L.R. Veneto 24/2004
Modifica alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 24/2004 modifica la disciplina del trasporto pubblico locale introducendo la libera circolazione, per ragioni di servizio, di forze dell’ordine e altri appartenenti alla sicurezza pubblica sui mezzi del TPL. L’accesso avviene con tessera di servizio; per la polizia municipale vale solo nel territorio comunale. In presenza di barriere automatiche, sono rilasciati titoli di libera circolazione e non è dovuto rimborso alle aziende.
Libera circolazione sulle linee del trasporto pubblico locale per forze dell’ordine e polizia municipale
Libera circolazione delle forze dell’ordine sul trasporto pubblico locale
La legge regionale del Veneto interviene sulla disciplina del trasporto pubblico locale per consentire, in ragione delle funzioni e del servizio, la libera circolazione di specifiche categorie di appartenenti alle forze di sicurezza sui mezzi del TPL. La modifica si inserisce nella legge regionale n. 25 del 1998 e riguarda esclusivamente il territorio della Regione Veneto.
Soggetti beneficiari e ambito di utilizzo
La libera circolazione è riconosciuta agli:
- agenti e ufficiali di pubblica sicurezza;
- appartenenti all’Arma dei carabinieri;
- appartenenti alla Polizia di Stato;
- appartenenti al Corpo degli agenti di custodia;
- appartenenti al Corpo della guardia di finanza;
- appartenenti al Corpo forestale dello Stato;
- appartenenti alla polizia municipale.
Il beneficio opera solo quando la circolazione avviene in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale sul TPL.
Per la polizia municipale la circolazione gratuita è espressamente limitata ai servizi di trasporto svolti nell’ambito del territorio comunale.
Titolo di viaggio e modalità operative
Gli interessati utilizzano la tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi come titolo per la libera circolazione.
Quando siano presenti barriere connesse all’introduzione della bigliettazione automatica, le aziende esercenti i servizi o i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano, su richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione.
Regime economico e rapporti con le aziende di trasporto
Per la circolazione effettuata nei casi previsti dalla norma:
- non si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 49, comma 7, della legge regionale sul TPL;
- non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto.
Finalità della modifica normativa
L’intervento normativo è finalizzato a rafforzare la sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, favorire la prevenzione degli atti delittuosi, incrementare il controllo sui passeggeri e contribuire alla riduzione di frodi, falsificazioni dei titoli di viaggio ed evasione tariffaria.
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