Direttiva 2004/61
Direttiva 2004/61/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di taluni antiparassitari il cui uso è vietato nella Comunità europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/61/CE modifica gli allegati di tre direttive settoriali sui limiti massimi di residui di antiparassitari negli alimenti. Per una serie di sostanze il cui uso e la cui commercializzazione sono vietati nell’UE, fissa limiti massimi pari al limite inferiore di determinazione analitica, per prudenza e tutela dei consumatori. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro otto mesi dall’adozione e applicarle dopo nove mesi dall’adozione.
Modifica gli allegati delle direttive sui limiti massimi di residui per fissare, per taluni antiparassitari vietati nell’UE, limiti al livello di determinazione analitica nei prodotti alimentari.
Ambito di applicazione
Si applica ai residui di specifici antiparassitari vietati nella Comunità europea nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, nonché ai prodotti freschi e, quando non è consentito l’uso dell’antiparassitario, anche ai prodotti composti e lavorati. Incide sugli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE; è una direttiva di modifica di allegati e non introduce un regime generale autonomo. È rilevante ai fini del SEE.
Direttiva 2004/61/CE sulla modifica dei limiti massimi di residui di taluni antiparassitari vietati
La direttiva interviene sul sistema europeo dei limiti massimi di residui di antiparassitari negli alimenti, modificando gli allegati di tre direttive settoriali. L’obiettivo è fissare, per sostanze il cui uso e la cui commercializzazione sono vietati nella Comunità europea, livelli massimi di residui pari al limite inferiore di determinazione analitica, in un’ottica di prudenza e di tutela dei consumatori.
Contesto e ragioni dell’intervento
I considerando precisano che, poiché alcuni antiparassitari vietati possono ancora essere presenti sul mercato internazionale, è opportuno stabilire limiti uniformi e molto restrittivi. Viene inoltre richiamato il fatto che per alcuni composti del mercurio non è sempre possibile distinguere il residuo derivante da un uso illecito da quello dovuto a contaminazione ambientale. La direttiva tiene conto del parere del comitato scientifico per i vegetali e mira a modificare coerentemente gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
Ambito di applicazione materiale
La disciplina riguarda:
- i cereali, ai sensi della direttiva 86/362/CEE;
- i prodotti alimentari di origine animale, ai sensi della direttiva 86/363/CEE;
- alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, ai sensi della direttiva 90/642/CEE.
La logica applicativa è quella della fissazione di limiti massimi di residui per specifici antiparassitari vietati. Il testo evidenzia anche che, quando la legge non consente l’uso di un antiparassitario e quindi non sono ammessi residui, il limite al livello di determinazione analitica deve applicarsi non solo ai prodotti freschi, ma anche ai prodotti composti e lavorati.
Contenuto normativo principale
Gli articoli 1, 2 e 3 dispongono l’inserimento di nuove voci negli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE. In particolare:
- nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE;
- nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE;
- nell’allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE.
L’articolo 4 stabilisce che i limiti massimi di residui elencati nell’allegato della direttiva 2004/61/CE si aggiungono a quelli già previsti nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE per gli antiparassitari interessati. Il contenuto puntuale della tabella allegata non è riportato nel testo fornito, ma la funzione normativa è chiaramente quella di integrare i valori-limite applicabili alle sostanze vietate.
Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione
L’articolo 5 contiene il nucleo degli obblighi di trasposizione. Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare, entro otto mesi dall’adozione della direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni trascorsi nove mesi dall’adozione della direttiva;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva;
- assicurare che le misure nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità lasciate alla disciplina nazionale;
- trasmettere alla Commissione anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Il termine di recepimento è quindi espresso non in una data calendariale, ma in mesi dall’adozione della direttiva, con distinzione tra adozione/pubblicazione delle misure (otto mesi) e loro applicazione effettiva (nove mesi).
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 6 prevede che la direttiva entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 7 indica come destinatari gli Stati membri.
Rilievi operativi per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto come atto di aggiornamento tecnico dei limiti massimi di residui, destinato a essere recepito nell’ordinamento nazionale. Il professionista deve verificare:
- la corretta trasposizione dei nuovi limiti negli atti nazionali;
- la coerenza tra disciplina dei prodotti freschi e quella dei prodotti trasformati quando l’antiparassitario è vietato;
- l’eventuale impatto su controlli ufficiali, conformità di filiera e gestione del rischio alimentare.
In assenza della tabella allegata nel testo fornito, non è possibile ricostruire i singoli valori quantitativi dei residui, ma è chiaro che la direttiva opera come aggiornamento puntuale e vincolante per gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere.
Disposizioni principali
Fissazione di limiti massimi per antiparassitari vietati
In base ai considerando e agli articoli 1-4, la direttiva aggiunge agli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE i limiti massimi di residui relativi a taluni antiparassitari vietati nella Comunità europea. Per le sostanze elencate nella direttiva, i limiti sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica; ciò vale per i prodotti interessati e, quando l’uso dell’antiparassitario non è consentito, anche per i prodotti composti e lavorati.
Aggiornamento degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE
Gli articoli 1, 2 e 3 dispongono l’inserimento di nuove voci rispettivamente nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE; nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE; e nell’allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE. L’articolo 4 stabilisce che i limiti massimi di residui elencati nell’allegato della presente direttiva si aggiungono a quelli già previsti nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE per gli antiparassitari in questione.
Recepimento e applicazione nazionale
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro otto mesi dall’adozione della direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi. Devono applicarle trascorsi nove mesi dall’adozione della direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Obblighi di comunicazione alla Commissione
L’articolo 5, paragrafo 1, impone agli Stati membri di trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva. L’articolo 5, paragrafo 2, richiede inoltre la comunicazione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 7 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 26 apr 2004Direttiva 2004/62
- direttiva · 26 apr 2004Direttiva 2004/63
- direttiva · 26 apr 2004Direttiva 2004/64
- direttiva · 26 apr 2004Direttiva 2004/65
- direttiva · 26 apr 2004Direttiva 2004/66
- direttiva · 26 apr 2004Direttiva 2004/67
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →