Cassazione Civile, Ordinanza n. 35313/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da una scrittura privata del 31 luglio 2009 con cui il ricorrente si sarebbe obbligato a tenere indenne il de cuius resistente dell'importo di euro 348.575,88. Il Tribunale di Roma e poi la Corte d'appello di Roma hanno accertato il diritto del manlevato e condannato il ricorrente al pagamento, ma subordinatamente alla stipula del contratto definitivo di assegnazione del bene e al previo frazionamento del mutuo e dell'ipoteca. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) ha denunciato violazione dei canoni di interpretazione contrattuale e dell'art. 1938 c.c., sostenendo che la clausola di manleva dovesse essere interpretata come garanzia personale atipica soggetta al limite dell'importo massimo garantito, e ha lamentato che la corte territoriale avesse escluso l'applicazione della norma imperativa con motivazione illogica; 2) ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e vizi di motivazione, sostenendo che il diritto di rivalsa non sarebbe sorto per mancata prova dell'adempimento dell'obbligazione presupposta e che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio una nullità negoziale; 3) ha contestato la liquidazione delle spese del grado d'appello, assumendo che gli appellati non avessero proposto appello incidentale sul capo spese e che la corte avesse liquidato importi e attività non dovuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato, da un lato, la violazione del principio di autosufficienza dell'art. 366, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva riprodotto il contenuto della scrittura privata né indicato specificamente dove fosse rinvenibile negli atti di merito; dall'altro, che la censura si risolveva nella mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito, senza indicare specifici canoni ermeneutici violati. Ha inoltre richiamato la preclusione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme. Sul secondo motivo ha ritenuto le doglianze assertive e comunque non idonee a colpire la ratio decidendi, essendo stata la domanda di manleva ritenuta subordinata alla stipula del definitivo e agli adempimenti connessi. Quanto all'art. 2697 c.c., la Corte ha ribadito che la violazione è denunciabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata. Sul terzo motivo ha osservato che la censura sulle spese era priva di adeguata argomentazione in iure ed era comunque incomprensibile, poiché la corte d'appello aveva semplicemente applicato il principio di soccombenza senza modificare il capo di primo grado. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese di cassazione, alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
è richiamato come criterio ermeneutico che il ricorrente assume violato nella lettura della scrittura di manleva, ma la Corte rileva che non sono stati specificati i canoni concreti asseritamente disattesi.
art. 1418 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità della pattuizione, ma la Corte non entra nel merito per inammissibilità.
art. 1325 c.c.
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza esame di merito per difetto di ammissibilità.
art. 1938 c.c.
come modificato dall’art. 10 della l. 154/92
invocato dal ricorrente come norma imperativa applicabile alla manleva; la Corte non decide nel merito perché il motivo è inammissibile.
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato dal ricorrente in via interpretativa, ma non rilevante ai fini dell'esito per difetto di autosufficienza e specificità del ricorso.
art. 366 c.p.c.
la Corte afferma che il ricorso per cassazione deve riprodurre il contenuto del documento su cui si fonda e indicarne specificamente la presenza negli atti di merito; allegazione e mera menzione non bastano.
art. 360 c.p.c.
le censure di violazione di legge e omesso esame sono dichiarate inammissibili perché formulate in modo generico o come mera contrapposizione valutativa.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 112 c.p.c.
la censura è ritenuta assertiva e non specificamente argomentata; perciò non può essere scrutinata utilmente.
art. 132 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per lamentare motivazione apparente/perplessa, ma la Corte non ravvisa una censura ammissibile.
art. 2697 c.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo la ripartizione tra fatti costitutivi ed eccezioni.
art. 91 c.p.c.
la Corte considera che la liquidazione delle spese del grado d'appello è avvenuta secondo il principio di soccombenza.
art. 92 c.p.c.
richiamato dal ricorrente, ma non viene individuata una violazione specifica idonea a superare l'inammissibilità.
D.M. n. 55/2014
richiamato dal ricorrente sulla liquidazione dei compensi, ma senza una critica giuridicamente autonoma e specifica.
D.M. 8 marzo 2018, n. 37
richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione delle spese, senza accoglimento della censura.
art. 96 c.p.c.
la Corte, definendo il ricorso in conformità alla proposta di inammissibilità, applica la disciplina sulla condanna per responsabilità aggravata, liquidando somme a favore dei controricorrenti e della Cassa delle Ammende.
art. 380-bis c.p.c.
norma sul procedimento accelerato: il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso e la Corte, definendo il giudizio conformemente alla proposta di inammissibilità, applica anche l'art. 96 c.p.c.
art. 380-bis1 c.p.c.
richiamato quale norma di fissazione della trattazione in camera di consiglio.
art. 366 c.p.c.
la Corte richiama il requisito di specificità del motivo, osservando che la mera contrapposizione alla sentenza impugnata integra un "non motivo".
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamata per la modifica dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 relativa all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su un documento negoziale, il ricorrente deve riprodurne il contenuto rilevante e indicare specificamente dove il documento sia rinvenibile negli atti di merito; la sola allegazione o menzione del documento non soddisfa l'art. 366, n. 6, c.p.c.
- La censura di violazione dei canoni di interpretazione del contratto non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito; occorre indicare in modo puntuale quali canoni ermeneutici siano stati violati e come.
- In presenza di interpretazioni contrattuali alternative plausibili, la Corte di cassazione non sostituisce la propria lettura a quella del giudice di merito, se quest'ultima è coerente e motivata.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile quando vi sia doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata rispetto alla struttura della fattispecie sostanziale; non basta contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti.
- Le censure sulle spese processuali devono contenere una specifica e autonoma argomentazione in diritto; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile in esito al procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze economiche previste dall'art. 96 c.p.c. e dall'art. 13 d.P.R. 115/2002.
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