Cassazione Civile, Ordinanza n. 02573/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 su dichiarazione dei redditi di una società. Per una sola partita rimasta in discussione, la contribuente sosteneva la nullità della cartella perché la previa comunicazione dell'esito del controllo formale era stata notificata tramite operatore postale privato e non tramite Poste Italiane S.p.A., assumendo che tale modalità fosse invalida. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto in parte il ricorso, annullando la cartella limitatamente a quella partita; la decisione era stata confermata in appello. In cassazione, le amministrazioni ricorrenti deducevano violazione dell'art. 36-ter d.P.R. 600/1973 e falsa applicazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 261/1999, sostenendo che la comunicazione dell'esito del controllo formale non rientra tra gli atti per i quali era riservato in via esclusiva il servizio di Poste Italiane, trattandosi di mera comunicazione endoprocedimentale e non di notificazione di atto giudiziario né di comunicazione connessa a notificazione di atti giudiziari.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis, l'esclusiva in favore del fornitore del servizio universale riguardava solo le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e le comunicazioni ad esse connesse, non anche le comunicazioni endoprocedimentali come quella dell'esito del controllo formale ex art. 36-ter, comma 4, d.P.R. 600/1973. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente anche per la partita residua. Ha inoltre condannato il fallimento resistente al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La comunicazione dell'esito del controllo formale è una comunicazione endoprocedimentale, non una notificazione di atto giudiziario o tributario sostanziale.
art. 5, comma 2, d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261
Nel periodo considerato non imponeva l'uso esclusivo di Poste Italiane per le comunicazioni non connesse a notificazioni di atti giudiziari.
art. 4 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261
come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011
L'esclusiva del fornitore del servizio universale era limitata alle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e alle comunicazioni ad esse connesse, non estesa alle mere comunicazioni amministrative o tributarie.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
legge 20 novembre 1982, n. 890
Richiamata come disciplina delle notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta, cui si riferisce l'esclusiva.
Massime di principio
- La comunicazione dell'esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 ha natura endoprocedimentale e non costituisce notificazione di atto giudiziario o di atto amministrativo sostanziale, sicché non è soggetta al regime esclusivo delle notifiche riservate a Poste Italiane.
- L'esclusiva postale prevista dalla disciplina di liberalizzazione dei servizi postali, nel testo applicabile ratione temporis, va interpretata restrittivamente: riguarda solo le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e le comunicazioni strettamente connesse, non le ulteriori comunicazioni dell'amministrazione.
- Quando il giudice di merito fonda l'invalidità dell'atto su un presunto vizio della previa comunicazione, occorre distinguere tra notificazione in senso tecnico e semplice comunicazione procedimentale, perché solo la prima può ricadere nel regime di esclusiva postale richiamato dalla legge.
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