Sentenza n. 1496/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento, previa misura cautelare, - del provvedimento della ASP di Ragusa n. prot. 9042/2026 del 3 febbraio 2026, recante comunicazione di esclusione dalla procedura di gara per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura in somministrazione di arredi sanitari, arredi per camere di degenza, arredi di forniture e tende, adottato ai sensi dell’art. 90 d. lgs. 36/2023; - di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo della posizione della ricorrente; nonché per il risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura di gara per la fornitura in somministrazione di arredi sanitari, arredi per camere di degenza, arredi di forniture e tende
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stata esclusa dalla procedura di gara, chiedendone l’annullamento previa cautela e domandando altresì il risarcimento del danno. L’ASP resistente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, rilevando che, prima della notificazione del gravame, la procedura si era conclusa con l’aggiudicazione adottata il 6 febbraio 2026 e pubblicata dall’8 al 23 febbraio 2026. Secondo l’amministrazione, l’aggiudicazione non era stata impugnata, né poteva ritenersi compresa nella generica formula di impugnazione di ogni atto connesso o consequenziale; essa avrebbe dovuto essere contestata nel termine previsto dall’art. 120 c.p.a., eventualmente anche mediante motivi aggiunti. La ricorrente aveva rinunciato alla domanda cautelare monocratica e alla prosecuzione della fase cautelare in vista della trattazione del merito.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione dell’ASP e ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’aggiudicazione intervenuta prima della proposizione del ricorso non era stata impugnata. Il Collegio ha ritenuto applicabile il principio secondo cui l’illegittimità dell’esclusione, anche ove accertata, produrrebbe soltanto un effetto viziante sull’aggiudicazione; di conseguenza, l’aggiudicazione deve essere espressamente contestata affinché possa essere rimossa e possa conservarsi l’interesse all’annullamento dell’esclusione. La generica impugnazione di ogni atto connesso o consequenziale non è stata ritenuta sufficiente. Le spese sono state compensate, salvo il contributo unificato, posto a carico della società ricorrente, in considerazione del fatto che al momento della notificazione del ricorso era ancora pendente il termine per proporre eventuali motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 90 d.lgs. 36/2023
Indicato quale base normativa del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina applicabile all’impugnazione dell’aggiudicazione nel rito speciale degli appalti, anche mediante motivi aggiunti entro il termine previsto.
Massime di principio
- L’omessa impugnazione dell’aggiudicazione determina l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso proposto contro l’esclusione dalla gara quando l’aggiudicazione sia intervenuta prima della notificazione del ricorso.
- L’illegittimità dell’esclusione dalla gara produce, di regola, un effetto viziante e non caducante sull’aggiudicazione; pertanto, l’aggiudicazione deve essere espressamente impugnata per consentire la rimozione degli effetti lesivi e la conservazione dell’interesse alla decisione sull’esclusione.
- La generica impugnazione di ogni atto preordinato, connesso o consequenziale non equivale all’impugnazione specifica dell’aggiudicazione e non sostituisce la necessaria contestazione dell’atto conclusivo della procedura.
- La pendenza del termine per proporre motivi aggiunti al momento della notificazione del ricorso può giustificare la compensazione delle spese, ma non impedisce la declaratoria di improcedibilità quando l’aggiudicazione non venga comunque impugnata.
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