Ordinanza n. 11166/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM del Ministro dell'Interno, comunicato, nella sua prima pagina, a mezzo posta dell'interessato il 10 novembre 2022, con il quale veniva respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana, n. K10/-OMISSIS- nonché la nota ministeriale ex art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990 datata 18 agosto 2020 e di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o successivo, con ogni conseguente e necessaria statuizione di Legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha rilevato la necessità di fissare una camera di consiglio ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. per assumere determinazioni sulle questioni preliminari concernenti la prospettata definizione in rito del giudizio. La camera di consiglio è stata fissata per il 15 luglio 2026; sono stati disposti gli adempimenti di segreteria e l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana e nota ministeriale di preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno, comunicato il 10 novembre 2022, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana, nonché la nota ministeriale di preavviso di rigetto del 18 agosto 2020 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti né le contestazioni specifiche rivolte agli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la fissazione della camera di consiglio destinata alle determinazioni sulle questioni preliminari relative alla prospettata definizione in rito del ricorso.
art. 10-bis l. 241/1990
nota ministeriale ex art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990
È richiamato per qualificare la nota ministeriale impugnata come preavviso di rigetto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
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