Cassazione Civile, Sentenza n. 5634/2020 del 02/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
I contribuenti impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione, notificato il 18 maggio 2009, relativo alle imposte di registro e ipotecarie dovute per un atto di donazione e divisione rogato il 17 maggio 2006. La CTP di Napoli, con sentenza del 4 novembre 2010, accoglieva parzialmente il ricorso e determinava la pretesa complessiva in euro 12.377,64, rigettandolo nel resto. La CTR della Campania, con sentenza del 19 ottobre 2012, rigettava l’appello. In cassazione i contribuenti proponevano quattro motivi: (1) denunciavano violazione degli artt. 3-bis e 3-ter del d.lgs. n. 463/1997 e dell’art. 76, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l’avviso sostitutivo dovesse essere notificato anche al notaio, che la pretesa fosse decaduta e che non fossero dovuti interessi moratori per errori imputabili all’Ufficio; (2) invocavano il giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza che aveva annullato l’avviso originario, deducendo che l’annullamento riguardava anche ragioni sostanziali e che la mancata comunicazione dell’avviso annullato comprometteva il diritto di difesa; (3) denunciavano omessa o apparente motivazione sulla questione delle masse plurime di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 131/1986; (4) denunciavano omessa o apparente motivazione sulla mancata indicazione nell’avviso dei presupposti, delle ragioni giuridiche e dei criteri e coefficienti utilizzati per la liquidazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: il notaio è responsabile, quale garante, soltanto per l’imposta principale e non per quella suppletiva o complementare; l’avviso in esame poteva quindi essere notificato alle sole parti contraenti. Ha inoltre escluso la decadenza, poiché, rispetto all’atto rogato il 17 maggio 2006, la notifica del 18 maggio 2009 era intervenuta entro il termine triennale decorrente dalla registrazione. Ha rigettato il secondo motivo, precisando che il precedente giudicato riguardava il difetto di motivazione dell’avviso originario e non il rapporto tributario, sicché non impediva la nuova pretesa. Ha accolto i motivi terzo e quarto: la CTR, limitandosi ad aderire alla decisione di primo grado senza affrontare le specifiche doglianze sulle masse plurime e sull’indicazione dei criteri e coefficienti di liquidazione, aveva omesso di pronunciarsi su questioni devolute con l’appello. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 131/1986
Il parametro normativo al quale fare riferimento è il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42, che qualifica “principale” l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica”, “suppletiva” l’imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio” e “complementare l’imposta applicata in ogni altro caso.
La distinzione tra imposta principale, suppletiva e complementare è decisiva per individuare i soggetti tenuti al pagamento e, in particolare, i limiti della responsabilità del notaio.
art. 3-ter d.lgs. n. 463/1997
Definizioni che devono essere lette ed interpretate alla luce del D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3-ter, che, introducendo l’autoliquidazione dell’imposta mediante procedura automatizzata, consente agli uffici di controllare “la regolarità dell’autoliquidazione e del versamento” e “qualora sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore imposta” di notificare “anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata”.
La disciplina dell’autoliquidazione consente all’Ufficio di verificare il versamento e di chiedere l’integrazione della maggiore imposta dovuta sulla base degli elementi desumibili dall’atto, mediante avviso notificato entro il termine previsto.
art. 57 d.P.R. n. 131/1986
Vista la peculiare natura del ruolo del notaio, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, limita la responsabilità del notaio rogante al pagamento della sola imposta principale; egli non ha invece alcuna responsabilità per l’imposta complementare e suppletiva.
Il notaio rogante risponde del pagamento della sola imposta principale, quale garante dell’adempimento delle parti, e non è responsabile per imposte suppletive o complementari.
art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131/1986
Con riguardo al secondo profilo oggetto di censura, va rilevato che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, la pretesa deve essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente, in applicazione del principio generale desumibile dall’art. 2964 c.c., dalla data della registrazione, a partire dalla quale l’ufficio del registro ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato.
Il termine triennale di decadenza per far valere la pretesa tributaria decorre dalla registrazione dell’atto.
art. 2964 c.c.
Con riguardo al secondo profilo oggetto di censura, va rilevato che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, la pretesa deve essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente, in applicazione del principio generale desumibile dall’art. 2964 c.c., dalla data della registrazione, a partire dalla quale l’ufficio del registro ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato.
Il principio generale in materia di decadenza è applicato per individuare nella data della registrazione il momento iniziale del termine triennale previsto per la pretesa tributaria.
art. 324 c.p.c.
Ed invero il giudicato formatosi a seguito della sentenza della CTP di Napoli n. 113/40/2008 involge unicamente il difetto di motivazione dell’originario avviso e non riguarda invece il rapporto tributario di talchè sulla scorta dei principi enucleatì in tema di capacità espansiva del giudicato esterno (vedi S.U. n. 13916/2006) non può ritenersi fondata nella specie l’eccezione di giudicato esterno.
Il giudicato sull’annullamento di un avviso per difetto di motivazione non si estende al rapporto tributario sostanziale quando la decisione precedente non abbia definito tale rapporto.
art. 112 c.p.c.
Nella specie la sentenza impugnata nello statuire che “..presa visione della documentazione in atti, non può che condividere la decisione dei giudici di primae curae e rigettare l’appello dei contribuenti..” non si è pronunciata sulle specifiche questioni oggetto dei motivi sub c) e d) dell’atto di appello proposto dai contribuenti ed afferente alla questione delle c.d. masse plurime di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, ed a quella dell’erronea liquidazione dell’imposta per mancata indicazione dei criteri e dei coefficienti.
Viola il dovere di corrispondere alle domande e alle questioni devolute il giudice d’appello che omette di pronunciarsi su specifiche doglianze, limitandosi a una generica adesione alla decisione di primo grado.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Va premesso che la statuizione del giudice di merito il quale non esamini e non decida una questione oggetto di specifica doglianza è impugnabile per cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” da omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in riferimento alla violazione dell’art. 112 stesso codice, laddove la denuncia del vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, presuppone, invece, che lo stesso giudice abbia preso in considerazione tale questione e l’abbia risolta senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione adottata in proposito.
L’omessa decisione su una questione specificamente devoluta si denuncia come error in procedendo ai sensi del n. 4; il vizio di motivazione presuppone invece che la questione sia stata esaminata e risolta, ma senza adeguata giustificazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Va premesso che la statuizione del giudice di merito il quale non esamini e non decida una questione oggetto di specifica doglianza è impugnabile per cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” da omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in riferimento alla violazione dell’art. 112 stesso codice, laddove la denuncia del vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, presuppone, invece, che lo stesso giudice abbia preso in considerazione tale questione e l’abbia risolta senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione adottata in proposito.
Il vizio di motivazione è configurabile quando il giudice abbia preso in considerazione la questione e l’abbia decisa senza fornire, o fornendo in modo inadeguato, le ragioni della decisione; non coincide con l’omessa pronuncia.
art. 34 d.P.R. n. 131/1986
Nella specie la sentenza impugnata nello statuire che “..presa visione della documentazione in atti, non può che condividere la decisione dei giudici di primae curae e rigettare l’appello dei contribuenti..” non si è pronunciata sulle specifiche questioni oggetto dei motivi sub c) e d) dell’atto di appello proposto dai contribuenti ed afferente alla questione delle c.d. masse plurime di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, ed a quella dell’erronea liquidazione dell’imposta per mancata indicazione dei criteri e dei coefficienti.
La questione relativa alle masse plurime prevista dall’art. 34 era stata specificamente devoluta in appello e doveva essere esaminata e decisa dal giudice; la Corte di cassazione non ne definisce qui il merito.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro, il notaio rogante è obbligato al pagamento, quale garante e non quale soggetto passivo del presupposto impositivo, della sola imposta principale; non risponde delle imposte suppletive e complementari, per le quali l’avviso può essere notificato alle sole parti contraenti.
- Il termine triennale di decadenza per l’esercizio della pretesa tributaria previsto dall’art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986 decorre dalla data di registrazione dell’atto.
- Il giudicato che annulla un avviso tributario per difetto di motivazione non si estende al rapporto tributario sostanziale se la decisione non ha definito quel rapporto.
- L’omessa pronuncia su una specifica questione devoluta al giudice di merito integra un error in procedendo denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.; il vizio di motivazione presuppone invece che la questione sia stata esaminata e decisa, ma senza adeguata giustificazione.
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