Cassazione Civile, Ordinanza n. 14425/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda proposta da un avvocato per ottenere la liquidazione dei compensi professionali relativi all'attività svolta in favore del cliente in un procedimento di esproprio avviato da un Comune e nel successivo giudizio di opposizione alla stima. I compensi erano stati pattuiti in un accordo del 1° marzo 2012 nella misura del 12% sulla sorte capitale di euro 909.849,50, oltre interessi legali dalla data del decreto di esproprio. La Corte d'appello aveva determinato il residuo credito professionale detraendo gli acconti già versati e quantificando l'importo complessivo dovuto. In Cassazione il cliente ha proposto ricorso articolato in quattro motivi contro tale ordinanza; tuttavia, prima della decisione, il difensore del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, cui ha aderito il controricorrente.
La decisione
Poiché la rinuncia al ricorso è intervenuta dopo la comunicazione della fissazione dell'udienza di decisione e il controricorrente vi ha aderito, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione con ordinanza ex art. 391, comma 1, c.p.c. La Corte ha inoltre precisato che, in presenza di rinuncia al ricorso, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità e non si applica l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 391, comma 1, c.p.c.
rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione dell'udienza per la decisione sul ricorso
La rinuncia al ricorso, se sopravvenuta dopo la fissazione dell'udienza, determina la definizione del giudizio con ordinanza.
art. 86 c.p.c.
difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.
La parte resistente ha esercitato la difesa personale consentita dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, non trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove intervenga dopo la comunicazione della fissazione dell'udienza, va dichiarata con ordinanza ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c.
- Se la parte intimata o controricorrente aderisce alla rinuncia, non deve essere pronunciata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
- La rinuncia del ricorrente, quando accettata dalla controparte, impedisce la decisione nel merito dei motivi di impugnazione e chiude il giudizio di legittimità senza esame delle censure.
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