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Sentenza

Sentenza del 16/12/2015 n. 5472 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE - ONERE PROVA - Uscita merce territorio doganale - Elementi certi e incontrovertibili - Necessità - Elementi conoscitivi indiretti - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è sfavorevole al contribuente: la prova dell'esportazione deve essere fornita mediante la documentazione doganale prevista dalla legge o mediante elementi equivalenti provenienti da pubbliche amministrazioni. La prova del trasferimento fisico della merce non può essere desunta soltanto da elementi conoscitivi indiretti o dalla documentazione bancaria relativa al pagamento.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la prova delle cessioni all'esportazione non imponibili ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 633/1972. Per beneficiare del regime di non imponibilità, il cedente deve dimostrare che la merce è effettivamente uscita dal territorio doganale dell'Unione europea. Non sono sufficienti elementi indiretti o documenti di natura privata, come la prova del pagamento tramite banca; occorrono invece documenti doganali o attestazioni di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione, dotati di carattere certo e incontrovertibile.

Norme richiamate

  • Art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La non imponibilità delle cessioni all'esportazione presuppone la prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione europea, da fornire attraverso la documentazione prevista dalla disciplina IVA e doganale.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione: Cass. n. 6351/2002 e n. 12608/2006

    La prova dell'esportazione richiede la dimostrazione dell'effettiva uscita della merce dal territorio doganale della Comunità europea.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione: Cass. n. 21946/2007 e n. 5065/1998

    È necessaria, in linea generale, la documentazione prevista dall'art. 8 del d.P.R. 633/1972 per dimostrare l'avvenuta esportazione.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione: Cass. Sez. VI-5, ordinanza n. 25456/2014

    La documentazione bancaria relativa all'avvenuto pagamento, essendo di origine privata, non costituisce prova idonea dell'uscita della merce dal territorio doganale.

Massime di principio

  • Chi applica il regime di non imponibilità IVA per una cessione all'esportazione deve conservare e produrre documenti doganali o attestazioni ufficiali che provino l'uscita effettiva della merce dall'Unione europea.
  • La prova deve avere carattere certo e incontrovertibile; fatture, contratti, bolle di consegna, pagamenti bancari o altri documenti privati possono dimostrare l'esistenza della vendita, ma non necessariamente l'esportazione.
  • In caso di contestazione, gli elementi indiretti possono al più avere valore ausiliario e non sostituiscono la prova doganale o un'attestazione rilasciata da una pubblica amministrazione del Paese di destinazione.
  • L'onere della prova grava sul soggetto che invoca il beneficio fiscale della non imponibilità; la carenza della documentazione richiesta può comportare il recupero dell'IVA.

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