Cassazione Penale, Sentenza n. 7344/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta da Casertano avverso la condanna per falso ideologico aggravato e reati connessi. Il ricorrente deduceva che la Corte di appello non aveva esaminato l'intero fascicolo, che erano stati allegati atti (dichiarazioni rese in procedimento disciplinare) che comprovavano la veridicità degli orari riportati nei servizi e, più in generale, che quanto prodotto costituiva prova nuova idonea a capovolgere il giudizio di colpevolezza. La difesa lamentava inoltre che non era necessario indicare nell'istanza di revisione la richiesta di escussione testi, potendo tale elenco essere depositato successivamente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che gli elementi prodotti dalla difesa non fossero 'prove nuove' ai sensi dell'art. 630 c.1 lett. c) c.p.p., essendo questioni e documenti già conosciuti e valutati nei precedenti giudizi, o comunque privi dell'astratta idoneità a demolire il giudicato. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la fase rescindente valuta solo la capacità astratta del novum di ribaltare la condanna e non procede a una rinnovata valutazione concreta delle prove. In conseguenza, la parte privata è stata condannata alle spese del procedimento e a pagare 3.000 euro alla Cassa delle ammende per profili di colpa.
Norme richiamate
art. 61 n. 2 e n. 8 cod. pen.
Richiamate come aggravanti relative all'abuso di potere e alla violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione nel reato contestato.
art. 479 cod. pen.
Norma nel capo d'imputazione relativa al falso ideologico in atto pubblico; richiamata nel quadro dei reati contestati.
art. 476, primo e secondo comma, cod. pen.
Richiamato in relazione alla fattispecie di falso ideologico aggravato contestata al ricorrente.
art. 630 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Criterio di ammissibilità della revisione: le 'prove nuove' rilevanti sono quelle sopravvenute alla sentenza definitiva, non quelle già valutate dal giudice di merito; la Corte ha ritenuto che le prove addotte non rientrassero in tale nozione.
artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.
Richiamati come norme che disciplinano gli esiti possibili del riesame (proscioglimento, ecc.) e utilizzati per spiegare che la fase preliminare di revisione deve valutare astrattamente se il novum, unito alle prove pregresse, possa condurre al proscioglimento.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese e, in presenza di colpa, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie alla parte privata che propone ricorso inammissibile; applicata per disporre il pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza - Sez.3, sent. n. 34970 del 03/11/2020 e Sez. Un., sent. Milanesi n. 6141 del 25/10/2018
Richiamate per affermare l'interpretazione consolidata della nozione di 'prove nuove' in sede di revisione: non sono nuove le prove già valutate dal giudice di merito; la revisione ammette solo elementi sopravvenuti, non acquisiti precedentemente o comunque non valutati anche implicitamente.
Massime di principio
- In sede di revisione penale per essere ammissibili le 'prove nuove' devono essere veramente sopravvenute o non acquisite nel precedente giudizio; una diversa valutazione di prove già in atti non costituisce novum valido.
- La fase preliminare di ammissibilità della revisione valuta in astratto la sola idoneità del nuovo elemento a ribaltare il giudicato, non esegue una rinnovata valutazione concreta di merito.
- È essenziale produrre e documentare chiaramente la provenienza, la data e il contenuto delle presunte prove nuove; affermazioni generiche o non documentalmente supportate rischiano l'inammissibilità.
- Se si invocano dichiarazioni rese in contesti amministrativi o disciplinari, occorre indicare quando e come sono state rese e produrre gli atti integrali; l'assenza del fascicolo completo può essere ritenuta un vizio procedurale della richiesta ma non automaticamente idonea a fondare la revisione.
- Presentare istanze di revisione manifestamente infondate può comportare la condanna al pagamento delle spese e sanzioni pecuniarie, per cui è necessaria una valutazione preventiva della reale novità e della potenza demolitoria della prova proposta.
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