Direttiva 2004/66
Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che adatta le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive del Consiglio 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE, in materia di libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi, agricoltura, politica dei trasporti e fiscalità, in conseguenza dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/66/CE è una direttiva di adattamento collegata all’allargamento dell’Unione del 1° maggio 2004. Essa modifica numerose direttive settoriali per integrare i nuovi Stati membri nei riferimenti normativi, nelle sigle nazionali, nelle liste dei Paesi, nei modelli documentali e nelle regole fiscali e tecniche. L’atto non crea una disciplina sostanziale nuova, ma coordina il diritto derivato con il trattato di adesione e con l’atto di adesione. Il recepimento deve avvenire entro la data di entrata in vigore del trattato di adesione, con alcune eccezioni per le direttive espressamente indicate.
Direttiva di adattamento tecnico di varie direttive UE in conseguenza dell’adesione, dal 1° maggio 2004, di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetti di adeguamento normativo sulle direttive e disposizioni elencate nell’allegato. I settori interessati sono la libera circolazione delle merci, la libera prestazione dei servizi, l’agricoltura, la politica dei trasporti e la fiscalità; gli adattamenti riguardano in particolare l’inserimento dei nuovi Stati membri nelle liste, nei modelli, nelle definizioni e nei riferimenti normativi delle direttive modificate. Non introduce una disciplina generale autonoma, ma modifica atti settoriali preesistenti per renderli coerenti con l’allargamento dell’Unione.
Direttiva 2004/66/CE del Consiglio: adattamenti normativi connessi all’allargamento del 1° maggio 2004
La direttiva interviene come atto di coordinamento tecnico a seguito dell’adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia all’Unione europea. Il suo obiettivo è adeguare una serie di direttive settoriali già vigenti, così da renderle pienamente applicabili nel nuovo contesto istituzionale e geografico dell’Unione ampliata.
Finalità e natura dell’atto
Si tratta di una direttiva di adattamento, non di armonizzazione sostanziale autonoma. Essa dà esecuzione alle esigenze derivanti dal trattato di adesione e dall’atto di adesione, colmando gli adattamenti che non erano già stati compiutamente previsti o che richiedevano ulteriori correzioni prima dell’entrata in vigore dell’adesione.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva opera su più settori:
- libera circolazione delle merci;
- libera prestazione dei servizi;
- agricoltura, in particolare normativa fitosanitaria;
- politica dei trasporti, in particolare trasporto su strada;
- fiscalità, con interventi su IVA, tassazione dei redditi da risparmio e regime comune per interessi e canoni tra società consociate.
L’effetto principale è l’inserimento dei nuovi Stati membri nelle definizioni, nelle liste nazionali, nei modelli documentali, nelle soglie fiscali e nelle formule standard utilizzate dalle direttive modificate.
Obblighi per gli Stati membri e termini di recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro la data di entrata in vigore del trattato di adesione. Per gli adeguamenti relativi alla direttiva 91/414/CEE e alle direttive 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE, il recepimento segue invece la data specificamente stabilita da tali direttive.
Gli Stati membri devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento;
- trasmettere una tavola di concordanza tra le norme nazionali e le disposizioni della direttiva;
- inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni di recepimento oppure accompagnarle con tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore solo se entra in vigore anche il trattato di adesione, e alla stessa data. L’articolo 4 individua come destinatari tutti gli Stati membri.
Libera circolazione delle merci: aggiornamento delle direttive 2003/37/CE e 1999/45/CE
Per la direttiva 2003/37/CE, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, vengono aggiornati gli allegati tecnici:
- nell’allegato II sono inserite le nuove sigle dei Paesi per Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;
- nell’allegato III, parte I e parte II, punti relativi alla potenza o categoria fiscale sono riscritti per includere i nuovi Stati membri nei modelli di omologazione dei trattori, dei rimorchi agricoli o forestali e delle macchine intercambiabili trainate.
Per la direttiva 1999/45/CE, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, l’allegato VI, parte A, punto 5, viene sostituito con un elenco dei Paesi comprendente anche i nuovi Stati membri.
Libera prestazione dei servizi: adeguamenti alla direttiva 2002/83/CE
La direttiva 2002/83/CE sull’assicurazione sulla vita è adattata per includere le forme societarie dei nuovi Stati membri nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a). L’obiettivo è consentire il corretto riconoscimento delle imprese assicurative costituite secondo i rispettivi diritti nazionali.
È inoltre modificato l’articolo 18, paragrafo 3:
- il terzo trattino è sostituito con la data del 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia;
- viene aggiunto un nuovo trattino che fissa al 1° maggio 2004 la data per le imprese autorizzate nei nuovi Stati membri.
Agricoltura: aggiornamenti alla direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari
La parte più estesa dell’intervento riguarda la direttiva 91/414/CEE, in particolare gli allegati IV e V, che contengono frasi e precauzioni standard da usare in etichettatura.
Tra gli aggiornamenti principali figurano:
- l’integrazione di nuove frasi di rischio particolari per l’uomo nell’allegato IV, punto 1.1, con le relative traduzioni nelle lingue ufficiali dei nuovi Stati membri;
- la riscrittura dell’allegato V, punto 1, con la frase generale di prudenza: non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore, accompagnata da precisazioni opzionali su pulizia delle attrezzature e prevenzione del deflusso;
- la sostituzione del punto 2.1 sull’articolazione delle precauzioni per gli operatori.
Per gli operatori, gli Stati membri possono:
- stabilire l’equipaggiamento di protezione personale idoneo;
- prescrivere dispositivi specifici, come tuta, grembiule, guanti, stivali, visiere, occhiali, elmetto, cappuccio o respiratore;
- definire i compiti che richiedono protezioni particolari, ad esempio miscelazione, carico, applicazione, manipolazione di prodotti non diluiti o accesso a zone trattate;
- introdurre controlli tecnici, come sistemi di trasferimento stagni o cabine chiuse, che possono sostituire i dispositivi di protezione personale se offrono protezione pari o superiore.
Le frasi SPo includono, tra le altre:
- SPo 1: dopo contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e lavare abbondantemente con acqua;
- SPo 2: lavare tutto l’equipaggiamento di protezione dopo l’impiego;
- SPo 3: dopo l’ignizione del prodotto, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata;
- SPo 4: aprire l’imballaggio all’esterno e in condizioni di tempo secco;
- SPo 5: ventilare zone e serre trattate prima dell’accesso, per il tempo necessario o fino all’essiccazione dello spray;
- SPo 6: ulteriori indicazioni di sicurezza per particolari casi non riportati nel testo fornito oltre alle formule standard generalizzate.
Le precauzioni ambientali SPe comprendono, tra l’altro:
- SPe 1: limitazioni d’uso per proteggere acque sotterranee o organismi del suolo, con indicazione della sostanza attiva o della classe e della frequenza/durata massima;
- SPe 2: divieto di applicazione su determinati tipi di suolo o situazioni, per proteggere acque sotterranee o organismi acquatici;
- SPe 3: obbligo di fascia di sicurezza non trattata tra area trattata e zona non coltivata o corpi idrici superficiali;
- SPe 4: divieto di applicazione su superfici impermeabili o in situazioni ad alto rischio di deflusso superficiale;
- SPe 5: obbligo di incorporazione completa nel terreno per proteggere uccelli e mammiferi selvatici;
- SPe 6: obbligo di recuperare il prodotto accidentalmente fuoriuscito;
- SPe 7: divieto di applicazione durante il periodo di riproduzione degli uccelli;
- SPe 8: serie di precauzioni specifiche per le api, tra cui divieto di applicazione durante la fioritura, in presenza di fiori spontanei o nelle aree di foraggiamento attivo, nonché obblighi relativi a spostamento o copertura degli alveari e all’indicazione del periodo di sospensione.
Le buone pratiche agricole SPa 1 impongono misure per evitare l’insorgenza di resistenza, limitando il numero di applicazioni o la durata di impiego di prodotti contenenti la medesima sostanza attiva o classe di sostanze.
Per i rodenticidi, le precauzioni SPr prevedono:
- SPr 1: posizionamento sicuro delle esche per ridurre il rischio di ingestione da parte di altri animali e per impedire che i roditori le trascinino via;
- SPr 2: segnalazione dell’area trattata durante il trattamento e indicazione del rischio di avvelenamento primario o secondario e dell’antidoto;
- SPr 3: rimozione quotidiana dei roditori morti dall’area trattata e divieto di smaltimento nei rifiuti o in discarica.
Trasporti su strada: aggiornamenti alle direttive 96/26/CE e 2003/59/CE
Per la direttiva 96/26/CE, relativa all’accesso alla professione di trasportatore su strada e al riconoscimento dei titoli, l’allegato I bis viene aggiornato con l’elenco completo delle sigle degli Stati membri, includendo i nuovi Stati aderenti.
Per la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti, l’allegato II è modificato nei seguenti punti:
- aggiornamento della sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la carta di qualificazione del conducente;
- aggiornamento della dicitura "carta di qualificazione del conducente" nelle diverse lingue ufficiali;
- precisazione che, se uno Stato membro vuole redigere alcune rubriche in una lingua nazionale diversa dalle lingue elencate, deve predisporre una versione bilingue usando una delle lingue indicate.
Fiscalità: IVA, tassazione dei redditi da risparmio e regime sugli interessi e canoni
Per la sesta direttiva IVA 77/388/CEE sono introdotti adattamenti importanti:
- l’articolo 24 bis è sostituito con una norma che consente a Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia di concedere una franchigia IVA ai soggetti passivi con volume d’affari annuo inferiore alle soglie indicate; per Malta sono previste soglie differenziate a seconda del tipo di attività;
- l’articolo 28 quaterdecies, sul tasso di cambio, prevede che i nuovi Stati membri usino i tassi di cambio applicabili alla data della loro adesione;
- l’articolo 17, paragrafo 3, lettera b), nella versione applicabile richiamata dall’articolo 28 septies, paragrafo 1, è sostituito per correggere un errore di coordinamento relativo alle due versioni dell’articolo stesso.
Per la direttiva 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi, l’allegato è integrato con indicazioni relative a enti locali e organismi pubblici di Lettonia, Polonia e Slovacchia.
Per la direttiva 2003/49/CE sul regime fiscale comune applicabile a interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi:
- l’articolo 3, lettera a), punto iii), è aggiornato con la denominazione dell’imposta sul reddito delle società nei nuovi Stati membri;
- l’allegato è arricchito con l’elenco delle forme societarie nazionali ammesse per Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.
Lettura operativa per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto come atto di coordinamento tecnico che:
- aggiorna i riferimenti territoriali e le denominazioni nazionali in molte discipline settoriali;
- introduce o modifica soglie e criteri fiscali per alcuni nuovi Stati membri;
- impone agli Stati membri un recepimento tempestivo, ma non uniforme, con un margine di discrezionalità limitato alla forma e ai mezzi di attuazione;
- richiede attenzione nella verifica di etichette, modelli documentali, requisiti autorizzativi e regimi fiscali alla luce dell’allargamento del 2004.
Disposizioni principali
Modifica delle direttive settoriali elencate nell’allegato
L’articolo 1 dispone la modifica delle direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE, 2003/59/CE, 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE secondo quanto riportato nell’allegato.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro la data di entrata in vigore del trattato di adesione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Per le modifiche che adeguano la direttiva 91/414/CEE e le direttive 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE vale la data di recepimento stabilita da tali atti. Gli Stati membri devono trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di concordanza.
Decorrenza e destinatari
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore solo in caso di entrata in vigore del trattato di adesione e alla stessa data. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
Adeguamenti in materia di libera circolazione delle merci
Per la direttiva 2003/37/CE sono aggiornati gli allegati con l’inserimento delle sigle dei nuovi Stati membri e con la sostituzione di talune voci tecniche negli allegati III relativi a trattori, rimorchi agricoli o forestali e macchine intercambiabili trainate. Per la direttiva 1999/45/CE è sostituito nell’allegato VI, parte A, punto 5, l’elenco dei Paesi con quello comprensivo dei nuovi Stati membri.
Adeguamenti in materia di libera prestazione dei servizi e assicurazione sulla vita
Per la direttiva 2002/83/CE sono inserite nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), le denominazioni societarie rilevanti per le imprese assicurative dei nuovi Stati membri. Inoltre l’articolo 18, paragrafo 3, è aggiornato con la nuova data del 1° maggio 2004 per le imprese autorizzate nei nuovi Stati membri.
Adeguamenti fitosanitari e di etichettatura dei prodotti fitosanitari
Per la direttiva 91/414/CEE sono aggiornati gli allegati IV e V con nuove frasi tipo e precauzioni standard per la classificazione e l’etichettatura dei prodotti fitosanitari in tutte le lingue ufficiali, inclusi nuovi Stati membri. Le frasi riguardano rischi particolari per l’uomo, disposizioni generali di etichettatura, precauzioni per operatori, ambiente, buone pratiche agricole e rodenticidi.
Adeguamenti nel trasporto su strada
Per la direttiva 96/26/CE è aggiornata la nota dell’allegato I bis con l’elenco delle sigle degli Stati membri. Per la direttiva 2003/59/CE sono aggiornati i modelli della carta di qualificazione del conducente e le sigle distintive degli Stati membri riportate nell’allegato II.
Adeguamenti in materia di IVA
Per la sesta direttiva 77/388/CEE l’articolo 24 bis è sostituito per consentire a specifici nuovi Stati membri di concedere una franchigia IVA ai soggetti passivi sotto determinate soglie di volume d’affari annuo, con importi diversi per ciascuno Stato e con una soglia specifica per Malta a seconda della tipologia di attività. È sostituito anche l’articolo 28 quaterdecies sul tasso di cambio, prevedendo per i nuovi Stati membri l’uso dei tassi vigenti alla data di adesione.
Adeguamenti in materia di imposte dirette e ritenute
Per la direttiva 2003/48/CE è integrato l’allegato con indicazioni relative a enti locali e organismi pubblici di Lettonia, Polonia e Slovacchia. Per la direttiva 2003/49/CE sono aggiornate le definizioni di imposta sul reddito delle società nei nuovi Stati membri e sono aggiunte le forme societarie nazionali rilevanti ai fini dell’applicazione del regime fiscale comune su interessi e canoni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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