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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5215/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gaspari era stato condannato per bancarotta fraudolenta per avere donato due unità immobiliari in qualità di socio illimitatamente responsabile della C.G.F. di Ceci e Ghezzi s.n.c. Il ricorso denunciava vizi di motivazione e violazione di legge: in particolare la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente affermato che non era "evidente" lo stato di insolvenza al momento delle donazioni e, al contempo, avrebbe ritenuto l'esistenza di difficoltà economiche non adeguatamente dimostrate. Si censurava inoltre la valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) dato che non risultavano creditori né personali né sociali al momento delle donazioni, che le cessioni erano avvenute in un contesto di separazione personale e che la Corte aveva dato rilievo alla costituzione di trust da parte delle figlie e ad asserite affermazioni sulla carattere degli immobili come unici beni a garanzia dei creditori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, dichiarando inammissibile il terzo per difetto di interesse e specificità. Ha censurato la sentenza di merito per motivazione carente e contraddittoria: uso di atti di parte come unico dato probatorio, riferimento a un solo elemento documentale (dichiarazione redditi 2008) senza confronto con altri elementi, distinzione assertiva tra dissesto e generica difficoltà economica, e valutazione prematura dei trust costituiti dalle figlie. Ha inoltre osservato che la questione dell'estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile, sollevata dal P.G., costituiva novità non introdotta in appello e che andrà affrontata nel nuovo giudizio. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il processo rinviato alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 216, primo comma, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare)

    Norma richiamata in relazione alla bancarotta fraudolenta per distrazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione non abbia adeguatamente provato la fraudolenza e l'elemento soggettivo necessario per la sussistenza del reato.

  • art. 223, secondo comma, nn. 1 e 2, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare)

    Norma riferita a ipotesi di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose; la Corte ha rilevato che tali contestazioni non erano state adeguatamente dettagliate dal ricorrente e quindi il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 147 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare)

    Richiamata in relazione alla dichiarazione di fallimento in proprio e all'eventuale estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile; la Corte ha rilevato che l'estensione costituisce questione rilevante e di novità non introdotta in appello.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami normativi sui limiti della motivazione dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha valutato i motivi nei limiti consentiti da tale disposizione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. in l. 18/12/2020 n.176

    Norma procedurale citata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; segnalazione della ricezione delle conclusioni ai sensi della disciplina emergenziale.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 (Sgarannella, Rv. 270763)

    Riferimento giurisprudenziale in tema di bancarotta fraudolenta e della necessità di dimostrare la fraudolenza delle operazioni distrattive; utilizzato per sottolineare la rilevanza degli elementi soggettivi e degli elementi oggettivi concreti.

Massime di principio

  • La donazione da parte di un socio illimitatamente responsabile non determina automaticamente il reato di bancarotta fraudolenta: è necessario provare lo stato di insolvenza o la capacità dell'atto di arrecare pregiudizio ai creditori al momento dell'operazione e il dolo del soggetto.
  • Il giudice deve valutare congiuntamente elementi oggettivi (commesse, affidamenti bancari, prospettive di reddito, esistenza di altri beni sociali) e soggettivi (conoscenza della crisi, volontà di sottrarre beni ai creditori) per accertare la fraudolenza delle distrazioni.
  • La semplice esistenza di atti successivi (es. costituzione di trust da parte dei beneficiari) non prova automaticamente la complicità o il dolo del donante: tali elementi vanno valutati nel contesto temporale e probatorio complessivo.
  • Un atto di parte (es. citazione per azione revocatoria) non può costituire l'unico fondamento per affermare la responsabilità penale; è necessario un convincente esame probatorio e motivazioni che colleghino i fatti agli elementi costitutivi del reato.
  • Questioni rilevanti come l'estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile devono essere tempestivamente dedotte nel grado di giudizio competente: la loro introduzione tardiva può costituire novità che incide sul prosieguo del processo.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e collegati agli elementi costitutivi della fattispecie; censure generiche o prive di agganci probatori possono essere accolte quando evidenziano carenze nella motivazione del giudice di merito.

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