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Legge

L.R. Veneto 25/2004

Nuove norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Normativa regionaleL.R. Veneto 25/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto disciplina l’assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica, protesica e alimentare per mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio. Prevede cure climatiche, soggiorni terapeutici, cure termali, contributi di accompagnamento e una commissione provinciale per i ricorsi. Abroga la L.R. n. 40/1999.

Assistenza sanitaria per invalidi di guerra e per servizio

Assistenza sanitaria per mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio

La legge regionale del Veneto disciplina le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche, protesiche e alimentari riconosciute ai soggetti equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell’art. 57, comma 3, della l. n. 833/1978. L’intervento è limitato al territorio regionale e pone a carico del Fondo sanitario nazionale le prestazioni erogate dall’ULSS di residenza.

Ambito di applicazione e beneficiari

Sono destinatari della disciplina i soggetti elencati dall’atto, tra cui:

  • mutilati e invalidi di guerra;
  • titolari di pensione di guerra ascrivibile dalla I all’VIII categoria;
  • mutilati e invalidi per cause di guerra;
  • soggetti in attesa del decreto di concessione della pensione con verbale della commissione medica competente;
  • mutilati e invalidi per servizio, anche ordinario, titolari di pensione privilegiata nelle categorie indicate;
  • soggetti in attesa del relativo decreto con verbale della commissione medico-ospedaliera;
  • beneficiari di equo indennizzo per infermità da servizio ascrivibile alle categorie previste;
  • ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti equiparati agli invalidi di guerra.

Cure climatiche in regime di assistenza indiretta

Le cure climatiche sono concesse in regime di assistenza indiretta per 21 giorni quando il clima costituisce fattore terapeutico, su prescrizione di un medico del SSN. Sono ammesse per le patologie indicate nell’allegato A e, inoltre, per gli invalidi iscritti alla I categoria di pensione per infermità non tubercolare al fine di prevenire riacutizzazioni.

L’allegato A può essere modificato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente da rendere entro 60 giorni; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende non necessario.

Soggiorni terapeutici in regime di assistenza indiretta

I soggiorni terapeutici costituiscono un livello ulteriore di assistenza regionale e consistono in soggiorni in ambienti idonei, marini, lacustri, collinari o montani, nell’ambito di progetti curativi e riabilitativi predisposti dall’ULSS di appartenenza, che attesta anche l’idoneità delle strutture.

Sono concessi per 21 giorni agli aventi diritto che, per effetto delle patologie invalidanti, necessitino di terapia climatica per:

  • consolidare i risultati di recenti ricoveri o di cure ambulatoriali intense e prolungate;
  • prevenire aggravamenti di infermità cronicizzate suscettibili di complicanze per il clima sfavorevole della località di residenza.

Possono svolgersi in RSA, case di riposo, strutture alberghiere annesse a stabilimenti termali accreditati o altre strutture, anche private, se l’ULSS ne attesta l’idoneità. Le patologie ammesse sono quelle dell’allegato B, modificabile con la stessa procedura prevista per l’allegato A.

Cure termali in regime di assistenza indiretta

In alternativa alle cure climatiche o ai soggiorni terapeutici, sono previste cure termali in regime di assistenza indiretta per 15 giorni, ridotti a 13 per le cure idroponiche, per gli aventi diritto con indicazione clinica e senza controindicazioni al trattamento.

Se le cure si svolgono in giornata o in forma ambulatoriale, il contributo è riconosciuto nella misura del 50% per il solo vitto. Le patologie ammesse sono quelle dell’allegato C, anch’esso modificabile dalla Giunta con il parere della commissione consiliare competente nei termini indicati.

Contributo di accompagnamento e contributo giornaliero

Agli invalidi ammessi a cure climatiche, termali o soggiorni terapeutici, quando sia comprovata l’assoluta incapacità a provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana o sia intervenuta tutela, spetta un contributo di accompagnamento per tutto il periodo del trattamento.

È inoltre previsto un contributo giornaliero di assistenza sanitaria preventiva per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura; il contributo, comprensivo delle spese di viaggio, è raddoppiato in presenza dell’accompagnatore avente diritto. La documentazione deve attestare permanenza e periodo, ed è richiesta l’erogazione a cure ultimate, comunque entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione. Il contributo è adeguato ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale.

Prescrizioni e procedura di domanda

Le prescrizioni per cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici sono redatte dal medico di base su ricettario regionale fornito gratuitamente dal servizio sanitario regionale.

In caso di esito negativo della domanda di concessione, l’interessato può proporre ricorso alla Commissione provinciale istituita presso l’azienda sanitaria competente per il capoluogo di provincia. La Commissione è composta da tre medici, dura in carica tre anni ed è riconfermabile; decide a maggioranza e comunica l’esito entro 30 giorni.

Assistenza ospedaliera e protesica/ortopedica/alimentare

In caso di ricovero presso strutture del servizio sanitario regionale, i titolari di assegno di superinvalidità devono essere assistiti in ambienti adeguati per comfort e riservatezza; è inoltre garantita la presenza continuativa di una persona di fiducia, con onere a carico della Regione, per l’assistenza extrasanitaria necessaria.

Per l’assistenza protesica e ortopedica si applica il nomenclatore tariffario statale richiamato dall’allegato D, con possibilità di autorizzare dispositivi non compresi nel nomenclatore nei casi di gravi invalidità. L’assistenza alimentare è riconosciuta con un’indennità giornaliera di 15 euro, per un massimo di 9 mesi nell’anno solare, non cumulabile con contributi post-sanatoriali analoghi e non concedibile durante ricovero o fruizione di cure climatiche/termali/soggiorni terapeutici. L’indennità è adeguata ogni tre anni.

Disposizioni attuative e finanziarie

La Giunta regionale deve predisporre, entro 60 giorni dall’entrata in vigore, direttive per assicurare procedure uniformi di applicazione della legge.

Gli oneri correnti sono coperti con le risorse allocate sull’u.p.b. U0152 del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.

Allegati e criteri clinici

Gli allegati A, B, C e D contengono rispettivamente:

  • le patologie che consentono le cure climatiche;
  • i quadri clinici per i soggiorni terapeutici;
  • le patologie per le cure termali;
  • la disciplina di dettaglio per assistenza protesica, ortopedica e alimentare.

Per le forniture protesiche sono previsti criteri di urgenza, possibilità di rinnovo su richiesta quando necessario, rimborso spese in caso di strutture lontane oltre 50 km e, per l’assistenza alimentare, specifiche condizioni cliniche e domanda entro il 28 febbraio di ogni anno.

Abrogazione e regime dell’atto

È abrogata la legge regionale Veneto 9 settembre 1999, n. 40. L’atto sostituisce quindi la precedente disciplina regionale in materia e resta riferito alle prestazioni sanitarie e ai benefici previsti per le categorie indicate.

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