Cassazione Penale, Ordinanza n. 30444/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha inoltre escluso la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui l'inammissibilità derivante da una causa non imputabile al ricorrente e determinata dal venir meno sopravvenuto dell'interesse non integra soccombenza.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze di condanna emesse dalla Corte di appello di Milano, rideterminando la pena complessiva in anni quattro e mesi tre di reclusione. La condannata ha impugnato tale ordinanza deducendo, con un primo motivo, violazione degli artt. 81 c.p. e 133 c.p.p. per l'erronea individuazione della pena base, asseritamente fondata sul solo dato aritmetico e senza considerare tutte le circostanze di fatto; con un secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla misura dell'aumento per la continuazione. Successivamente, con atto del 2 luglio 2026, la ricorrente ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il giudice dell'esecuzione aveva ulteriormente rideterminato la pena anche in accoglimento della richiesta di indulto.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la corretta individuazione della pena base nella disciplina del reato continuato.
art. 133 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle circostanze di fatto nella determinazione della pena; il testo sembra contenere un refuso rispetto al riferimento normativo tipico in materia di commisurazione della pena.
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando derivante da un fatto sopravvenuto non imputabile al ricorrente, rende l'impugnazione inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse non consegue automaticamente la condanna alle spese processuali né al pagamento della somma alla Cassa delle ammende, perché manca una situazione di soccombenza.
- Nel procedimento esecutivo, la rideterminazione sopravvenuta della pena che soddisfi l'interesse del condannato può far venir meno l'interesse a coltivare il ricorso avverso l'ordinanza di esecuzione.
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