Direttiva 2004/65
Direttiva 2004/65/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/68/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/65/CE della Commissione modifica la direttiva 2003/68/CE limitatamente ai termini entro cui gli Stati membri devono riesaminare e, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti cinque specifiche sostanze attive. L’intervento è giustificato dall’esigenza di armonizzare i tempi di attuazione per tutte le nuove sostanze attive in fase di riesame nell’ambito della direttiva 91/414/CEE. La direttiva non disciplina un nuovo regime di sostanze attive, ma adegua il calendario procedurale di recepimento e applicazione a livello nazionale.
Modifica i termini di attuazione della direttiva 2003/68/CE per il riesame e l’adeguamento delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti specifiche sostanze attive.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in relazione ai prodotti fitosanitari autorizzati contenenti trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone o isoxaflutolo, sia come unica sostanza attiva sia in combinazione con altre sostanze attive già iscritte all’allegato I della direttiva 91/414/CEE al 30 settembre 2003. Riguarda il riesame delle autorizzazioni esistenti e l’eventuale modifica o revoca delle stesse secondo i principi uniformi e la documentazione richiesti dalla direttiva 91/414/CEE. Non introduce un regime sostanziale autonomo, ma interviene sui termini di attuazione della direttiva 2003/68/CE.
Direttiva 2004/65/CE della Commissione: modifica dei termini di attuazione per taluni prodotti fitosanitari
La direttiva interviene in un contesto di progressiva iscrizione di nuove sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Il suo scopo è evitare asimmetrie nei tempi di riesame delle autorizzazioni nazionali, assicurando un approccio uniforme tra le diverse sostanze attive in fase di valutazione.
Finalità e ratio dell’intervento
La Commissione precisa che, dopo l’iscrizione di una sostanza attiva nuova, gli Stati membri devono disporre di un periodo congruo per applicare la disciplina della direttiva 91/414/CEE ai prodotti che la contengono. Tale periodo deve consentire il riesame delle autorizzazioni provvisorie in corso di validità e, allo scadere del termine, la loro trasformazione in autorizzazioni a pieno titolo, la modifica oppure la revoca, secondo la disciplina fitosanitaria europea.
La direttiva 2004/65/CE non crea nuovi obblighi sostanziali in materia di autorizzazione, ma modifica i termini temporali previsti dalla direttiva 2003/68/CE, ritenuti non allineati rispetto a quelli stabiliti per altre nuove sostanze attive. L’obiettivo è garantire coerenza e omogeneità nella fase di riesame in corso.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda i prodotti fitosanitari autorizzati contenenti:
- trifloxystrobin,
- carfentrazone etile,
- mesotrione,
- fenamidone,
- isoxaflutolo.
L’ambito copre sia i prodotti che contengono una sola di tali sostanze come unica sostanza attiva, sia i prodotti che le contengono in combinazione con altre sostanze attive già iscritte all’allegato I della direttiva 91/414/CEE al 30 settembre 2003.
I destinatari dell’atto sono gli Stati membri, tenuti a riesaminare le autorizzazioni e a intervenire, se necessario, con modifica o revoca.
Regime del riesame delle autorizzazioni
L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva 2003/68/CE. I prodotti fitosanitari interessati devono essere sottoposti a riesame da parte degli Stati membri secondo i principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell’allegato III della medesima direttiva.
All’esito del riesame, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto sia conforme o meno alle condizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Termini di modifica o revoca
La direttiva distingue due ipotesi:
- prodotti contenenti le sostanze come unica sostanza attiva: gli Stati membri devono, ove necessario, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 marzo 2005;
- prodotti contenenti le sostanze in combinazione con altre sostanze attive: la modifica o revoca deve avvenire entro il 31 marzo 2005, oppure entro il termine più esteso eventualmente previsto dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
La norma lascia agli Stati membri un margine di attuazione quanto alle modalità amministrative del riesame e alla concreta scelta tra modifica e revoca, ma non quanto al risultato finale da conseguire entro i termini fissati.
Entrata in vigore e portata formale
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Poiché la pubblicazione è avvenuta il 28 aprile 2004, l’entrata in vigore decorre dal 18 maggio 2004.
Si tratta di una direttiva della Commissione, adottata sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, e dichiarata conforme al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per i professionisti, l’aspetto centrale è la necessità di monitorare il riesame delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze indicate, con particolare attenzione alle scadenze del 31 marzo 2005 e all’eventuale termine più lungo applicabile ai prodotti in combinazione. L’atto conferma che il livello europeo disciplina il risultato da raggiungere, mentre le autorità nazionali conservano la competenza sulle misure concrete di modifica o revoca delle autorizzazioni.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva 2003/68/CE, armonizzando i termini di riesame e di adeguamento delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone o isoxaflutolo.
Riesame dei prodotti fitosanitari
Tutti i prodotti fitosanitari autorizzati contenenti le sostanze indicate, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze già iscritte all’allegato I della direttiva 91/414/CEE al 30 settembre 2003, devono essere riesaminati dagli Stati membri secondo i principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III della stessa direttiva. All’esito del riesame, gli Stati membri devono verificare la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE.
Termini per modifica o revoca delle autorizzazioni
Per i prodotti contenenti le sostanze indicate come unica sostanza attiva, gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 marzo 2005. Per i prodotti contenenti tali sostanze in combinazione con altre sostanze attive, la modifica o revoca deve avvenire entro il 31 marzo 2005 oppure entro il termine più esteso previsto dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi a decorrere dal 18 maggio 2004, considerata la pubblicazione del 28 aprile 2004.
Destinatari
Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva e sono tenuti a dare attuazione alle modifiche dei termini stabiliti nella direttiva 2003/68/CE.
Come è indicizzato
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