Cassazione Penale, Sentenza n. 431/2022 del 11/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato condannato per il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n.115/2002 (falsa attestazione nella dichiarazione sostitutiva per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'anno 2014). L'imputato contestava inosservanza di norme processuali e vizio motivazionale, sostenendo che i motivi di gravame erano volti a dimostrare l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato (mancata dolosità) e chiedeva, in subordine, la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. La contestazione di fatto riguardava l'accertamento che il ricorrente aveva omesso di dichiarare il possesso di altri immobili e di veicoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi: le censure sono risultate generiche e non hanno fornito un confronto puntuale con il tessuto motivazionale della sentenza di primo grado e con le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza della Corte territoriale. È stata ribadita la necessità di enunciare e argomentare in modo specifico i rilievi di fatto e di diritto. A seguito della declaratoria di inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il dispositivo della sentenza di primo grado è stato rettificato nel senso indicato in dispositivo.
Norme richiamate
D.P.R. n.115/2002, art.95
La norma sanziona la falsa attestazione nelle dichiarazioni sostitutive per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nel caso specifico è stata ritenuta la sussistenza dell'elemento materiale e sono stati contestati la proprietà di immobili e veicoli non dichiarati.
Sez. Un. n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli) e giurisprudenza successiva
Principio interpretato: l'appello (come il ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità quando i motivi non enunciano e non argomentano i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata.
Corte Costituzionale, sent. 186/2000
Richiamata in materia di onere delle spese e della somma alla Cassa delle ammende: non emergendo ragioni di esonero, la condanna pecuniaria decorre anche in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Un motivo di appello o di ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e argomentate; i richiami generici o 'vaghi e astratti' sono causa di inammissibilità.
- Se si contesta l'elemento soggettivo del reato (mancanza di dolo o colpa), è necessario indicare puntualmente i passaggi motivazionali della sentenza che si ritengono errati e offrire un'argomentazione specifica sul punto.
- La richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria richiede elementi concreti e documentati (es. indicatori della capacità di adempiere); mera affermazione di "nulla facenza" è insufficiente.
- In sede di Cassazione non è ammesso un sindacato esteso sui fatti non specificamente dedotti: l'inammissibilità per carenza di specificità impedisce la valutazione nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e, salvo motivi di esonero, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
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