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direttiva

Direttiva 2004/62

Direttiva 2004/62/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva mepanipyrim (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2004/62/CE della Commissione iscrive la sostanza attiva mepanipyrim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che la contengono nel rispetto dei requisiti europei. La misura segue la valutazione scientifica del dossier e conclude che, alle condizioni d’impiego esaminate, l’esposizione umana non è inaccettabile. La direttiva impone agli Stati membri di recepire le disposizioni entro il 31 marzo 2005 e di applicarle dal 1º aprile 2005, con specifici obblighi di riesame delle autorizzazioni esistenti.

Iscrizione della sostanza attiva mepanipyrim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mepanipyrim, sia come unica sostanza attiva sia in combinazione con altre sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Incide sul regime di autorizzazione, riesame, modifica o revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari interessati. Restano fermi i requisiti generali della direttiva 91/414/CEE in materia di efficacia, sicurezza per la salute umana e per l’ambiente.

Iscrizione del mepanipyrim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2004/62/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo la sostanza attiva mepanipyrim nell’allegato I. La misura fa seguito alla valutazione del dossier presentato dall’industria, al riesame degli Stati membri e della Commissione e al parere scientifico sul profilo tossicologico della sostanza, con particolare attenzione ai tumori epatici osservati nei ratti e nei topi.

Finalità e base valutativa

Secondo i considerando, il fascicolo è stato ritenuto completo e la sostanza è stata valutata per gli impieghi proposti alla luce dei requisiti della direttiva 91/414/CEE. Il riesame ha portato a concludere che i prodotti fitosanitari contenenti mepanipyrim soddisfano, in generale, le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva quadro, in particolare per gli usi esaminati nel rapporto di riesame.

Effetti dell’iscrizione e margine nazionale

L’iscrizione nell’allegato I consente agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari contenenti mepanipyrim secondo il regime della direttiva 91/414/CEE. Resta tuttavia in capo alle autorità nazionali la verifica concreta delle autorizzazioni e dei prodotti immessi sul mercato, con possibilità di modifica o revoca qualora non siano rispettate le condizioni richieste.

Obblighi di recepimento

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 marzo 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1º aprile 2005. Gli Stati membri devono inoltre:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza;
  • inserire un riferimento alla direttiva nelle misure di recepimento o corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 3 stabilisce un doppio livello di controllo sulle autorizzazioni già concesse.

In primo luogo, ogni autorizzazione relativa a un prodotto fitosanitario contenente mepanipyrim deve essere riesaminata per accertare il rispetto delle condizioni della sostanza attiva di cui all’allegato I della direttiva 91/414/CEE; se necessario, l’autorizzazione deve essere modificata o revocata entro il 31 marzo 2005.

In secondo luogo, ogni prodotto autorizzato contenente mepanipyrim come unica sostanza attiva, oppure come una delle sostanze attive iscritte nell’allegato I entro il 30 settembre 2004, deve essere riesaminato secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. All’esito del riesame, gli Stati membri devono verificare la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Gli esiti operativi sono i seguenti:

  • per i prodotti contenenti mepanipyrim come unica sostanza attiva, eventuale modifica o revoca entro il 31 marzo 2006;
  • per i prodotti contenenti mepanipyrim in combinazione con altre sostanze, eventuale modifica o revoca entro il 31 marzo 2006 oppure entro il termine più esteso previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1º ottobre 2004 ed è rivolta agli Stati membri. Dal punto di vista pratico, essa comporta l’adeguamento del quadro autorizzatorio nazionale per i prodotti fitosanitari contenenti mepanipyrim, con un termine di trasposizione e specifici termini di riesame che i professionisti del settore devono monitorare attentamente.

Disposizioni principali

Iscrizione del mepanipyrim nell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto riportato nell’allegato della direttiva, con l’inserimento del mepanipyrim tra le sostanze attive autorizzabili a livello UE.

Recepimento nazionale e decorrenza

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2005 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1º aprile 2005. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza.

Riesame delle autorizzazioni dei prodotti contenenti mepanipyrim

L’articolo 3, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a riesaminare l’autorizzazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente mepanipyrim per verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, a modificarla o revocarla entro il 31 marzo 2005.

Riesame uniforme dei prodotti autorizzati e termini ulteriori

L’articolo 3, paragrafo 2, prevede che ogni prodotto autorizzato contenente mepanipyrim, da solo o in combinazione con sostanze già iscritte entro il 30 settembre 2004, sia riesaminato secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III della direttiva 91/414/CEE. All’esito, gli Stati membri devono stabilire la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni entro il 31 marzo 2006, salvo il termine più esteso applicabile ai prodotti in combinazione.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1º ottobre 2004. L’articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresalute umanatutela dell'ambiente

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