Cassazione Penale, Sentenza n. 40264/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/01/2024 del Tribunale della Libertà di Parma che aveva parzialmente accolto il riesame ex art. 324 c.p.p. avverso il decreto del 13/12/2023 con cui il PM aveva convalidato il sequestro probatorio di due armi rinvenute il 12/12/2023 presso il domicilio della ricorrente, in relazione al reato di omessa custodia delle armi (art. 20 legge 18/04/1975, n.110). La ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 589 c.p.p. in quanto le armi le erano state restituite. La Corte ha altresì precisato che, quando la rinuncia al ricorso è dovuta a causa non imputabile al ricorrente, la declaratoria di inammissibilità non comporta condanna al pagamento delle spese processuali né versamento alla Cassa per le ammende (richiamando Cass. Sez. Un. n. 15908 del 22/02/2024, Storti). In precedenza il Tribunale aveva ritenuto che, ai sensi degli artt. 324 comma 7 c.p.p., 240 c.p. e art. 6 legge 21/05/1975 n.152, le armi dovessero rimanere sequestrate.
Norme richiamate
art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110
norma che punisce l'omessa custodia delle armi; da essa nasce il presupposto del sequestro probatorio delle due armi rinvenute.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
attribuisce al tribunale del riesame i poteri di decidere sulla conservazione del sequestro; il Tribunale ha applicato tale norma per disporre la permanenza del sequestro.
art. 240 cod. pen.
regola il sequestro probatorio e i suoi presupposti; richiamata per giustificare la prosecuzione del sequestro delle armi.
art. 6 legge 21 maggio 1975, n. 152
richiamata dal Tribunale in relazione alle disposizioni sul sequestro; la Corte ne riconosce la rilevanza senza ulteriori approfondimenti.
art. 589 cod. proc. pen.
consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la ricorrente ha rinunciato ai sensi di questa disposizione per sopravvenuta mancanza d'interesse.
Giurisprudenza: Cass. Sez. Un. n. 15908 del 22/02/2024 (Storti, Rv. 286244)
principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, se derivante da causa non imputabile al ricorrente, non comporta condanna alle spese processuali né versamento alla Cassa per le ammende.
Massime di principio
- La restituzione dell'oggetto del contendere (es. armi) prima della decisione di cassazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e portare all'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Se la rinuncia o la perdita di interesse è dovuta a causa non imputabile al ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità non comporta condanna alle spese né obbligo di versamento alla Cassa per le ammende.
- Il tribunale del riesame, nell'ambito del riesame ex art. 324 c.p.p., può disporre la permanenza del sequestro probatorio in presenza dei presupposti indicati dagli artt. 240 c.p. e dalle norme collegate.
- In situazioni analoghe è importante verificare se la rinuncia sia effettivamente dovuta a causa non imputabile al ricorrente; tale verifica condiziona le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità.
- Prima di proporre ricorso per cassazione, valutare l'utilità concreta della decisione (es. se l'oggetto è già stato restituito) per evitare spese e procedimenti inutili.
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