Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 22/2004

Disposizioni di novellazione del capo IV della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

Normativa regionaleL.R. Veneto 22/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto n. 22/2004 modifica la l.r. n. 3/2000 sui rifiuti: adegua riferimenti agli enti locali, rafforza i poteri sostitutivi per l’istituzione dell’Autorità d’ambito, disciplina la transizione dagli enti di bacino, aggiorna gli organi dell’Autorità e introduce un regime più ampio di controlli sugli impianti. Modifica anche i criteri del tributo di discarica per le riduzioni legate alla raccolta differenziata, con effetti collegati a obiettivi riferiti all’anno precedente.

Novelle alla disciplina veneta sulla gestione dei rifiuti urbani

Novelle alla disciplina veneta sulla gestione dei rifiuti

La legge interviene in modo puntuale sulla legge regionale Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, incidendo soprattutto sull’organizzazione del servizio dei rifiuti urbani, sulla transizione verso l’Autorità d’ambito, sui controlli degli impianti e sul tributo per il conferimento in discarica.

Programmazione degli impianti e coerenza con i lavori pubblici

La disciplina regionale chiarisce che la tipologia e il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, e dalle sue varianti approvate tramite i piani di cui all’articolo 8, vincolano la programmazione triennale dei lavori pubblici della Regione e delle Province per gli impianti pubblici di rispettiva competenza. In sostanza, la pianificazione rifiuti condiziona la programmazione delle opere pubbliche nel settore.

Forme di cooperazione e istituzione dell’Autorità d’ambito

Le forme di cooperazione per istituire l’Autorità d’ambito vengono aggiornate ai riferimenti del testo unico degli enti locali. I comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale istituiscono l’Autorità d’ambito mediante:

  • convenzione ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 267/2000;
  • consorzio ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 267/2000.

La consultazione tra gli enti locali avviene nella Conferenza d’ambito, composta dai presidenti e dai sindaci, o loro delegati, delle province e dei comuni dell’ambito. La rappresentanza comunale è rapportata alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ISTAT.

Termini per la scelta della forma associativa e poteri sostitutivi

Entro 180 giorni dall’approvazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, i comuni e le province dell’ambito devono, tramite la Conferenza d’ambito, individuare la forma di cooperazione e approvare lo schema di convenzione o di statuto. Se il termine decorre inutilmente, il Presidente della provincia competente, previa diffida, adotta in via sostitutiva la forma del consorzio.

Se un comune non approva la convenzione nei 60 giorni successivi alla deliberazione della Conferenza o della provincia, interviene in sostituzione il Presidente della provincia. Se il Presidente della provincia resta inerte rispetto agli adempimenti o alla funzione sostitutiva, interviene il Presidente della Giunta regionale, sempre previa diffida.

Ordinamento dell’Autorità d’ambito

La composizione degli organi dell’Autorità viene allineata alla forma di cooperazione scelta:

  • nel caso della convenzione, opera un Comitato istituzionale presieduto dal Presidente dell’Autorità e composto da 5 a 9 membri eletti dall’assemblea;
  • nel caso del consorzio, opera un Consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente dell’Autorità d’ambito e composto da 5 a 9 membri eletti dall’assemblea.

Resta l’assemblea d’ambito, formata dai rappresentanti delle province e dei comuni, e la figura del direttore con responsabilità organizzativa e gestionale.

Organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani

L’Autorità d’ambito deve organizzare il servizio di gestione dei rifiuti urbani, di regola con un unico gestore; per la raccolta e il trasporto i singoli comuni possono organizzarsi autonomamente individuando il gestore. In presenza di ragioni territoriali, amministrative, economiche o tecniche, l’Autorità può prevedere più soggetti gestori, nel rispetto dell’interesse generale dell’ambito e della qualità del servizio.

Entro 60 giorni dalla stipula della convenzione istitutiva, l’Autorità individua le forme del servizio secondo gli articoli 113 e 113-bis del d.lgs. 267/2000. Se l’Autorità non provvede, interviene il Presidente della provincia competente, previa diffida.

Transizione dagli enti responsabili di bacino all’Autorità d’ambito

La nuova disciplina transitoria mantiene operativi, fino alla piena operatività dell’Autorità d’ambito, gli enti responsabili di bacino previsti dal vecchio piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del 1988. Restano efficaci, fino alla loro naturale scadenza, le concessioni e i contratti di servizio relativi a raccolta, trasporto e smaltimento stipulati da tali enti.

Gli enti di bacino vengono poi soppressi e i relativi rapporti estinti, con un limite temporale comunque non oltre il 31 dicembre 2006, salve le eccezioni previste per i casi indicati dall’articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del d.lgs. 267/2000, per i quali il termine massimo è il 31 dicembre 2007.

L’Autorità d’ambito può anche salvaguardare temporaneamente una o più gestioni esistenti, su domanda degli enti locali e se ciò è conforme all’interesse generale dell’ambito. La salvaguardia non può pregiudicare efficienza, efficacia ed economicità del servizio né determinare una significativa differenziazione tariffaria. I termini di durata della salvaguardia non possono comunque superare il 31 dicembre 2006, o il 31 dicembre 2007 per le eccezioni sopra indicate.

Gli enti locali partecipanti definiscono, con atto successivo all’istituzione dell’Autorità, criteri e modalità di conferimento al patrimonio dell’Autorità delle quote di partecipazione risultanti dall’estinzione degli enti di bacino.

Controlli sugli impianti di recupero e stoccaggio

Per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno, esclusi quelli sottoposti a procedure semplificate, resta obbligatorio un programma di controllo in sede di autorizzazione. Il programma deve garantire funzionalità degli impianti, riduzione dei rischi ambientali e dei disagi per la popolazione, intervento tempestivo in caso di imprevisti, addestramento del personale e accesso ai dati di funzionamento e monitoraggio.

La novità introdotta dalla legge estende la facoltà della Provincia di richiedere tale programma, quando vi siano particolari situazioni territoriali che esigono un elevato livello di tutela ambientale, anche:

  • a tutti gli impianti di recupero dei rifiuti con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno;
  • agli impianti di stoccaggio dei rifiuti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), del d.lgs. 22/1997.

Per gli impianti già in esercizio rientranti nella disciplina del comma 7, il programma di controllo doveva essere attivato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale.

Tributo speciale per il deposito in discarica

Viene modificata la disciplina delle riduzioni del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Le riduzioni già previste per i comuni che raggiungono determinati obiettivi di raccolta differenziata si applicano anche quando il raggiungimento delle soglie del 50% e del 35% deriva dalla somma tra raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti avviati in discarica mediante appositi impianti.

La riduzione più favorevole resta collegata al raggiungimento dell’obiettivo del 50% di raccolta differenziata, mentre quella minore al 35%, con riferimento all’anno precedente a quello di pagamento del tributo. Il raggiungimento degli obiettivi continua a essere certificato annualmente dall’Osservatorio regionale sui rifiuti.

Regime applicativo e ambito territoriale

La legge opera esclusivamente per la Regione Veneto e modifica una disciplina regionale già esistente. Alcune disposizioni hanno contenuto transitorio e sono oggi storicamente riferite alla fase di passaggio dagli enti responsabili di bacino all’Autorità d’ambito, con termini espressamente legati al 31 dicembre 2006 e, per alcune eccezioni, al 31 dicembre 2007; per tali profili la disciplina ha ormai rilievo solo ricostruttivo o storico-applicativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.