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Sentenza

Sentenza del 25/09/2015 n. 19052 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia relativa a una cartella di pagamento per ritenute IRPEF alla fonte non versate o versate tardivamente, oltre a sanzioni e interessi, derivanti dal controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, per l'anno 1999. I sei motivi riguardavano principalmente: l'inapplicabilità retroattiva della disciplina transitoria sui termini di notifica delle cartelle; la presunta violazione del termine per l'iscrizione a ruolo e per la notifica; l'omesso invio della comunicazione prevista dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000; l'asserita contraddittorietà o insufficienza della motivazione sul punto; nonché la violazione delle norme relative alle comunicazioni conseguenti al controllo automatizzato e alle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto applicabile anche ai giudizi pendenti la disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106/2005, convertito dalla legge n. 156/2005, che prevedeva, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, il termine quinquennale per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione automatizzata. La cartella, notificata il 30 settembre 2003, è stata quindi considerata tempestiva. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di preventiva comunicazione ex art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, poiché non erano emerse incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione: gli importi erano dovuti nella misura dichiarata, sebbene parte dei versamenti fosse stata effettuata tardivamente. L'omessa comunicazione preventiva, quanto alle sanzioni, è stata comunque qualificata come mera irregolarità, non idonea a determinare la nullità della cartella. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.200 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfetarie e alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Controllo automatizzato e liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione.

    La cartella può essere emessa sulla base del controllo automatizzato quando la pretesa deriva direttamente dai dati dichiarati, senza necessità di un'attività istruttoria o valutativa complessa.

  • D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156

    Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

    La disciplina transitoria, introdotta dopo la declaratoria di incostituzionalità del precedente termine, si applica anche alle situazioni anteriori e ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato, operando retroattivamente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17

    Il termine previsto per l'iscrizione a ruolo non coincide necessariamente con il termine per la notifica della cartella; per le fattispecie coperte dalla disciplina transitoria del 2005 rileva il termine quinquennale previsto da tale disciplina.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5

    Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti.

    La comunicazione preventiva è obbligatoria solo quando il controllo evidenzia effettive incertezze o errori rilevanti nella dichiarazione. Non è necessaria per il mero mancato o tardivo versamento di somme dichiarate dal contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3

    La preventiva comunicazione dell'esito del controllo non condiziona l'emissione della cartella, salvo che il controllo riveli errori o irregolarità nella dichiarazione tali da rendere necessario acquisire chiarimenti.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 2, comma 2

    L'omesso invito al pagamento con riduzione delle sanzioni non comporta la nullità dell'iscrizione a ruolo o degli atti successivi; costituisce una mera irregolarità, poiché l'invito mira principalmente a consentire al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9

    Il condono tombale non è applicabile in presenza di cause ostative e, comunque, la disciplina del condono salva gli effetti dei versamenti già eseguiti in base alla liquidazione automatizzata.

Massime di principio

  • Quando una nuova legge introduce termini transitori per la notifica delle cartelle in seguito a una pronuncia di incostituzionalità, tali termini possono applicarsi retroattivamente anche ai giudizi pendenti, purché non definitivamente conclusi.
  • Per i controlli automatizzati fondati sui dati indicati nella dichiarazione, la cartella può essere notificata senza una preventiva comunicazione se non emergono incertezze interpretative o errori sostanziali nella dichiarazione.
  • Il semplice omesso o tardivo versamento di un importo correttamente dichiarato non costituisce, di regola, un'incertezza rilevante sulla dichiarazione e non impone l'invio dell'avviso previsto dallo Statuto del contribuente.
  • L'omessa comunicazione preventiva relativa alle sanzioni non determina automaticamente la nullità della cartella: può integrare una mera irregolarità, soprattutto quando la comunicazione avrebbe avuto solo la funzione di consentire il pagamento con sanzioni ridotte.
  • È necessario distinguere il termine per l'iscrizione a ruolo dal termine per la notifica della cartella: la tempestività deve essere valutata applicando la specifica disciplina vigente per il tipo di tributo e per il periodo d'imposta interessato.
  • In presenza di un condono, occorre verificare sia l'eventuale esistenza di cause ostative sia gli effetti conservativi previsti dalla legge sui versamenti già effettuati.

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