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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24742/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna (abbreviato) per i reati contestati con art. 110, 628, 582, 585 e connessa continuazione. Due motivi principali: (1) nullità della sentenza per violazione della disciplina sulla celebrazione del giudizio d'appello in camera di consiglio non partecipata (mancata avvertenza nella citazione circa l'instaurazione del rito camerale ai sensi della normativa emergenziale), con conseguente pretesa lesione delle prerogative difensive e del diritto all'assistenza; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti (richiesta di riqualificazione in danno e non rapina, ai sensi degli artt. 612 e 635 c.p.) e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (artt. 62-bis e 62 n.4 c.p.), nonché errori nel giudizio di bilanciamento e nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Primo motivo (nullità per omissione dell'avviso sul rito camerale): manifestamente infondato perché la normativa processuale ordinaria (art. 601 e art. 429 c.p.p.) non richiede l'avvertenza sull'instaurazione del rito camerale emergenziale a pena di nullità; l'art. 23-bis del d.l. 137/2020 ha reso ordinario, per ragioni sanitarie, il rito camerale salvo richiesta delle parti, ma non amplia la tassatività delle nullità dell'atto di citazione; non è onere del presidente informare l'appellante della vigenza della norma. Secondo motivo: aspecifico e manifestamente infondato in quanto le questioni erano già esaminate e la Corte territoriale ha dato congrua motivazione in ordine alla qualificazione, al diniego delle attenuanti e alla quantificazione della pena (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 e art. 23-bis

    Norme emergenziali che hanno disciplinato la decisione dei giudizi di appello in camera di consiglio senza l'intervento delle parti salvo richiesta; la Corte ha ritenuto che l'omissione nell'atto di citazione dell'avvertenza sul rito camerale non costituisce nullità a pena di invalidità dell'atto introduttivo

  • decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, art. 5-duodecies (convertito nella L. 199/2022)

    Norma di proroga/estensione delle disposizioni emergenziali, indicata in riferimento alla continuità dell'applicazione della disciplina sulla celebrazione dei giudizi in epoca pandemica

  • art. 601 c.p.p. (commi richiamati)

    Regola la vocatio in iudicium per il rito d'appello; la Corte ricorda che i requisiti dell'atto di citazione sono quelli indicati dall'art. 429 c.p.p. e che l'art. 601 non impone l'avvertenza sul rito camerale come requisito di nullità

  • art. 429 c.p.p. (comma 1, lett. a, f, g)

    Individua i requisiti essenziali del decreto di citazione (generalità dell'imputato, indicazione di giorno/luogo/ora della comparizione, data e sottoscrizione); la Corte ha verificato la presenza di tali requisiti e perciò ha escluso la nullità

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone le conseguenze economiche per il ricorrente condannato in cassazione; applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

  • art. 173 disposizioni attuative c.p.p.

    Limiti di motivazione per la decisione in cassazione; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione

  • art. 110, 628 (comma 1 e 3, n.1) c.p.; art. 582, 585 c.p.; art. 61 n.2 c.p.

    Norme penali che qualificano la fattispecie contestata (reati principali e concorso di persone e continuazione); la condanna del ricorrente è stata confermata in relazione a tali disposizioni

  • art. 612 e art. 635 c.p.

    Norme relative a reati configurabili come diversi (es. danneggiamento); la corte ha ritenuto infondata la richiesta di riqualificazione avanzata dalla difesa, ritenendo congrua la qualificazione di rapina/lesioni

  • art. 62-bis e art. 62, n.4 c.p.

    Circostanze attenuanti contestate dal ricorrente; la Corte territoriale ha motivato il diniego del loro riconoscimento e la Cassazione ha giudicato la motivazione congrua e le censure reiterative

  • art. 611 comma 1-bis c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla possibilità di richiesta di trattazione orale; la difesa ha depositato richiesta tardiva che è stata respinta e tale scelta non è stata ritenuta censurabile in cassazione

Massime di principio

  • L'omissione nell'atto di citazione dell'avvertenza sulla celebrazione dell'appello in camera di consiglio per ragioni emergenziali non costituisce automaticamente causa di nullità: i requisiti tassativi sono quelli indicati dall'art. 429 c.p.p.
  • Durante il periodo di applicazione delle disposizioni emergenziali il rito camerale cartolare diventa la regola, salvo che una parte richieda espressamente la discussione orale nei termini stabiliti; la mancata instaurazione del contraddittorio orale dipende dall'iniziativa delle parti, non dal presidente della corte
  • Le censure di merito (riqualificazione del fatto, riconoscimento di attenuanti, valutazioni sulla pena) devono essere specifiche e dimostrare vizi di motivazione gravi e non possono limitarsi a riproporre argomentazioni già valutate in grado di appello
  • La Cassazione applica rigidamente il regime di tassatività delle nullità procedurali: i vizi non espressamente indicati dalla legge come nullità idonee a compromettere l'atto introduttivo non vengono valorizzati
  • La richiesta di trattazione orale tardiva può essere dichiarata inammissibile o respinta; per preservare il diritto al contraddittorio orale è essenziale che la difesa eserciti i poteri di impulso nei termini di legge
  • In caso di inammissibilità o rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e ad un contributo alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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