Sentenza n. 282/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 154/2024, pubblicata in data 25.1.2024, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Taranto, notificata in data 5.2.2024, passata in giudicato il 25.7.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale civile di Taranto che aveva ordinato l’accredito di € 500,00 per ciascun anno scolastico rivendicato sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 154/2024 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, alle stesse condizioni previste per i docenti a tempo determinato, l’importo di € 500,00 per ogni anno scolastico rivendicato. Il ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento dell’Amministrazione, nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito depositando documentazione, ma non ha contestato l’inadempimento dedotto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato dall’Amministrazione l’inadempimento all’obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare completa esecuzione, quanto alla sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Taranto entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni per l’esecuzione sostitutiva. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico appartenente all’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 750,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e consentire la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari esecutivi comportanti il pagamento di somme.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostra l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua portata conformativa o condannatoria e il persistente inadempimento dell’amministrazione obbligata.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell’amministrazione dell’inadempimento dedotto, a fronte di una pretesa adeguatamente documentata, consente di ritenere provata la violazione dell’obbligo derivante dal giudicato.
- Quando l’amministrazione non ha dato esecuzione a una sentenza di condanna al pagamento o all’erogazione di una prestazione entro il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio e fissare contestualmente un termine ulteriore per l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un dirigente o funzionario già appartenente all’amministrazione debitrice, attribuendogli, ove necessario, la facoltà di delega e senza liquidare compensi quando l’incarico è svolto nell’ambito delle funzioni istituzionali del dipendente pubblico.
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