:

  • codice 0234000, "mais dolce": sostituzione del valore con "0,01 () (+)" al posto di "0,02 () (+)";
  • codice 0500030, "mais/granturco": sostituzione del valore con "0,01 ()" al posto di "0,02 ()";
  • codice 0500080, "sorgo": sostituzione del valore con "0,01 ()" al posto di "0,02 ()".

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, ai fini applicativi, esso si applica a decorrere dal 6 novembre 2021, la stessa data prevista per il regolamento (UE) 2021/618, così da evitare disallineamenti temporali nella disciplina degli LMR.

Portata pratica

Per i professionisti che assistono operatori del settore agroalimentare, la misura ha rilievo essenzialmente tecnico-regolatorio: corregge i valori di riferimento da utilizzare per la verifica della conformità dei prodotti interessati. Non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma sostituisce i valori erronei con quelli corretti, garantendo uniformità di applicazione negli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è rettificato quanto alla voce "Terbutilazina (F) (R)". I livelli massimi di residui per i codici 0234000 "mais dolce", 0500030 "mais/granturco" e 0500080 "sorgo" sono corretti da 0,02 mg/kg a 0,01 mg/kg; per il mais dolce il valore è indicato come "0,01 (*) (+)" al posto di "0,02 (*) (+)", mentre per mais/granturco e sorgo il valore è "0,01 (*)" al posto di "0,02 (*)".

Motivo della rettifica

La Commissione rileva che nel regolamento (UE) 2021/618 i LMR di terbutilazina per mais dolce, mais/granturco e sorgo erano stati fissati erroneamente a 0,01 mg/kg anziché al corretto limite di quantificazione di 0,02 mg/kg. La correzione è resa necessaria anche per allinearsi al parere motivato EFSA sugli LMR vigenti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 6 novembre 2021, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2021/618, per ragioni di chiarezza e certezza del diritto.

Base giuridica e natura vincolante

L’atto è adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 49, paragrafo 2. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturamercato interno

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