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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13020/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di corrispettivi relativi a prestazioni e forniture eseguite in esecuzione di due accordi quadro con una società committente. La committente propose opposizione deducendo grave inadempimento della controparte e chiedendo la revoca del decreto; in subordine sostenne l’operatività dell’exceptio inadimpleti contractus e la compensazione con i danni da inadempimento. I giudici di merito accolsero l’opposizione ritenendo non provato l’esatto adempimento della fornitrice, soprattutto quanto alla consegna di bulloneria, tubi strutturali e documentazione tecnica, valorizzando anche la circostanza che la committente aveva effettuato alcuni pagamenti in corso di causa. Con il ricorso per cassazione la fornitrice ha denunciato, in primo luogo, nullità della sentenza d’appello per motivazione irriducibilmente contraddittoria ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva ritenuto da un lato non sufficiente la produzione dei documenti di benestare all’emissione delle fatture e, dall’altro, aveva affermato che tali benestare presupponevano la completezza della documentazione, con un ragionamento incompatibile. Gli ulteriori due motivi, relativi al travisamento della prova e all’omesso esame di un fatto decisivo, sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza d’appello fosse affetta da nullità per motivazione meramente apparente o insanabilmente contraddittoria, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. La contraddizione riguardava il valore probatorio attribuito ai documenti di benestare all’emissione delle fatture, considerati al tempo stesso irrilevanti e legati alla verifica della completezza documentale. Accolto il primo motivo, i motivi secondo e terzo sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    È stato utilizzato come vizio dedotto per denunciare la nullità della sentenza impugnata per violazione dei requisiti di motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte lo richiama come norma che impone la presenza di una motivazione non apparente e logicamente coerente; la contraddizione insanabile tra affermazioni inconciliabili integra nullità della sentenza.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti come vizio relativo alla valutazione della prova.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dalla parte opponente quale eccezione di inadempimento a fronte del preteso grave inadempimento della controparte.

  • art. 8038/2018

    Indicata quale precedente delle Sezioni Unite sul requisito della motivazione, richiamato per affermare che la contraddizione rende la motivazione solo apparente.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. quando la motivazione presenti affermazioni tra loro irriducibilmente contraddittorie, tali da renderla solo apparente e da impedire la comprensione dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore che agisce per il pagamento del proprio credito deve provare il titolo e l’esatto adempimento della prestazione quando il debitore contesti specificamente l’inadempimento.
  • La valutazione del materiale probatorio deve essere logicamente coerente: il giudice non può attribuire a un documento un significato probatorio e, nello stesso tempo, negargli rilevanza proprio rispetto al fatto che quel documento dovrebbe dimostrare.
  • Quando viene accolto un motivo che determina la cassazione della sentenza per vizio di motivazione, i motivi ulteriori che attengono al merito della prova o all’omesso esame di fatti decisivi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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