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direttiva

Direttiva 2004/69

Direttiva 2004/69/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la definizione di "banche multilaterali di sviluppo" (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2004/69/CE della Commissione interviene in modo puntuale sulla direttiva 2000/12/CE, ampliando la definizione di "banche multilaterali di sviluppo" per includervi l’Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA). L’inclusione è giustificata dal profilo di rischio equivalente a quello degli altri organismi già elencati e comporta l’accesso alla ponderazione preferenziale dei rischi prevista dalla normativa bancaria. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 30 giugno 2004.

Modifica la definizione di "banche multilaterali di sviluppo" nella direttiva 2000/12/CE, includendo l’Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA) nell’elenco delle entità rilevanti ai fini della ponderazione preferenziale dei rischi.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari della direttiva e incide sulla disciplina prudenziale degli enti creditizi contenuta nella direttiva 2000/12/CE. L’effetto materiale riguarda la classificazione delle "banche multilaterali di sviluppo" ai fini della ponderazione del rischio prevista dall’articolo 43 della direttiva 2000/12/CE. Non introduce esclusioni specifiche, ma opera tramite aggiornamento dell’elenco tassativo delle istituzioni incluse nella definizione.

Direttiva 2004/69/CE: inclusione della MIGA nell’elenco delle banche multilaterali di sviluppo

La direttiva interviene sulla direttiva 2000/12/CE, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio, con una modifica limitata ma rilevante per la disciplina prudenziale bancaria. L’obiettivo è aggiornare l’elenco delle "banche multilaterali di sviluppo" includendovi l’Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA), organismo del Gruppo della Banca mondiale.

Finalità della modifica

Dai considerando emerge che MIGA è stata richiesta di essere inserita nell’elenco in quanto presenta un profilo di rischio assimilabile a quello delle altre istituzioni già qualificate come banche multilaterali di sviluppo. La sua attività consiste nel fornire ad investitori privati garanzie contro rischi non commerciali, tra cui inconvertibilità e non trasferibilità della valuta locale, espropriazione, eventi bellici e disordini civili, nonché inadempienza contrattuale da parte di un’entità governativa. L’inclusione rileva perché consente l’applicazione della ponderazione preferenziale dei rischi prevista dall’articolo 43 della direttiva 2000/12/CE.

Modifica normativa apportata

L’articolo 1 sostituisce integralmente il paragrafo 19 dell’articolo 1 della direttiva 2000/12/CE. La nuova definizione di "banche multilaterali di sviluppo" comprende:

  • Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e Società finanziaria internazionale;
  • Banca interamericana di sviluppo;
  • Banca asiatica di sviluppo;
  • Banca africana di sviluppo;
  • Fondo di ristabilimento del Consiglio d’Europa;
  • Nordic Investment Bank;
  • Banca di sviluppo dei Caraibi;
  • Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
  • Fondo europeo per gli investimenti;
  • Società interamericana di investimento;
  • Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti.

Ambito e effetti pratici

La direttiva non disciplina direttamente gli enti creditizi con nuovi obblighi sostanziali, ma modifica un parametro definitorio della normativa bancaria europea. L’effetto pratico è rilevante per la qualificazione prudenziale delle esposizioni verso i soggetti inclusi nell’elenco, con impatto sulla ponderazione del rischio e, quindi, sulla disciplina patrimoniale applicabile agli intermediari.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 30 giugno 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Quando adottano tali misure, devono prevedere un riferimento alla direttiva nel testo nazionale o in occasione della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento della definizione di banche multilaterali di sviluppo

L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 19 dell’articolo 1 della direttiva 2000/12/CE, aggiungendo l’Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA) all’elenco delle "banche multilaterali di sviluppo". L’elenco comprende, tra gli altri, Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, Società finanziaria internazionale, Banca interamericana di sviluppo, Banca asiatica di sviluppo, Banca africana di sviluppo, Fondo di ristabilimento del Consiglio d’Europa, Nordic Investment Bank, Banca di sviluppo dei Caraibi, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Fondo europeo per gli investimenti e Società interamericana di investimento.

Ragioni della modifica e impatto prudenziale

Nei considerando si precisa che MIGA, membro del Gruppo della Banca mondiale, fornisce garanzie contro rischi non commerciali e presenta un profilo di rischio equivalente a quello delle banche multilaterali di sviluppo già elencate. La sua inclusione consente quindi di beneficiare della ponderazione preferenziale dei rischi di cui all’articolo 43 della direttiva 2000/12/CE.

Termine di recepimento

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare, entro il 30 giugno 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla presente direttiva, secondo modalità di richiamo determinate dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziaridiritto bancariovigilanza prudenzialemercato interno

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