Sentenza n. 769/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di CALTANISSETTA Cat. -OMISSIS- /15 notificato in data 05.05.2025 avente ad oggetto il rigetto della istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino nigeriano, aveva ottenuto dal Tribunale di Catania il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, in ragione delle documentate condizioni di salute, consistenti nell'amputazione di una gamba e nell'applicazione di una protesi. La Questura di Caltanissetta gli aveva rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale, con scadenza il 28 novembre 2024. Prima della scadenza, il 25 settembre 2024, aveva presentato domanda di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura aveva respinto l'istanza ritenendo non applicabile il regime transitorio previsto dall'art. 7 del d.l. n. 20/2023, che ha abrogato la possibilità generale di conversione prevista dall'art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023 ed eccesso di potere sotto diversi profili. In corso di causa l'amministrazione ha prodotto documentazione relativa a una presunta rinuncia alla domanda, ma il ricorrente ha contestato che tale dichiarazione fosse idonea a determinare una decisione in rito, poiché resa senza l'assistenza del difensore e senza piena consapevolezza del suo significato, confermando il proprio interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il diniego. Il Collegio ha dato continuità alla propria precedente giurisprudenza e ha ritenuto applicabile il regime transitorio ai permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati sulla base della disciplina previgente e ancora in corso di validità. Richiamando la circolare del Ministero dell'Interno del 29 maggio 2024, il parere dell'Avvocatura generale dello Stato e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il giudice ha affermato che lo sbarramento temporale rilevante è costituito dalla data di presentazione dell'istanza di protezione speciale, non dalla data di rilascio del permesso. Il successivo art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, riferito ai permessi per protezione speciale già rilasciati secondo la disciplina previgente e ancora validi, consente il rinnovo per una sola volta e mantiene ferma la facoltà di conversione se ricorrono i requisiti di legge. Il richiamo dell'amministrazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5666/2025 non è stato ritenuto ostativo, poiché quella disciplina transitoria riguarda specificamente i permessi per protezione speciale rilasciati secondo la disciplina previgente e non autorizza l'introduzione di ulteriori condizioni limitative non previste dalla legge. Il ricorrente è stato inoltre ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, impregiudicati gli ulteriori accertamenti dell'Agenzia delle Entrate sui presupposti reddituali. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 20/2023
La decisione richiama il regime transitorio conseguente all'abrogazione dell'art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998.
La disciplina transitoria conserva, nei casi previsti, la possibilità di conversione dei permessi per protezione speciale rilasciati secondo la disciplina previgente; lo sbarramento temporale rilevante è collegato alla presentazione dell'istanza di protezione speciale e non può essere integrato dall'amministrazione con ulteriori condizioni ostative non previste dalla legge.
art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023
I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno (in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,) se ne ricorrono i requisiti di legge.
La disposizione disciplina transitoriamente i permessi per protezione speciale già rilasciati secondo la normativa previgente e ancora validi, mantenendo la facoltà di conversione in presenza dei requisiti di legge.
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
La norma, abrogata dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 20/2023, prevedeva la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale; la disciplina transitoria ha impedito che l'abrogazione travolgesse integralmente le posizioni già maturate secondo il regime precedente.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
È la disposizione in base alla quale il Tribunale di Catania aveva riconosciuto al ricorrente la protezione speciale, tenendo conto delle sue condizioni di salute.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base normativa dei permessi per protezione speciale cui si applica il regime transitorio dell'art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023.
Massime di principio
- Nel regime transitorio introdotto dall'art. 7 d.l. n. 20/2023, ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale, lo sbarramento temporale rilevante è costituito dalla data di presentazione dell'istanza di protezione speciale; non è consentito all'amministrazione ricavare dalla legge ulteriori condizioni ostative implicite, come una specifica data di rilascio del titolo, non previste dal dato normativo.
- L'art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023 mantiene ferma la facoltà di conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati secondo la disciplina previgente e ancora in corso di validità, purché ricorrano gli ulteriori requisiti di legge.
- La disciplina transitoria relativa alla convertibilità dei permessi per protezione speciale costituisce una disciplina speciale di salvaguardia dell'affidamento maturato dagli stranieri nella vigenza del precedente regime e non può essere estesa analogicamente a titoli di soggiorno diversi da quelli espressamente contemplati.
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