Sentenza n. 2112/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti, trasmessa a mezzo pec, del 31.10.2025 e protocollata dall'amministrazione destinataria in data 03.11.2025 con n. 0583746; per l’accertamento del diritto della parte ricorrente di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanza trasmessa a mezzo pec del 31.10.2025 e protocollata dall'amministrazione destinataria in data 03.11.2025 con n. 0583746;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 31 ottobre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, sull'istanza di accesso trasmessa via PEC il 31 ottobre 2025 e protocollata dall'amministrazione il 3 novembre 2025. Ha chiesto l'annullamento del silenzio e l'accertamento del proprio diritto di accedere ai documenti richiesti. Nel corso del giudizio la Regione ha comunicato, con nota del 22 gennaio 2026, l'accoglimento dell'istanza e ha trasmesso copia del documento reperito nei propri archivi informatici. Il ricorrente ha riconosciuto che il documento esibito corrispondeva a quello richiesto, dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse, ma ha insistito per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'ostensione era avvenuta dopo la notifica del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'esibizione del documento nel corso del giudizio avesse integralmente soddisfatto la pretesa di accesso. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., il Collegio ha comunque regolato le spese secondo il principio della soccombenza virtuale, rilevando che il documento era stato osteso il 22 gennaio 2026, dopo la notifica del ricorso del 23 dicembre 2025. La Regione Campania è stata condannata a rifondere al ricorrente le spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti tra il ricorrente e l'azienda sanitaria locale.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso è stato qualificato come silenzio-rigetto oggetto dell'impugnazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale fondamento della dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito dell'integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio in materia di accesso, l'amministrazione esibisce integralmente i documenti richiesti e il ricorrente riconosce che l'ostensione soddisfa la propria pretesa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta soddisfazione della domanda di accesso non esclude la decisione sulle spese; se l'amministrazione ostende i documenti dopo la notifica del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che ha dato causa al giudizio.
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