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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1816

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1816 della Commissione del 12 ottobre 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32021R1816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione uniforme nella nomenclatura combinata di una specifica merce a base di olio di palma, da classificare nel codice NC 1517 90 99. La misura è adottata per garantire un’applicazione omogenea delle regole della nomenclatura combinata nell’Unione, secondo le regole generali di interpretazione e il codice doganale dell’Unione. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il quale le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono ancora essere invocate dal titolare. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Classificazione doganale nella nomenclatura combinata di un prodotto alimentare a base di olio di palma parzialmente idrogenato, con effetti uniformi nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione, ai fini doganali e tariffari, delle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare del prodotto costituito da olio di palma deodorizzato, sbiancato, raffinato, parzialmente idrogenato con aggiunta di emulsionanti, lecitina, tocoferoli e acido citrico. Rileva per gli operatori economici che importano, dichiarano o classificano tali merci nella nomenclatura combinata (NC) e per le autorità doganali degli Stati membri. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; restano salve, per tre mesi dall’entrata in vigore, le informazioni tariffarie vincolanti non conformi, nei limiti dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1816 della Commissione è adottato per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. Esso individua la corretta classificazione doganale di una specifica preparazione alimentare a base di olio di palma, alla luce delle regole generali di interpretazione della NC e del codice doganale dell’Unione.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, quale base giuridica per adottare disposizioni di classificazione vincolanti. Nei considerando si afferma che, per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario disciplinare la classificazione delle merci descritte nell’allegato. Si precisa inoltre che le regole generali del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applicano anche ad altre nomenclature che lo richiamino per misure tariffarie o di altra natura negli scambi di merci.

Ambito oggettivo della classificazione

L’allegato riguarda un prodotto presentato come massa bianca solida omogenea, composta da olio di palma deodorizzato, sbiancato, raffinato e parzialmente idrogenato, con piccole quantità di additivi ed emulsionanti, confezionato in sacchi da 20 kg e destinato all’industria alimentare, ad esempio come sostituto del burro di cacao laurico. Il prodotto è classificato nel codice NC 1517 90 99, quale altra preparazione commestibile di grassi vegetali.

Criteri e motivazione della classificazione

La motivazione richiamata nell’allegato indica che la classificazione deriva dall’applicazione delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo delle sottovoci 1517, 1517 90 e 1517 90 99. Viene esclusa la voce 1516, poiché l’ulteriore preparazione dell’olio di palma mediante aggiunta di emulsionanti e acido citrico fa venire meno il carattere essenziale di un olio di palma parzialmente idrogenato classificabile in tale voce. Il regolamento conclude dunque per la collocazione nella voce 1517 come preparazione alimentare.

Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti

Il regolamento disciplina espressamente il rapporto con le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate. Le ITV non conformi alla nuova classificazione possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore, conformemente all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Si tratta di una clausola di transizione utile per gli operatori economici che abbiano fatto affidamento su decisioni tariffarie precedenti.

Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Classificazione della merce nell’NC

L’allegato classifica il prodotto descritto come massa bianca solida omogenea, costituita da olio di palma deodorizzato, sbiancato, raffinato e parzialmente idrogenato, con aggiunta di tristearato di sorbitano (E 492), lecitina (E 322), tocoferoli misti (E 306) e acido citrico (E 330), nel codice NC 1517 90 99.

Motivazione della classificazione

La classificazione si fonda sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e sul testo dei codici NC 1517, 1517 90 e 1517 90 99. La voce 1516 è esclusa perché l’olio di palma è ulteriormente preparato con emulsionanti e acido citrico, perdendo il carattere essenziale di un olio di palma parzialmente idrogenato della voce 1516.

Periodo transitorio per le ITV non conformi

Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedoganeclassificazione tariffariacommercio esteronomenclatura combinata

Testo integrale

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