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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07924/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia di merito di condanna per tentata violazione di domicilio è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per tentata violazione di domicilio. Con il primo motivo ha formulato censure dirette, secondo la Corte, a ottenere un riesame del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici travisamenti della prova e contro una motivazione ritenuta non manifestamente illogica o carente. Con il secondo motivo ha contestato la determinazione della pena, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., e perché la tentata violazione di domicilio è fattispecie autonoma derivante dal combinato disposto degli artt. 56 e 614 c.p. Entrambi i motivi sono stati ritenuti anche privi di specificità, in quanto sostanzialmente reiterativi delle doglianze già proposte in appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. La nota difensiva depositata successivamente non è stata considerata idonea a superare il giudizio di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Il tentativo, combinato con l'art. 614 c.p., integra la fattispecie di tentata violazione di domicilio e consente la determinazione della pena per tale reato tentato come figura autonoma.

  • art. 614 c.p.

    La violazione di domicilio, anche nella forma tentata, è il reato sostanziale oggetto della condanna confermata.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve avvenire nel rispetto dei criteri legali di commisurazione e rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    I parametri di gravità del reato e di capacità a delinquere guidano la determinazione della pena e limitano il sindacato di legittimità alla sola illogicità o arbitrarietà manifesta.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo esame del merito o di diversa ricostruzione dei fatti, salvo la specifica allegazione di un travisamento della prova o di vizi motivazionali rilevanti.
  • La censura sulla quantificazione della pena è inammissibile quando miri a una rivalutazione del merito, essendo la commisurazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., se sorretta da motivazione non arbitraria.
  • Le doglianze riproduttive dei motivi di appello, non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, difettano di specificità e conducono all'inammissibilità del ricorso.
  • La tentata violazione di domicilio può essere qualificata e punita come fattispecie derivante dal combinato disposto tra norma incriminatrice e disciplina generale del tentativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneTentativoViolenza privata
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro la persona
IstitutiTentativoOnere della prova

Testo integrale

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