Ordinanza n. 1753/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) della valutazione della prova scritta del concorso ordinario PNRR3 per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.M 205/2023 – D.D.G. 2939/2025 relativo alla regione Sicilia, posto ADSS - sostegno scuola secondaria di II grado, sostenuta dal ricorrente per la regione Sicilia, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 88 anziché quello spettante di almeno punti 90,00, che avrebbe consentito al ricorrente il superamento della soglia minima di accesso alla prova orale fissata in punti 90, circostanza conosciuta in data 12.1.2026 (doc. 1); B) del provvedimento, di cui si sconoscono gli estremi, con il quale sono stati predisposti dalla Commissione Ministeriale i quesiti da sottoporre ai candidati e, nel dettaglio, della parte relativa ai quesiti contestati individuati come il numero 8 ed il numero 22, la cui formulazione risulta ambigua, fuorviante e idonea a prestarsi ad una pluralità di risposte corrette; C) dei verbali e degli atti attinenti alla correzione della prova svolta dal ricorrente, l'attribuzione di punteggi e dei conseguenti giudizi, nella parte di interesse, ancorché non conosciuti; D) dell’avviso di convocazione per l’espletamento della prova orale prot. n. m_pi. AOODRSI. REGISTRO UFFICIALE. U 0004598 del 28.01.2026 e n. m_pi., nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente (doc. 2); E) di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso; PER L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI che dispongano la rettifica del punteggio assegnato all’odierno ricorrente nella prova scritta del concorso pubblico di cui sopra, con riconoscimento del punteggio positivo pieno per i quesiti n. 8 e 22 censurati e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a consentire di poter partecipare alla prova orale e proseguire nell’iter concorsuale, E PER LA CONDANNA EX ART 30 CPA DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica o il ricalcolo del punteggio conseguito dal ricorrente in relazione ai quesiti n. 8 e n. 22 e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione degli ammessi alla prova orale con il punteggio legittimamente spettante;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione della prova scritta del concorso ordinario PNRR3, nella parte relativa all'attribuzione di 88 punti anziché almeno 90, nonché gli atti di formulazione dei quesiti n. 8 e 22, gli atti di correzione e l'avviso di convocazione alla prova orale dal quale il candidato risultava escluso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la valutazione della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria, relativo al posto di sostegno ADSS nella regione Sicilia. Ha dedotto l'erroneità del punteggio attribuito, pari a 88 invece dei almeno 90 punti necessari per accedere alla prova orale, contestando in particolare la formulazione dei quesiti n. 8 e 22, ritenuta ambigua, fuorviante e suscettibile di più risposte corrette. Ha chiesto in via cautelare la rettifica o il ricalcolo del punteggio, il riconoscimento del punteggio pieno per i quesiti contestati e ogni misura idonea a consentire la partecipazione alla prova orale. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In via preliminare ha ricondotto la corretta formulazione dei quesiti e l'individuazione delle risposte esatte nell'ambito della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione della commissione di esperti, potendo riguardare soltanto errori veri e propri, accertabili in modo inequivocabile, oppure vizi quali manifesta arbitrarietà, manifesta irragionevolezza, manifesta illogicità, incoerenza o travisamento. Nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, il giudice ha ritenuto che la risposta indicata dalla commissione apparisse l'unica sicuramente corretta e che le altre opzioni fossero meri distrattori, dotati soltanto di margini di plausibilità. Non è stata quindi ravvisata una manifesta illegittimità della valutazione contestata. Il TAR ha inoltre escluso l'irreparabilità del pregiudizio dedotto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l'assenza di un vizio manifesto e di un pregiudizio irreparabile.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, ma la relativa pretesa non è stata accolta nella fase cautelare.
Massime di principio
- La formulazione dei quesiti e l'individuazione delle risposte corrette nelle prove concorsuali rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e della commissione di esperti; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'organo competente.
- Il sindacato giurisdizionale sulle risposte dei quiz concorsuali è ammissibile soltanto quando l'errore o l'illegittimità siano accertabili in modo inequivocabile, ovvero quando ricorrano manifesta arbitrarietà, manifesta irragionevolezza, manifesta illogicità, incoerenza o travisamento dei presupposti fattuali.
- La presenza di opzioni di risposta dotate di margini di plausibilità non rende di per sé illegittimo il quesito, quando una delle risposte risulti l'unica sicuramente corretta e le altre svolgano la funzione di distrattori.
- In sede cautelare, la richiesta di rettifica del punteggio concorsuale deve essere respinta quando non emerga, con valutazione sommaria, una manifesta illegittimità della correzione e non sia configurabile un pregiudizio irreparabile.
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