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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10675/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle rispettive condanne pronunciate in secondo grado. Giglio e Di Leonardo erano stati condannati per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis, commi I, II, III, IV e VI c.p.) per il loro ruolo nella rete di comunicazione e negli incarichi al servizio del latitante Matteo Messina Denaro; Agueci era stato condannato per favoreggiamento (artt. 81 e 378 c.p.) e violazioni ambientali (art. 7 d.l. 152/91) per avere favorito incontri, logistica e scambio di corrispondenza finalizzati a sottrarre al controllo investigativo membri dell'organizzazione. I motivi di ricorso si concentrano su: presunta erronea valutazione delle prove e travisamento (contestazione della qualificazione dei fatti come "pizzini" e del ruolo di veicolatore), richiesta di diversa riqualificazione (favorire/418 c.p. o concorso esterno), censura sull'applicazione delle aggravanti (quarto e sesto comma art. 416-bis), contestazione dell'utilizzabilità delle intercettazioni (art. 270 c.p.p. e decreti autorizzativi), contestazione del periodo temporale di addebito (fatti dopo luglio 2013), e doglianze sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili e/o manifestamente infondati tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero in gran parte ricondotte a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e che la Corte territoriale avesse dato motivazione congrua, specifica e logica sulle risultanze probatorie (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, riscontri). Sono state respinte le censure relative alle aggravanti (disponibilità di armi e reinvestimento di profitti illeciti) ritenute applicabili in ragione della struttura unitaria e notoria di "Cosa Nostra" e dei riscontri processuali. È stata rigettata l'eccezione sull'inutilizzabilità delle intercettazioni alla luce della connessione fattuale rilevata tra i reati e della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cavallo). Sono state inoltre rigettate le richieste di riqualificazione dei reati in favoreggiamento o reati meno gravi per Giglio e Di Leonardo, attesa la valutazione complessiva degli indicatori di "intraneità" e della ripetuta attivazione fattiva a favore dell'organizzazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e al pagamento, in solido, delle spese alle parti civili come indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    commi I, II, III, IV e VI

    Usata per contestare e confermare la partecipazione a "Cosa Nostra": la Corte territoriale e di legittimità hanno ritenuto provata l'inserzione stabile, l'affectio societatis e l'attività funzionale (incluse le aggravanti della disponibilità di armi e del reimpiego di proventi illeciti) come riferibili all'associazione nel suo complesso

  • art. 378 cod. pen.

    Richiamato nella ricostruzione di possibili ipotesi di favoreggiamento; la Corte ha però escluso che l'attività di Giglio e Di Leonardo fosse riconducibile alla semplice fattispecie di favoreggiamento, ritenendola indicativa di partecipazione mafiosa

  • art. 81 cod. pen.

    Richiesto per la concorso di persone nell'ambito dei reati contestati (concorso di persone nel reato di favoreggiamento)

  • art. 418 cod. pen.

    Norma sul favoreggiamento personale; la Corte ha spiegato la distinzione tra favoreggiamento (episodico, da parte di estranei) e partecipazione mafiosa (continuativa e organica), confermando la qualificazione applicata ai singoli

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate per una fattispecie e poi impiegate in altro procedimento; la Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo per fatti connessi, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cavallo)

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la sentenza evidenzia l'autonomia giuridica tra associazioni ma anche la possibile connessione fattuale con l'associazione mafiosa ai fini dell'utilizzabilità delle captazioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato dal Pubblico Ministero in relazione all'inammissibilità del ricorso di Giglio per motivi procedurali (adozione dei provvedimenti conseguenti)

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato nei limiti del sindacato di legittimità: la Corte ricorda che il ricorso per Cassazione non è idoneo a una rivalutazione meramente apprezzativa delle prove se non sussistono vizi di travisamento puntualmente indicati

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la riforma della sentenza limitandosi a chiedere una diversa valutazione del merito probatorio: i rilievi devono evidenziare vizi di diritto o travisamento concreto e specifico della prova
  • La distinzione tra partecipazione ad associazione mafiosa e favoreggiamento è sostanziale: la partecipazione richiede attivazione fattiva, stabilità e consapevolezza ("intraneità"), mentre il favoreggiamento è episodico e tipico di soggetti estranei
  • Le aggravanti previste dall'art. 416-bis (es. disponibilità di armi; reimpiego di proventi illeciti) possono essere ritenute applicabili a carico dei singoli partecipi se riferibili all'organizzazione nel suo complesso e quando esistano elementi che rendono probabile la consapevolezza o la colpa del singolo rispetto a tali condizioni
  • Le intercettazioni autorizzate per un procedimento possono essere utilizzate in altro procedimento se esiste connessione fattuale tra i reati (principio ricavabile dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite/Cavallo), fermo restando il controllo di ammissibilità ex art. 266 c.p.p.
  • Per contestare la qualificazione giuridica (es. 416-bis vs 418 o concorso esterno) è necessario dimostrare che dagli atti processuali risultino fatti incompatibili con la logica dell'inserimento stabile nell'associazione, non basta sottolineare singole condotte occasionali
  • Le doglianze sui periodi temporali di addebito (es. fatti oltre una certa data) devono essere sostenute da specifiche prove o da elementi processuali che dimostrino l'assenza di fatti successivi; la generica indicazione temporale nella rubrica del capo di imputazione non impone automaticamente condanna oltre gli episodi provati
  • Le decisioni sul trattamento sanzionatorio e sul riconoscimento delle attenuanti generiche sono valutazioni di merito ampiamente discrezionali e difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo omissioni motivazionali rilevanti

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