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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37446/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione degli artt. 624 e 625 c.p. deducendo il difetto della necessaria condizione di procedibilità: a seguito del d.lgs. n.150/2022 l'art.624 c.p. è divenuto procedibile a querela, e per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma la querela doveva essere presentata entro il termine previsto dalla disposizione transitoria; il ricorrente ha quindi dedotto che mancasse la procedibilità necessaria per procedere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la fattispecie (appropriazione mediante allaccio abusivo alla rete elettrica, valore €470,30) è divenuta procedibile a querela per effetto del d.lgs. n.150/2022 e che, nei termini della norma transitoria (art.85), non risulta depositata querela della persona offesa. La Corte territoriale, pur essendo stata censurata in appello, non si è pronunciata sulla persistenza della procedibilità d'ufficio e ha anche fatto riferimento (senza che fosse contestata in primo grado) a un'aggravante ex art.625 n.7 c.p.; per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.

Norme richiamate

  • art.624 cod.pen.

    Reato di furto/appropriazione: è stata richiamata la modifica che ha reso la fattispecie procedibile a querela (per effetto del d.lgs. n.150/2022); la Corte ha applicato il nuovo regime anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore, nei limiti della disposizione transitoria.

  • art.625 cod.pen.

    Disciplina degli artticoli collegati al furto con aggravanti; il fatto è stato contestato ai sensi degli artt.624 e 625 n.2 c.p.

  • art.625, n.7 cod.pen.

    Aggravante per sottrazione di bene adibito a pubblico servizio: la Corte d'appello ha fatto un riferimento alla sua rilevanza (che potrebbe comportare persistente perseguibilità d'ufficio), ma tale aggravante non risultava contestata in primo grado e non è stata adeguatamente esaminata dal Collegio.

  • d.lgs. n.150/2022 (art.1, comma 1, lett.i) e art.85)

    Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

    Ha introdotto il nuovo regime di procedibilità a querela per la fattispecie in esame; la norma transitoria estende l'applicazione anche ai fatti anteriori all'entrata in vigore stabilendo il termine per la querela.

  • art.606, comma 1, lett.b) codice proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione basato sull'omessa, contraddittoria o manifestamente illogica motivazione: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia omesso di pronunciarsi sulla questione della procedibilità, integrando il vizio dedotto.

  • artt.336 e 337 cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano la querela e i suoi requisiti/formalismi; la Corte ha osservato che non risulta depositata una querela valutabile ai sensi di queste disposizioni nel termine transitorio.

  • art.62, n.4 e art.131-bis cod.pen.

    Richiamate nella motivazione di merito in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (generiche, art.62 n.4; e la possibile causa di non punibilità ex art.131-bis), ma la Cassazione non ha deciso nel merito su queste questioni dopo l'annullamento per vizio procedurale.

Massime di principio

  • Quando una norma cambia la regola di procedibilità (es. da perseguibilità d'ufficio a procedibilità a querela), va sempre verificata l'applicabilità della disposizione transitoria e se la querela è stata effettivamente presentata nei termini stabiliti.
  • La modifica legislativa può operare anche per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore se la disposizione transitoria lo prevede; in tali casi la mancata querela nel termine può far venire meno la procedibilità e determinare l'annullamento del processo.
  • Le corti d'appello sono tenute a pronunciarsi espressamente su questioni di procedibilità sollevate in appello: l'omissione costituisce vizio impugnabile in cassazione (art.606 c.1 lett.b C.P.P.).
  • Non è ammissibile riferirsi a circostanze aggravanti non contestate in primo grado senza che il giudice di merito si esprima chiaramente sulla loro contestazione e prova; l'introduzione o la valorizzazione di aggravanti non contestate può travolgere il principio di correlazione tra capo di imputazione e giudizio.
  • In ipotesi simili il difensore deve tempestivamente sollevare l'eccezione di non procedibilità e verificare il deposito di querela da parte della persona offesa; il pubblico ministero e il giudice devono verificare d'ufficio la sussistenza della procedibilità quando la legge cambia le condizioni di perseguibilità.

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