Sentenza del 26/02/2015 n. 165 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Imposte in genere - Conqono fiscale - Chiusura delle liti fiscali ex art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Adesione procedura definizione - Potere accertamento uffici finanziari- Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che l’adesione alla procedura di definizione non impedisce all’Amministrazione finanziaria di verificare se il credito richiesto a rimborso esista effettivamente. Pertanto, la definizione agevolata non produce l’effetto di rendere intangibile o automaticamente riconosciuto un credito inesistente: l’ufficio conserva il potere di accertarne la sussistenza e, se del caso, negare il rimborso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli effetti dell’adesione alla procedura di definizione prevista dall’art. 9 della legge n. 289 del 2002, nell’ambito della chiusura delle liti fiscali. Il punto centrale è stabilire se tale adesione impedisca agli uffici finanziari di accertare successivamente l’eventuale inesistenza del credito fiscale posto a fondamento di una richiesta di rimborso.
Norme richiamate
Art. 9 della legge n. 289 del 2002
Adesione alla procedura di definizione
La definizione agevolata prevista dalla norma non preclude all’Amministrazione finanziaria l’accertamento dell’eventuale inesistenza del credito fiscale richiesto a rimborso.
Art. 16 della legge n. 289 del 2002
Chiusura delle liti fiscali
La chiusura della lite fiscale non comporta il riconoscimento automatico di crediti o rimborsi privi di effettivo fondamento, né elimina il potere dell’ufficio di verificarne l’esistenza.
Massime di principio
- La definizione agevolata di una controversia fiscale riguarda gli effetti della lite definita, ma non trasforma automaticamente in esistente un credito fiscale che non sia stato effettivamente maturato.
- L’Amministrazione finanziaria può verificare l’esistenza sostanziale del credito posto a fondamento di una richiesta di rimborso anche dopo l’adesione a una procedura di definizione.
- Chi richiede un rimborso deve comunque dimostrare la sussistenza del credito secondo le regole ordinarie; la definizione della lite non sostituisce tale prova.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra la definizione degli effetti sanzionatori o contenziosi e il riconoscimento dell’esistenza del credito: la prima non implica necessariamente il secondo.
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