Direttiva 2004/63
Direttiva 2004/63/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/79/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/63/CE della Commissione interviene sulla direttiva 2003/79/CE per riallineare i termini di attuazione relativi alla sostanza attiva Coniothyrium minitans. L’obiettivo è garantire un approccio uniforme tra le diverse nuove sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, concedendo agli Stati membri il tempo necessario per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari interessati. La direttiva non disciplina il merito della valutazione della sostanza, ma solo le scadenze entro cui gli Stati devono concludere il riesame e adottare le misure conseguenti.
Modifica dei termini di riesame e di attuazione per i prodotti fitosanitari contenenti Coniothyrium minitans, mediante aggiornamento della direttiva 2003/79/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’UE, in relazione al riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari già autorizzati contenenti Coniothyrium minitans come unica sostanza attiva oppure come una delle più sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE al 31 dicembre 2004. Riguarda dunque i prodotti fitosanitari e le procedure nazionali di revisione, modifica o revoca delle autorizzazioni; non introduce obblighi diretti per gli operatori, ma impone agli Stati membri di riesaminare e decidere sulle autorizzazioni secondo i principi e i fascicoli previsti dalla direttiva 91/414/CEE.
Modifica dei termini di attuazione per Coniothyrium minitans
La direttiva 2004/63/CE della Commissione modifica la direttiva 2003/79/CE al solo fine di adeguarne i termini di attuazione relativi alla sostanza attiva Coniothyrium minitans. Il considerando evidenzia la necessità di consentire agli Stati membri un periodo congruo per riesaminare i prodotti fitosanitari contenenti la nuova sostanza attiva e di assicurare un approccio uniforme rispetto alle altre sostanze attive oggetto di riesame.
Finalità e contesto normativo
La misura si inserisce nel quadro della direttiva 91/414/CEE relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. La Commissione richiama l’esigenza di evitare discrepanze rilevanti tra i termini di attuazione previsti per le diverse sostanze attive, così da garantire coerenza nella fase di riesame in corso. La direttiva non ridefinisce le condizioni sostanziali di ammissione della sostanza, ma disciplina esclusivamente il calendario procedurale per la verifica delle autorizzazioni nazionali.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda i prodotti fitosanitari autorizzati contenenti Coniothyrium minitans come unica sostanza attiva oppure come una delle sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE alla data del 31 dicembre 2004. Sono coinvolti gli Stati membri, che devono procedere al riesame delle autorizzazioni alla luce dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III della stessa direttiva.
Obblighi di riesame e criteri di valutazione
Gli Stati membri devono verificare, a seguito del riesame, se il prodotto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Il controllo deve essere effettuato secondo i principi uniformi previsti dall’allegato VI e sulla base della documentazione tecnica richiesta dall’allegato III. La direttiva lascia agli Stati membri il compito di effettuare la valutazione concreta e di determinare l’esito amministrativo dell’esame.
Esiti del riesame e termini di modifica o revoca
In base al riesame, gli Stati membri devono modificare o revocare le autorizzazioni, ove necessario.
- Se il prodotto contiene Coniothyrium minitans come unica sostanza attiva, la modifica o revoca deve intervenire entro il 30 giugno 2005.
- Se il prodotto contiene Coniothyrium minitans come una delle più sostanze attive, la modifica o revoca deve intervenire entro il 30 giugno 2005 oppure entro il termine previsto dalle direttive che hanno iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE la sostanza o le sostanze ulteriori, se tale termine è successivo.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, ai quali è lasciata la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione nel rispetto del risultato imposto dalla direttiva e del calendario fissato per il riesame.
Disposizioni principali
Riesame delle autorizzazioni dei prodotti contenenti Coniothyrium minitans
L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva 2003/79/CE. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente Coniothyrium minitans come unica sostanza attiva, o come una delle sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE al 31 dicembre 2004, deve essere oggetto di riesame da parte degli Stati membri alla luce dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III della medesima direttiva. Il riesame serve a verificare la conformità del prodotto ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Termini per modificare o revocare le autorizzazioni
Dopo il riesame, gli Stati membri devono modificare o revocare, ove necessario, le autorizzazioni. Per i prodotti contenenti Coniothyrium minitans come unica sostanza attiva, il termine è il 30 giugno 2005. Per i prodotti contenenti Coniothyrium minitans come una delle più sostanze attive, il termine è il 30 giugno 2005 oppure il termine previsto per la modifica o revoca nelle direttive di iscrizione delle altre sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, se successivo.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 3 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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