Cassazione Penale, Sentenza n. 48784/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Fitan Madalin impugnava la sentenza del Tribunale di Siracusa che lo aveva dichiarato penalmente responsabile del reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110/1975 e lo aveva condannato, con riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, alla pena di ammenda di euro 1.000,00. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 131-bis cod. pen., lamentando l'omessa pronuncia del giudice sulla configurabilità della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione, con decisione del 24/11/2022, ha ritenuto che il reato è estinto per prescrizione (avendo già maturato il termine massimo di prescrizione, anche dopo aver considerato la sospensione derivante dalla normativa emergenziale Covid). Non essendo il ricorso manifestamente infondato e non sussistendo ipotesi per una pronuncia piu' favorevole ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 4, legge n. 110/1975
E' la disposizione che disciplina il fatto-reato contestato al ricorrente; la Corte non entra nel merito della valutazione della responsabilità sostanziale in quanto ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.
art. 131-bis, cod. pen.
Norma che prevede l'esclusione della punibilita' per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente aveva lamentato l'omessa pronuncia su tale istituto, ma la Corte ha ritenuto la questione superata dall'estinzione del reato per prescrizione.
normativa emergenziale Covid (sospensione termini)
La sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid va computata nel calcolo della prescrizione; nonostante ciò, nel caso di specie il termine di prescrizione è risultato comunque maturato.
art. 129, cod. proc. pen.
Elenca le ipotesi in cui la Corte di Cassazione può pronunciare una decisione piu' favorevole rispetto a quella impugnata. Qui la Corte verifica l'assenza di tali ipotesi prima di procedere all'annullamento senza rinvio.
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il reato è estinto. La Corte ha applicato questa disposizione per chiudere il procedimento per prescrizione.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., senza entrare nel merito delle questioni sostanziali.
- La possibile applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità) costituisce una questione autonoma, ma può essere resa irrilevante dall'intervenuta prescrizione: la prevalenza è dell'estinzione del reato.
- Nelle impugnazioni è fondamentale calcolare correttamente i termini di prescrizione, tenendo conto anche di eventuali sospensioni (ad es. per emergenza Covid), poiché una prescrizione maturata estingue il reato indipendentemente dalle altre censure.
- Prima di disporre una pronuncia piu' favorevole ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la Corte verifica l'esistenza delle condizioni previste; in mancanza di tali condizioni e con reato estinto, segue l'annullamento senza rinvio.
- Per il difensore: se il giudice di merito ha omesso di pronunciarsi su istituti come la particolare tenuità, va comunque dedotto in cassazione, ma occorre altresì verificare e sollevare la questione della prescrizione, che può risolvere definitivamente il procedimento.
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