Ordinanza n. 40/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’informazione interdittiva antimafia prot. Interno n. -OMISSIS- del 25.11.2025 in uno con la nota prot. uscita n. -OMISSIS- del 27.11.2025 di comunicazione del provvedimento interdittivo, emessa dal Prefetto di -OMISSIS- a carico della società -OMISSIS- S.r.l.s. e notificata alla ricorrente in data 27.11.2025; b) dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 04.12.2025 del Registro delle Ordinanze Dirigenziali del Comune di Lamezia Terme notificata il 05.12.2025 (p.e.c. delle ore-OMISSIS-) alla società -OMISSIS- S.r.l.s. e con la quale l'Amministrazione ha disposto la revoca, con conseguente cessazione immediata dell'attività di impresa funebre, nonché la chiusura dei locali; c) parere reso dai componenti del Gruppo Interforze Antimafia, mai comunicato; d) ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, di contenuto ed estremi sconosciuti, posti alla base dei suddetti provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente e, in particolare, ove occorrer possa, gli atti di cui all'istanza di accesso agli atti inviata alla Prefettura dal legale a mezzo P.E.C. in data 28.11.2025 e nel ricorso da intendersi integralmente richiamata e trascritta; e) tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento sub a), non indicati nel provvedimento e mai comunicati o resi noti alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia e conseguente ordinanza comunale di revoca dell'attività di impresa funebre e chiusura dei locali
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto e la successiva ordinanza del Comune di Lamezia Terme, con cui è stata disposta la revoca, la cessazione immediata dell'attività di impresa funebre e la chiusura dei locali. Sono stati inoltre impugnati il parere del Gruppo Interforze Antimafia, gli atti presupposti e conseguenti e gli atti istruttori non comunicati, anche in relazione a un'istanza di accesso agli atti. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti né formula una valutazione di merito sulla legittimità degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la celere trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha quindi disposto la sospensione degli atti impugnati né ha deciso il merito della controversia; ha fissato per la trattazione nel merito l'udienza pubblica del 22 aprile 2026. L'ordinanza dispone inoltre l'esecuzione da parte dell'Amministrazione e l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari rappresentate dalla parte ricorrente siano adeguatamente soddisfatte mediante la celere trattazione del merito della controversia
Il giudice, nell'ambito della fase cautelare, può ritenere sufficiente a tutelare le esigenze della parte la fissazione sollecita dell'udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ricorrendone i presupposti e su richiesta dell'interessato, il giudice dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare sollecitamente l'udienza di merito, senza sospendere il provvedimento impugnato.
- L'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ha natura interlocutoria e non comporta una decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso né sull'illegittimità degli atti impugnati.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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