Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30444/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha inoltre escluso la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui l'inammissibilità derivante da una causa non imputabile al ricorrente e determinata dal venir meno sopravvenuto dell'interesse non integra soccombenza.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze di condanna emesse dalla Corte di appello di Milano, rideterminando la pena complessiva in anni quattro e mesi tre di reclusione. La condannata ha impugnato tale ordinanza deducendo, con un primo motivo, violazione degli artt. 81 c.p. e 133 c.p.p. per l'erronea individuazione della pena base, asseritamente fondata sul solo dato aritmetico e senza considerare tutte le circostanze di fatto; con un secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla misura dell'aumento per la continuazione. Successivamente, con atto del 2 luglio 2026, la ricorrente ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il giudice dell'esecuzione aveva ulteriormente rideterminato la pena anche in accoglimento della richiesta di indulto.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la corretta individuazione della pena base nella disciplina del reato continuato.

  • art. 133 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle circostanze di fatto nella determinazione della pena; il testo sembra contenere un refuso rispetto al riferimento normativo tipico in materia di commisurazione della pena.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando derivante da un fatto sopravvenuto non imputabile al ricorrente, rende l'impugnazione inammissibile.
  • Quando il ricorso per cassazione diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse non consegue automaticamente la condanna alle spese processuali né al pagamento della somma alla Cassa delle ammende, perché manca una situazione di soccombenza.
  • Nel procedimento esecutivo, la rideterminazione sopravvenuta della pena che soddisfi l'interesse del condannato può far venir meno l'interesse a coltivare il ricorso avverso l'ordinanza di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.