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direttiva

Direttiva 2004/64

Direttiva 2004/64/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/84/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2004/64/CE della Commissione interviene in modo puntuale sulla direttiva 2003/84/CE, limitatamente ai termini di attuazione relativi al riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti alcune nuove sostanze attive. L’obiettivo è armonizzare le scadenze tra le diverse sostanze inserite nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, evitando divergenze tra Stati membri. La misura non introduce un nuovo regime sostanziale, ma modifica il calendario entro cui gli Stati membri devono riesaminare, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti.

Modifica dei termini di attuazione della direttiva 2003/84/CE per il riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti specifiche sostanze attive.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, in relazione ai prodotti fitosanitari autorizzati contenenti flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate o siltiofam, sia come unica sostanza attiva sia in combinazione con sostanze già iscritte all’allegato I della direttiva 91/414/CEE al 31 dicembre 2003. L’ambito è limitato al riesame delle autorizzazioni nazionali di tali prodotti e alle eventuali modifiche o revoche conseguenti. La direttiva è rilevante ai fini del SEE.

Modifica dei termini di attuazione della direttiva 2003/84/CE per alcune sostanze attive

La direttiva 2004/64/CE della Commissione non disciplina ex novo l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, ma interviene in via correttiva sulla direttiva 2003/84/CE per riallineare i termini di attuazione relativi al riesame delle autorizzazioni di prodotti contenenti determinate sostanze attive. La ratio è garantire un approccio armonizzato tra le diverse nuove sostanze iscritte all’allegato I della direttiva 91/414/CEE, evitando asimmetrie nei tempi concessi agli Stati membri.

Contesto normativo e finalità

La base normativa richiamata è la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1. La direttiva 2003/84/CE aveva già disposto l’iscrizione all’allegato I di flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazato e siltiofam. La presente direttiva precisa che, dopo l’iscrizione di una nuova sostanza attiva, gli Stati membri devono disporre di un periodo congruo per applicare la disciplina della direttiva 91/414/CEE ai prodotti che la contengono, riesaminando le autorizzazioni provvisorie ancora valide e trasformandole, modificandole o revocandole secondo l’esito del riesame.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda i prodotti fitosanitari autorizzati contenenti le sostanze attive elencate nell’articolo 1, sia come unica sostanza attiva sia in combinazione con altre sostanze già iscritte all’allegato I della direttiva 91/414/CEE al 31 dicembre 2003. La disciplina opera sul piano del riesame amministrativo delle autorizzazioni nazionali e non introduce nuove regole tecniche di valutazione diverse da quelle già previste dalla direttiva quadro.

Obblighi di riesame per gli Stati membri

Gli Stati membri devono riesaminare ciascun prodotto fitosanitario interessato secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III della stessa direttiva. In sede di riesame, essi devono verificare se il prodotto soddisfa le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Esito del riesame e termini di modifica o revoca

All’esito del controllo, gli Stati membri devono procedere, se necessario, alla modifica o revoca dell’autorizzazione:

  • entro il 30 giugno 2005, quando il prodotto contiene flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate o siltiofam come unica sostanza attiva;
  • entro il 30 giugno 2005 oppure entro il termine più esteso eventualmente previsto dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la/e sostanza/e all’allegato I della direttiva 91/414/CEE, quando tali sostanze sono presenti in combinazione con altre sostanze attive.

Coordinamento con la direttiva 2003/84/CE

La direttiva modifica espressamente l’articolo 3 della direttiva 2003/84/CE, sostituendone il paragrafo 2. L’obiettivo è correggere una non corrispondenza dei termini di attuazione rispetto ad altre nuove sostanze attive e assicurare uniformità temporale nella fase di riesame ancora in corso.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. I destinatari sono gli Stati membri. Trattandosi di una direttiva, essa vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di recepimento e attuazione.

Disposizioni principali

Riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari

Per i prodotti fitosanitari autorizzati contenenti flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate o siltiofam, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze già iscritte all’allegato I della direttiva 91/414/CEE al 31 dicembre 2003, gli Stati membri devono procedere a un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III della stessa direttiva, per verificare il rispetto delle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e).

Termine per modificare o revocare le autorizzazioni

All’esito del riesame, gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni entro il 30 giugno 2005 per i prodotti contenenti tali sostanze come unica sostanza attiva. Per i prodotti che le contengono in combinazione con altre sostanze, la modifica o revoca deve avvenire entro il 30 giugno 2005 oppure entro il termine più esteso previsto dalle direttive che hanno iscritto le sostanze all’allegato I della direttiva 91/414/CEE, se tale termine è più favorevole.

Armonizzazione dei termini di attuazione

La direttiva modifica la direttiva 2003/84/CE perché i suoi termini di attuazione non coincidevano con quelli previsti per altre nuove sostanze attive. L’intervento mira a evitare discrepanze rilevanti e ad assicurare un approccio armonizzato per tutte le sostanze nella fase di riesame in corso.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri sono i soli destinatari della direttiva e devono darvi attuazione nell’ordinamento nazionale secondo la natura vincolante della direttiva quanto al risultato da raggiungere.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturaautorizzazioni amministrativesicurezza alimentare

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