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Sentenza

Sentenza n. 2120/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 351/2025 del 12/02/2025, RG n. 1156/2025, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in Aversa, passato in giudicato e notificato in forma esecutiva il giorno 09.04.2025;

Giustizia amministrativa202504150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune di Frattamaggiore di un decreto ingiuntivo passato in giudicato, notificato in forma esecutiva

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 351/2025 del Tribunale di Napoli Nord, divenuto irrevocabile e notificato in forma esecutiva. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione comunale all’obbligo di pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale e ha chiesto l’esecuzione integrale del decreto, il pagamento degli interessi e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato esaminato anche alla luce della mancata opposizione al decreto ingiuntivo, attestata dalla cancelleria, e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione. Ha ordinato al Comune di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del decreto ingiuntivo. Ha respinto la richiesta di riconoscimento degli interessi legali con decorrenza dalla proposizione del ricorso, stabilendo che gli interessi devono decorrere dalla data di deposito del decreto ingiuntivo, come previsto dal titolo, fino al saldo. Il giudice dell’ottemperanza non può infatti integrare o modificare un titolo formato da un diverso ordine giudiziario su questioni rientranti nella giurisdizione di quest’ultimo, compresi i diritti accessori. È stata disposta, a carico del Comune, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega. Il TAR ha inoltre precisato il carattere obbligatorio dell’incarico di ausiliario del giudice, i criteri e i termini per la liquidazione del compenso del commissario e le modalità di deposito telematico degli atti. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.000, oltre accessori e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato o del provvedimento esecutivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione, unitamente alla mancata esecuzione del titolo, concorre a integrare i presupposti per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la determinazione del compenso del commissario ad acta con riferimento all’utilizzo autorizzato del mezzo proprio.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo è individuato nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato ai fini della disciplina del rimborso relativo all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo passato in giudicato, la mancata opposizione al decreto e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti per ordinare all’amministrazione il pagamento delle somme riconosciute dal titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza non può integrare, modificare o ampliare il contenuto di un titolo giudiziale formato da un diverso ordine giurisdizionale su questioni rientranti nella giurisdizione di quest’ultimo; pertanto, gli interessi e gli altri diritti accessori devono essere riconosciuti nei limiti e con la decorrenza stabiliti nel titolo azionato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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