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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1804

Regolamento (UE) 2021/1804 della Commissione del 12 ottobre 2021 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bentazone nei piselli con baccello (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i livelli massimi di residui (LMR) del bentazone previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005, in seguito a una domanda presentata per l’uso di un prodotto fitosanitario sui piselli con baccello. La Commissione recepisce il parere motivato dell’EFSA, che ha ritenuto la modifica sicura per i consumatori sulla base della valutazione dell’esposizione e dei dati tossicologici disponibili. La modifica è resa operativa tramite sostituzione della relativa colonna dell’allegato II del regolamento n. 396/2005. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica i livelli massimi di residui di bentazone nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, con specifico adeguamento per i piselli con baccello.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera alimentare e dei mangimi, agli Stati membri e alle autorità di controllo nell’Unione europea, in relazione ai residui di bentazone nei prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Il regolamento incide in particolare sui prodotti agricoli elencati nell’allegato II del regolamento n. 396/2005, includendo la modifica espressa per i piselli con baccello; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Non introduce un regime di esclusione generale, ma opera come aggiornamento puntuale degli LMR già vigenti.

Modifica dei livelli massimi di residui di bentazone nei piselli con baccello

Il regolamento interviene sul quadro dei livelli massimi di residui (LMR) disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando l’allegato II con riguardo al bentazone. La modifica nasce da una domanda presentata nell’ambito di una procedura di autorizzazione per un prodotto fitosanitario destinato ai piselli con baccello; la Commissione adotta il nuovo assetto tenendo conto della valutazione dello Stato membro interessato e del parere motivato dell’EFSA. I considerando evidenziano che la modifica è ritenuta compatibile con la tutela della salute dei consumatori.

Contesto normativo e procedurale

Il regolamento (CE) n. 396/2005 stabilisce i LMR di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. In questo caso:

  • il riferimento procedurale è l’articolo 6, paragrafo 1, per la presentazione della domanda di modifica dell’LMR vigente;
  • la valutazione iniziale è stata effettuata dallo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 8;
  • la Commissione fonda la propria decisione anche sull’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), quale base giuridica per la modifica dell’allegato.

L’EFSA ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare attenzione ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha trasmesso il proprio parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri rendendolo pubblico.

Valutazione del rischio e motivazione della modifica

Secondo quanto riportato nei considerando, l’EFSA ha concluso che:

  • tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte;
  • la modifica richiesta era accettabile per la sicurezza dei consumatori;
  • sulla base della valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei non vi era rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile;
  • anche l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo di piselli con baccello non indicava un superamento della dose acuta di riferimento.

La Commissione ritiene quindi soddisfatti i criteri dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 e procede alla modifica conseguente.

Modifica tecnica dell’allegato II

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento. L’allegato sostituisce la colonna relativa al bentazone e aggiorna i valori di LMR per numerose categorie di prodotti vegetali e animali.

Tra i punti più rilevanti, la tabella riporta LMR specifici per diverse famiglie di prodotti, tra cui:

  • ortaggi, legumi e legumi secchi;
  • semi e frutti oleaginosi;
  • cereali;
  • tè, caffè, infusioni di erbe, cacao e carrube;
  • spezie;
  • prodotti di origine animale.

Per i piselli con baccello è indicato un LMR di 0,8 mg/kg; per i fagioli con baccello 0,3 mg/kg. In varie categorie il valore è fissato al limite inferiore di determinazione analitica, indicato con (*1).

La definizione del residuo è espressamente riportata: per il bentazone coincide con la somma di bentazone, dei suoi sali e dei metaboliti 6-idrossi bentazone e 8-idrossi bentazone, espressa come bentazone. Tuttavia, per le combinazioni di bentazone con i codici da 1010000 a 1070000, eccetto 1040000, la definizione è più ristretta e riguarda soltanto bentazone, i suoi sali e il 6-idrossi bentazone.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievo pratico per operatori e consulenti

Per gli operatori del settore agroalimentare e per i professionisti che assistono imprese agricole, importatori e distributori, la modifica rileva perché aggiorna i parametri di conformità da considerare nei controlli sui residui di bentazone. In particolare, la nuova disciplina può incidere su:

  • autorizzazioni e impiego di prodotti fitosanitari contenenti bentazone;
  • verifiche di conformità dei lotti di piselli con baccello e altri prodotti interessati dall’allegato II;
  • attività di monitoraggio, autocontrollo e gestione del rischio lungo la filiera.

Il regolamento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio né un procedimento autonomo di autorizzazione, ma opera come adeguamento tecnico-normativo dei limiti già vigenti nel sistema del regolamento (CE) n. 396/2005.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei LMR per il bentazone

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato per adeguare i livelli massimi di residui del bentazone, in particolare per i piselli con baccello, sulla base della domanda presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 396/2005.

Valutazione scientifica EFSA e sicurezza per i consumatori

La domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 e successivamente esaminata dall’EFSA, che ha concluso che la modifica è accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha ritenuto rispettate tutte le prescrizioni sui dati e ha escluso un superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Criteri di conformità dell’LMR proposto

La Commissione afferma che, sulla base del parere motivato dell’EFSA e dei fattori pertinenti, la modifica proposta è conforme ai requisiti dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Contenuto tecnico dell’allegato

La colonna relativa al bentazone nell’allegato II è sostituita. È riportata la definizione del residuo per bentazone come somma di bentazone, suoi sali e 6-idrossi bentazone e 8-idrossi bentazone, espressa come bentazone; per le combinazioni indicate tra bentazone e i codici da 1010000 a 1070000, eccetto 1040000, la definizione è limitata alla somma di bentazone, suoi sali e 6-idrossi bentazone.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturamangimisalute dei consumatori

Testo integrale

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