Ordinanza n. 1111/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, e concessione della più opportuna misura cautelare 1) per l’accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo della ricorrente, nella indicata qualità, ad ottenere la tempestiva esecuzione degli interventi di logopedia e psicomotricità nella misura prescritta nel PRTI stilato ed approvato dalla stessa ASL Napoli 3 Sud in data 2.12.2025 nell’interesse del figlio minore attraverso l’erogazione in forma diretta o indiretta e/o alla erogazione e al rimborso totale dei costi sostenuti e da sostenere per le terapie prescritte fino alla effettiva presa in carico ed esecuzione del piano individualizzato; 2) per l’effetto di quanto statuito sulla domanda formulata sub 1) - ed anche in via autonoma - per la condanna dell’Asl Napoli 3 Sud a provvedere a dare effettiva e tempestiva esecuzione al PRTI dalla stessa approvato in data 2.12.2025, ordinando l’adozione di ogni più opportuna misura organizzativa funzionale a garantire la tempestiva erogazione delle prestazioni ivi contenute, ovvero assumendo espressamente l’onere economico dell’eventuale assistenza indiretta, con rimborso delle terapie private, fino alla effettiva presa in carico; 3) per l’effetto di quanto statuito sulla domanda formulata sub 1) - ed anche in via autonoma - per la condanna dell’Asl Napoli 3 Sud, al rimborso, anche a titolo di risarcimento del danno, del costo degli interventi di logopedia e psicomotricità prescritti dalla medesima Asl Napoli 3 Sud con i P.R.I., per un importo complessivo pari ad euro 2.124,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, e ciò, ove occorrer possa, previo eventuale accertamento e declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Asl Napoli 3 Sud in relazione alle istanze formulate dalla interessata in data 9.12.2025 e 29.12.2025, quindi dell’illegittimo comportamento omissivo della medesima Amministrazione e della violazione dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo in maniera espressa; 4) per l’annullamento, ove occorrer possa, degli atti interlocutori adottati dall’ASL Napoli 3 Sud (ivi compresa la nota del -OMISSIS-) nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento amministrativo ad oggi non noto, e con espressa riserva di motivi aggiunti, che sia comunque connesso alle istanze di attuazione dei suddetti piani individualizzati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti interlocutori e comportamento omissivo dell'ASL relativi all'attuazione del piano terapeutico individualizzato del minore e al rimborso delle terapie sostenute privatamente
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del figlio minore all'esecuzione tempestiva degli interventi di logopedia e psicomotricità previsti dal piano terapeutico riabilitativo individuale approvato dall'ASL il 2 dicembre 2025, mediante erogazione diretta o indiretta delle prestazioni, nonché il rimborso dei costi sostenuti e da sostenere fino alla presa in carico. Ha inoltre domandato la condanna dell'ASL all'attuazione del piano, all'adozione delle necessarie misure organizzative e al rimborso di euro 2.124,00 per le terapie già effettuate, anche a titolo risarcitorio. La ricorrente ha prospettato, ove necessario, l'illegittimità del silenzio serbato dall'ASL sulle istanze del 9 e del 29 dicembre 2025 e ha chiesto l'annullamento degli atti interlocutori adottati dall'amministrazione, compresa una nota non meglio specificata, con riserva di motivi aggiunti. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli atti e l'adozione della più opportuna misura cautelare.
La decisione
Il TAR non ha accolto né respinto nel merito le domande. Ha rilevato, con riferimento alla richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute per il minore, un dubbio sulla propria giurisdizione, poiché si tratta di pretese patrimoniali non derivanti dall'esercizio discrezionale di un potere amministrativo: l'ASL aveva già approvato il piano terapeutico, che non era contestato dalla ricorrente. Quanto alla tutela cautelare complessiva, il Collegio ha ritenuto che il bilanciamento degli interessi fosse adeguatamente soddisfatto dalla sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una sospensione o altra misura cautelare sostanziale. È stata fissata l'udienza pubblica del 22 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
sollecita definizione del giudizio nel merito
Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può non adottare una misura cautelare sostanziale e disporre la trattazione anticipata del merito.
Regolamento (UE) 2016/679
articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati personali e sanitari nell'ambito della diffusione del provvedimento.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La domanda di rimborso di spese sanitarie sostenute privatamente può esulare dalla giurisdizione amministrativa quando non trova causa nell'esercizio discrezionale di un potere della pubblica amministrazione, in particolare se l'amministrazione ha già approvato il piano terapeutico e la controversia riguarda esclusivamente l'adempimento di una pretesa patrimoniale.
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando il bilanciamento degli interessi consente di soddisfare adeguatamente le esigenze cautelari mediante la sollecita definizione del giudizio, il giudice può fissare direttamente l'udienza di merito senza concedere la sospensione o altra misura cautelare sostanziale.
Come è indicizzato
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