Cassazione Penale, Sentenza n. 10675/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle rispettive condanne pronunciate in secondo grado. Giglio e Di Leonardo erano stati condannati per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis, commi I, II, III, IV e VI c.p.) per il loro ruolo nella rete di comunicazione e negli incarichi al servizio del latitante Matteo Messina Denaro; Agueci era stato condannato per favoreggiamento (artt. 81 e 378 c.p.) e violazioni ambientali (art. 7 d.l. 152/91) per avere favorito incontri, logistica e scambio di corrispondenza finalizzati a sottrarre al controllo investigativo membri dell'organizzazione. I motivi di ricorso si concentrano su: presunta erronea valutazione delle prove e travisamento (contestazione della qualificazione dei fatti come "pizzini" e del ruolo di veicolatore), richiesta di diversa riqualificazione (favorire/418 c.p. o concorso esterno), censura sull'applicazione delle aggravanti (quarto e sesto comma art. 416-bis), contestazione dell'utilizzabilità delle intercettazioni (art. 270 c.p.p. e decreti autorizzativi), contestazione del periodo temporale di addebito (fatti dopo luglio 2013), e doglianze sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili e/o manifestamente infondati tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero in gran parte ricondotte a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e che la Corte territoriale avesse dato motivazione congrua, specifica e logica sulle risultanze probatorie (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, riscontri). Sono state respinte le censure relative alle aggravanti (disponibilità di armi e reinvestimento di profitti illeciti) ritenute applicabili in ragione della struttura unitaria e notoria di "Cosa Nostra" e dei riscontri processuali. È stata rigettata l'eccezione sull'inutilizzabilità delle intercettazioni alla luce della connessione fattuale rilevata tra i reati e della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cavallo). Sono state inoltre rigettate le richieste di riqualificazione dei reati in favoreggiamento o reati meno gravi per Giglio e Di Leonardo, attesa la valutazione complessiva degli indicatori di "intraneità" e della ripetuta attivazione fattiva a favore dell'organizzazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e al pagamento, in solido, delle spese alle parti civili come indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
commi I, II, III, IV e VI
Usata per contestare e confermare la partecipazione a "Cosa Nostra": la Corte territoriale e di legittimità hanno ritenuto provata l'inserzione stabile, l'affectio societatis e l'attività funzionale (incluse le aggravanti della disponibilità di armi e del reimpiego di proventi illeciti) come riferibili all'associazione nel suo complesso
art. 378 cod. pen.
Richiamato nella ricostruzione di possibili ipotesi di favoreggiamento; la Corte ha però escluso che l'attività di Giglio e Di Leonardo fosse riconducibile alla semplice fattispecie di favoreggiamento, ritenendola indicativa di partecipazione mafiosa
art. 81 cod. pen.
Richiesto per la concorso di persone nell'ambito dei reati contestati (concorso di persone nel reato di favoreggiamento)
art. 418 cod. pen.
Norma sul favoreggiamento personale; la Corte ha spiegato la distinzione tra favoreggiamento (episodico, da parte di estranei) e partecipazione mafiosa (continuativa e organica), confermando la qualificazione applicata ai singoli
art. 270 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate per una fattispecie e poi impiegate in altro procedimento; la Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo per fatti connessi, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cavallo)
art. 74 d.P.R. 309/1990
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la sentenza evidenzia l'autonomia giuridica tra associazioni ma anche la possibile connessione fattuale con l'associazione mafiosa ai fini dell'utilizzabilità delle captazioni
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato dal Pubblico Ministero in relazione all'inammissibilità del ricorso di Giglio per motivi procedurali (adozione dei provvedimenti conseguenti)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato nei limiti del sindacato di legittimità: la Corte ricorda che il ricorso per Cassazione non è idoneo a una rivalutazione meramente apprezzativa delle prove se non sussistono vizi di travisamento puntualmente indicati
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la riforma della sentenza limitandosi a chiedere una diversa valutazione del merito probatorio: i rilievi devono evidenziare vizi di diritto o travisamento concreto e specifico della prova
- La distinzione tra partecipazione ad associazione mafiosa e favoreggiamento è sostanziale: la partecipazione richiede attivazione fattiva, stabilità e consapevolezza ("intraneità"), mentre il favoreggiamento è episodico e tipico di soggetti estranei
- Le aggravanti previste dall'art. 416-bis (es. disponibilità di armi; reimpiego di proventi illeciti) possono essere ritenute applicabili a carico dei singoli partecipi se riferibili all'organizzazione nel suo complesso e quando esistano elementi che rendono probabile la consapevolezza o la colpa del singolo rispetto a tali condizioni
- Le intercettazioni autorizzate per un procedimento possono essere utilizzate in altro procedimento se esiste connessione fattuale tra i reati (principio ricavabile dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite/Cavallo), fermo restando il controllo di ammissibilità ex art. 266 c.p.p.
- Per contestare la qualificazione giuridica (es. 416-bis vs 418 o concorso esterno) è necessario dimostrare che dagli atti processuali risultino fatti incompatibili con la logica dell'inserimento stabile nell'associazione, non basta sottolineare singole condotte occasionali
- Le doglianze sui periodi temporali di addebito (es. fatti oltre una certa data) devono essere sostenute da specifiche prove o da elementi processuali che dimostrino l'assenza di fatti successivi; la generica indicazione temporale nella rubrica del capo di imputazione non impone automaticamente condanna oltre gli episodi provati
- Le decisioni sul trattamento sanzionatorio e sul riconoscimento delle attenuanti generiche sono valutazioni di merito ampiamente discrezionali e difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo omissioni motivazionali rilevanti
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