Ordinanza n. 112/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche con misura cautelare ex art. 56 c.p.a. - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0058681.20-10-2025 con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l'Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, unitamente al parere negativo ministeriale sul corso frequentato e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha rigettato l'istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna. Sono stati impugnati anche il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca sul corso denominato "Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo", frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati, nonché il preavviso di rigetto e gli ulteriori atti connessi. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti del diniego, anche con misura monocratica, deducendo l'illegittimità della valutazione amministrativa e rappresentando il pregiudizio derivante dalla possibile risoluzione del contratto di insegnamento sul sostegno in corso. Il giudice ha rilevato, a un primo sommario esame, che l'Amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione prodotta e l'esperienza professionale maturata nel settore; ha inoltre considerato che eventuali differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate mediante adeguate misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento n. 6408/2025, sospendendo gli effetti del provvedimento di rigetto anche ai fini del riesame dell'istanza del ricorrente. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella possibile insufficiente valutazione della documentazione e dell'esperienza professionale dell'interessato, nonché nella possibilità di colmare le differenze formative attraverso misure compensative. Il periculum in mora è stato individuato nel rischio che il diniego determinasse la risoluzione del contratto individuale di lavoro relativo all'insegnamento sul sostegno attualmente in corso. La fissazione dell'udienza di merito è stata rimessa a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007
Costituisce la base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea; il diniego adottato all'esito della relativa procedura è stato sospeso in via cautelare.
art. 10-bis l. 241/1990
Rileva quale disposizione disciplinante il preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego finale; l'ordinanza non formula una valutazione autonoma sulla sua legittimità.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dal ricorrente; il TAR ha ritenuto sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora e ha sospeso gli effetti dell'atto impugnato.
art. 56 c.p.a.
È richiamato in relazione alla richiesta di misura cautelare monocratica; l'ordinanza collegiale conferma il precedente decreto cautelare di accoglimento.
Massime di principio
- Nella valutazione di un'istanza di riconoscimento di un titolo professionale o di specializzazione conseguito all'estero, l'amministrazione deve esaminare adeguatamente la documentazione prodotta dall'interessato e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Le differenze formative tra l'ordinamento dello Stato di formazione e quello italiano non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
- In sede cautelare, il rischio di risoluzione del contratto di lavoro in corso costituisce un pregiudizio grave e attuale idoneo a integrare il periculum in mora.
- Quando il diniego di riconoscimento presenta, a un primo sommario esame, profili di insufficiente valutazione della documentazione e dell'esperienza professionale, il giudice amministrativo può sospenderne gli effetti disponendo il riesame dell'istanza da parte dell'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 26/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 27/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 28/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 29/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 30/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 31/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →