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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36205/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva modificato in senso favorevole la determinazione della pena a carico degli imputati condannati per una pluralità di furti aggravati in concorso. I ricorrenti denunciavano in particolare: inadeguata valutazione delle risultanze processuali e del valore probatorio dei tabulati telefonici, violazione dei principi del processo indiziario, e vizio di motivazione nell'apprezzamento dei dati relativi al traffico telefonico utilizzati come prova principale

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e li ha accolti. Nel provvedimento la Corte ha esaminato la normativa e la giurisprudenza relative all'acquisizione e all'utilizzo dei tabulati telefonici, richiamando l'intervento del d.l. n. 132/2021 convertito con modificazioni nella legge n. 178/2021 (art. 1-bis) e la giurisprudenza comunitaria (C‑746/18). È stato rilevato che nel caso concreto l'affermazione di responsabilità si fondava unicamente sui dati di traffico delle utenze dei due imputati (ricostruzioni tramite celle e chiamate) senza adeguata corroborazione da "altri elementi di prova" come richiesto dalla disciplina introdotta per i dati acquisiti anteriormente al 30/09/2021. Per questi motivi la Corte ha annullato la decisione impugnata (con rinvio per nuovo esame conformemente ai principi esposti), rilevando la necessità di un più rigoroso esame e motivazione circa l'idoneità dei tabulati a provare la responsabilità

Norme richiamate

  • Art. 1‑bis, d.l. 30.9.2021, n. 132 (convertito con L. 23.11.2021, n. 178)

    "i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del d.l. ... possono essere utilizzati ... solo unitamente ad altri elementi di prova ed espressamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore ..."

    La Corte ha interpretato la norma come limitativa dell'utilizzabilità, in sede di processo, dei tabulati acquisiti prima dell'entrata in vigore: tali dati possono concorrere alla prova solo se corroborati da altri elementi probatori e, per il passato, solo per la categoria di reati indicata (forme gravi di criminalità). Ciò muta il criterio valutativo del giudice rispetto a prove basate unicamente sui tabulati

  • Art. 132, d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) - disciplina antecedente e modificata

    riferimenti alla necessità del decreto motivato dell'autorità giudiziaria per l'acquisizione dei dati relativi al traffico

    Storicamente l'acquisizione dei tabulati era ammessa con decreto motivato dell'autorità giudiziaria; il d.l. 132/2021 ha introdotto limiti ulteriori (catalogo di reati gravi e controllo giurisdizionale) per adeguamento al diritto UE

  • Art. 15 Cost.

    La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che considera protetti anche i "dati esteriori" delle comunicazioni (identità interlocutori, tempo, luogo) e richiede un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria per la loro conoscibilità

  • Art. 191 c.p.p.

    La norma sull'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di diritti costituzionali è stata richiamata: l'acquisizione dei tabulati senza le garanzie richieste può comportare inutilizzabilità

  • Direttiva UE e sentenza Corte di Giustizia (C‑746/18)

    La Corte di Giustizia ha affermato che l'accesso ai dati di traffico e di localizzazione per finalità penali deve essere limitato a reati gravi e soggetto a controllo preventivo da parte di un giudice o autorità indipendente; la normativa nazionale deve adeguarsi a questi principi

  • Art. 606, lett. e) c.p.p. e art. 609 c.p.p.

    Richiamate in relazione ai vizi di motivazione e alle regole di censura in cassazione: la violazione di regole di valutazione della prova si traduce in vizio di motivazione sensibile ai rimedi di cui all'art. 606 lett. e) o ai rimedi d'ufficio previsti

  • Art. 587 c.p.p. (estensione)

    La Corte ha richiamato l'istituto dell'estensione per riconoscere che le censure proposte da un imputato possono giovare anche al coimputato presente nel giudizio di legittimità

Massime di principio

  • I tabulati telefonici (dati relativi al traffico: chiamanti, chiamati, data, ora, luogo/cella) sono protetti dall'art. 15 Cost. e la loro acquisizione richiede una motivazione adeguata dell'autorità giudiziaria; la loro utilizzabilità è soggetta a regole stringenti
  • Per i dati acquisiti prima dell'entrata in vigore del d.l. 132/2021 convertito (30/09/2021), la legge prevede che tali dati possano essere utilizzati in processo solo unitamente ad altri elementi di prova e, in concreto, soltanto per reati rientranti nelle "forme gravi di criminalità" indicate: se la condanna si fonda unicamente sui tabulati, è a rischio di annullamento
  • La Corte di Giustizia UE richiede che l'accesso ai dati di traffico/ubicazione per fini penali sia circoscritto a reati gravi e sottoposto a controllo preventivo da parte di un giudice o autorità indipendente: le normative nazionali devono riflettere questo principio
  • Il difensore può valorizzare in cassazione (anche con motivi nuovi quando ammessi) l'inutilizzabilità o l'insufficiente corroborazione dei tabulati; il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio vizi di utilizzazione della prova che incidono sulla motivazione
  • In casi analoghi i giudici di merito devono esplicitare in motivazione: a) se l'acquisizione dei tabulati è avvenuta con il necessario atto motivato; b) quali altri elementi probatori corroborano i tabulati; c) perché i tabulati, anche integrati, sono ritenuti idonei a provare il fatto oltre ogni ragionevole dubbio
  • Se si procede a nuovo esame dopo annullamento, il giudice dovrà verificare la sussistenza di "altri elementi di prova" idonei a integrare e confermare le deduzioni tratte dai tabulati, o diversamente disporre l'inutilizzabilità e l'assoluzione/nuova decisione

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