Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2112/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti, trasmessa a mezzo pec, del 31.10.2025 e protocollata dall'amministrazione destinataria in data 03.11.2025 con n. 0583746; per l’accertamento del diritto della parte ricorrente di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanza trasmessa a mezzo pec del 31.10.2025 e protocollata dall'amministrazione destinataria in data 03.11.2025 con n. 0583746;

Giustizia amministrativa202600083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 31 ottobre 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, sull'istanza di accesso trasmessa via PEC il 31 ottobre 2025 e protocollata dall'amministrazione il 3 novembre 2025. Ha chiesto l'annullamento del silenzio e l'accertamento del proprio diritto di accedere ai documenti richiesti. Nel corso del giudizio la Regione ha comunicato, con nota del 22 gennaio 2026, l'accoglimento dell'istanza e ha trasmesso copia del documento reperito nei propri archivi informatici. Il ricorrente ha riconosciuto che il documento esibito corrispondeva a quello richiesto, dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse, ma ha insistito per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'ostensione era avvenuta dopo la notifica del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'esibizione del documento nel corso del giudizio avesse integralmente soddisfatto la pretesa di accesso. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., il Collegio ha comunque regolato le spese secondo il principio della soccombenza virtuale, rilevando che il documento era stato osteso il 22 gennaio 2026, dopo la notifica del ricorso del 23 dicembre 2025. La Regione Campania è stata condannata a rifondere al ricorrente le spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti tra il ricorrente e l'azienda sanitaria locale.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso è stato qualificato come silenzio-rigetto oggetto dell'impugnazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata quale fondamento della dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito dell'integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio in materia di accesso, l'amministrazione esibisce integralmente i documenti richiesti e il ricorrente riconosce che l'ostensione soddisfa la propria pretesa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta soddisfazione della domanda di accesso non esclude la decisione sulle spese; se l'amministrazione ostende i documenti dopo la notifica del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che ha dato causa al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.