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Sentenza

Sentenza del 26/04/2017 n. 10249 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Dati emergenti dai conti correnti bancari - Riferibilità ad operazioni imponibili - Presunzione - Prova contraria - Onere del contribuente - Utilizzazione dei dati raccolti condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento fondato sugli studi di settore e sulle indagini bancarie svolte su conti correnti intestati a lui e, in parte, alla moglie. Ha dedotto, tra l'altro, l'applicazione retroattiva della modifica dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, la carenza di contraddittorio preventivo, la mancata verbalizzazione delle operazioni, l'omessa allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, l'illegittima equiparazione tra attività professionale e attività d'impresa con riferimento ai prelevamenti e la mancata considerazione dei costi necessari alla produzione del reddito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto o dichiarato inammissibili quasi tutte le doglianze. Ha confermato che i dati dei conti correnti possono essere utilizzati anche senza un previo contraddittorio, che costituisce una facoltà e non un obbligo dell'Amministrazione, e che i versamenti bancari effettuati dal professionista sono assistiti da una presunzione di riferibilità a operazioni imponibili, superabile solo con una prova analitica per ciascun movimento. Ha però accolto la censura relativa ai prelevamenti: a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione prevista dall'art. 32 non si applica ai prelevamenti dei lavoratori autonomi, non potendo questi essere automaticamente qualificati come compensi non dichiarati. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.P.R. n. 600/1973

    "i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti" possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti; la disposizione prevedeva inoltre la rilevanza di prelevamenti o importi riscossi come ricavi o compensi

    La norma attribuisce valore presuntivo alle movimentazioni bancarie. Per i versamenti del professionista la presunzione resta applicabile e il contribuente deve dimostrare analiticamente l'estraneità di ciascun movimento a operazioni imponibili. Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, la presunzione non opera invece per i prelevamenti dei lavoratori autonomi.

  • Art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972

    La medesima logica presuntiva delle indagini bancarie opera anche ai fini IVA, salvo prova contraria del contribuente.

  • Legge n. 311/2004, art. 1, comma 402

    La modifica legislativa aveva esteso ai lavoratori autonomi la previsione relativa ai prelevamenti qualificabili come compensi; tale estensione è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014

    "è costituzionalmente illegittimo ... limitatamente alle parole 'o compensi'"

    È irragionevole presumere che i prelevamenti ingiustificati di un lavoratore autonomo siano destinati all'attività professionale e producano compensi non dichiarati. La presunzione resta quindi valida per gli imprenditori, ma non per i professionisti e gli altri lavoratori autonomi.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi pretende una deduzione o una detrazione deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, i costi deducibili non vengono riconosciuti automaticamente sul maggior reddito accertato, ma devono essere documentati dal contribuente.

  • Art. 345 c.p.c.

    Il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello non è stato violato, poiché l'Agenzia aveva mantenuto la stessa posizione sostanziale, pur utilizzando argomentazioni ulteriori o diverse.

Massime di principio

  • Le movimentazioni bancarie possono fondare un accertamento fiscale anche senza un contraddittorio preventivo obbligatorio; l'Amministrazione può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, ma il mancato invito non rende automaticamente illegittimo l'accertamento.
  • Per i professionisti e lavoratori autonomi, i versamenti bancari sono normalmente assistiti da una presunzione di imponibilità. È necessario fornire una prova specifica e documentata per ogni versamento, indicando perché non rappresenti un compenso o un'altra operazione imponibile.
  • Per i lavoratori autonomi, i semplici prelevamenti bancari non possono essere automaticamente considerati compensi non dichiarati. L'Ufficio deve quindi disporre di ulteriori elementi idonei a collegarli a redditi imponibili.
  • La regola sui prelevamenti è diversa per gli imprenditori, per i quali la presunzione può operare nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla relativa interpretazione giurisprudenziale.
  • Il contribuente che invoca costi deducibili o detrazioni deve provarli con documentazione idonea, come fatture e altri elementi contabili; non è sufficiente sostenere genericamente che l'attività abbia comportato spese.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare puntualmente i fatti decisivi, trascrivere o richiamare le parti rilevanti degli atti e dimostrare che la questione era stata tempestivamente proposta nei precedenti gradi di giudizio.

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